CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2012
686.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.
1. 50. Il relatore.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).

  1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria».
4. 050. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici.
5. 1. (nuova formulazione) Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con le seguenti: Modifiche.
7. 50. Il relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: nonché la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
9. 2. (nuova formulazione) Santelli, Laffranco, Calderisi.

Pag. 15

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
10. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
11. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 3. Laffranco, Santelli, Calderisi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. 050. Il relatore.