CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Riconoscimento del valore del Museo nazionale dell'emigrazione italiana e sua localizzazione).

  1. È riconosciuto l'alto valore culturale e resa stabile l'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo nazionale dell'emigrazione italiana, di seguito denominato «Museo», avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 2.
  2. La sede espositiva del Museo è fissata in Roma. Per quanto attiene alla specifica localizzazione, è data preferenza ai locali della ex Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, Roma, attuale sede del Museo, al fine di dare continuità all'originaria progettazione dello stesso complesso espositivo. Laddove si renda necessaria una diversa collocazione, la scelta di quest'ultima deve essere effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Funzioni e Finalità).

  1. Il Museo, in conformità all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è struttura permanente del Ministero degli affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana.
  2. Il Museo, in particolare:
   a) recupera la memoria dell'esperienza migratoria dell'Italia, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne la tematica, sia sotto il profilo storico, sia sotto l'aspetto sociologico;
   b) consente al visitatore un percorso attraverso le diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea;
   c) realizza il collegamento in rete dei musei dell'emigrazione esistenti in Italia e all'estero, consentendo ai visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
   d) elabora studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, delle comunità migranti, dei processi integrativi, delle azioni di cooperazione, della valorizzazione culturale, che interessano l'Italia, sia in uscita che in entrata;
   e) promuove incontri internazionali in Italia e all'estero, di interscambio culturale fra la comunità italiana in Italia e le comunità italiane all'estero, fra le comunità immigrate in Italia e la nostra società di accoglimento, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte degli stessi italiani emigrati e degli immigrati in Italia.

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Art. 3.
(Responsabilità del Museo).

  1. La responsabilità del Museo, in particolare per quanto riguarda la sua localizzazione, è attribuita direttamente al Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.
(Comitato scientifico).

  1. È istituito un comitato scientifico, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri designato e nominato dal Ministro degli affari esteri e composto da:
   a) il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;
   b) sette esperti nominati dal presidente dello stesso comitato, scelti nel numero di tre tra i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che studiano il fenomeno dell'emigrazione; nel numero di due, tra i direttori dei musei dell'emigrazione realizzati a livello locale o regionale e nel numero di due tra professori universitari e studiosi della materia.

  2. Il comitato scientifico formula proposte al direttore del museo di cui all'articolo 5 in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.
  3. Il comitato scientifico esprime pareri sui progetti di sviluppo del Museo.
  4. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa del suo Presidente.
  5. Ai componenti del Comitato scientifico non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.
(Organizzazione e gestione del Museo).

  1. Il Direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, di cui all'articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.
  2. L'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo sono definiti da un accordo di programma, stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, per l'esercizio ordinario ed il mantenimento della struttura del Museo, si provvede nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie» (4.8) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni 2013-2015.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.