CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06149 Cazzola: Contratto di lavoro applicabile al personale di talune categorie di cooperative sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole Cazzola richiama l'attenzione del Governo sul corretto inquadramento del personale operante nelle cooperative sociali nell'ambito dell'assistenza domiciliare e ospedaliera.
  Con riferimento all'utilizzo della tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nel settore cooperativistico, il Ministero che rappresento ha fornito nel corso del tempo numerosi chiarimenti, sia sotto il profilo sostanziale che sotto l'aspetto operativo degli accertamenti svolti dagli organi di vigilanza.
  Mi riferisco, ad esempio, alle circolari n. 1 e n. 4 del 2004 – che hanno fornito le prime indicazioni in ordine all'individuazione dei requisiti utili ai fini della corretta qualificazione del rapporto di lavoro -, alla nota del 3 dicembre 2008 della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 – che ha chiarito che l'accertamento ispettivo dovrà concentrarsi esclusivamente sui rapporti di lavoro che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione ex articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
  Ricordo, inoltre, che la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a progetto (articolo 1, commi 23 e seguenti), al fine di declinarne i limiti di utilizzabilità e attribuendo particolare importanza all'individuazione di uno specifico risultato, inteso quale elemento indispensabile per la configurabilità della natura autonoma del relativo rapporto.
  La nuova disciplina, una volta entrata in vigore, potrà far leva anche su appositi criteri accertativi, peraltro già enucleati dalla giurisprudenza, utili al riscontro della genuinità del rapporto.
  Ricordo, da ultimo, che in base alla vigente disciplina, di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le attività in esame possono essere sottoposte ad un regime di maggior flessibilità rispetto ai «normali» contratti a progetto. La disposizione, infatti, esclude dall'obbligo della individuazione del progetto prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro (...)».
  Con riferimento alla possibilità di utilizzare i voucher da parte delle cooperative socio-assistenziali, faccio presente che il nuovo articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012 non prevede più un'elencazione tassativa dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo necessari ai fini del ricorso a tale istituto, ma consente l'utilizzo dei buoni lavoro – per attività lavorative di natura meramente occasionale Pag. 111– per compensi non superiori a 5.000 euro nell'anno solare, indipendentemente dalla tipologia di attività espletata.
  Da ultimo, faccio presente che, in base al Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2012, sarà data particolare attenzione agli accertamenti ispettivi in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.
  Le verifiche saranno mirate in particolare a valutare la corretta applicazione delle forme contrattuali atipiche o flessibili, ovvero delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, dei contratti di lavoro intermittente, del lavoro accessorio, dei contratti part-time, delle associazioni in partecipazione, ecc.
  Ciò in quanto dall'uso improprio delle suddette forme flessibili, con connessi minori costi del lavoro, possono scaturire fenomeni di dumping sociale, che danneggiano inevitabilmente le imprese operanti sul mercato nel pieno rispetto delle regole.
  Conseguentemente, si porrà particolare attenzione al fenomeno delle false partite IVA e delle collaborazioni occasionali ex articolo 2222 c.c., nella misura in cui dissimulino veri e propri rapporti di lavoro di natura subordinata.
  L'INPS – nel precisare che le attività svolte dal personale ispettivo nel settore delle cooperative sociali che forniscono servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera rientrano nel quadro della ordinaria attività di vigilanza rivolta alla verifica della regolarità sia contributiva sia contrattuale – ha fornito gli allegati dati riepilogativi degli anni 2010, 2011 e 2012 riguardanti le aziende ispezionate sul territorio nazionale e la percentuale in rapporto al dato nazionale delle ispezioni effettuate sulle cooperative sociali e la tipologia delle irregolarità riscontrate durante le ispezioni alle cooperative sociali, che lascio a disposizione dell'Onorevole interrogante.

Pag. 112

ALLEGATO 2

5-07024 Damiano: Vicende occupazionali relative allo stabilimento Oerlikon Graziano di Garessio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Damiano inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dello stabilimento Oerlikon Graziano di Garessio (CN).
  Com’è noto l'azienda aveva già manifestato l'intenzione di chiudere – a decorrere dal mese di luglio – lo stabilimento di Garessio, trasferendo produzioni e dipendenti presso altri siti. Tale decisione era principalmente determinata da problematiche connesse alla logistica ed ai costi di gestione dello stabilimento di Garessio.
  Pertanto, per i dipendenti dello stabilimento si era prospettato il trasferimento presso gli altri siti produttivi del Piemonte (Cascine Vica, Sommariva Perno, Cervere), mentre le produzioni sarebbero state delocalizzate in altri siti del Gruppo, compresi quelli esteri.
  Lo scorso 26 giugno, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo con il quale si conveniva lo spostamento dei macchinari per la produzione del «sincro» inverso altri siti, precisando che tale trasferimento avrebbe dovuto essere compensato con altre lavorazioni che, aggiungendosi alle produzioni già presenti nello stabilimento di Garessio, avrebbero dovuto garantire a tutti i dipendenti del sito la piena occupazione fino alla fine dell'anno, senza alcun trasferimento o ricorso ad ammortizzatori sociali.
  In quella stessa occasione, l'azienda ha inoltre rappresentato la possibilità di cedere a terzi acquirenti, oltre che i locali aziendali, anche le lavorazioni rimaste all'interno dello stabilimento così da garantire un maggiore interesse per eventuali investitori.
  A questo proposito sono in grado di informare che attualmente l'azienda ha avviato un dialogo con una cordata di imprenditori e che quest'ultima dovrebbe presentare un'offerta d'acquisto del sito di Garessio, entro la fine di questo mese. Tale offerta costituirà oggetto di un ulteriore incontro tra le Parti sociali, previsto per il prossimo 1o agosto.
  Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale dello stabilimento Oerlikon Graziano di Garessio, né hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, posso assicurare che l'Amministrazione che rappresento continuerà a monitorare con attenzione i futuri sviluppi della vicenda.

Pag. 113

ALLEGATO 3

5-07025 Codurelli: Accesso al trattamento pensionistico di lavoratori dell'ex-Ipost.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche degli ex lavoratori di Poste Italiane che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salva Italia.
  Com’è noto, il Legislatore ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti previsti – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto Salva Italia, così come integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.
  In particolare la lettera d) del citato articolo 24 include nella platea dei soggetti c.d. salvaguardati i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; demanda, poi, ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione.
  È opportuno ricordare che quella appena citata è una previsione che discende direttamente dalla norma di legge e pertanto, il decreto ministeriale richiamato – che è in corso di pubblicazione – non può apportare modifiche sostanziali – pena la sua illegittimità – ma può solo disciplinare modalità concrete di attuazione.
  Ricordo, inoltre, che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Il successivo terzo comma ha trasferito le funzioni all'INPS prevedendone altresì la successione in tutti i rapporti attivi e passivi.
  La predetta disposizione normativa ha soppresso l'Ente ma non il Fondo previdenziale che continua ad erogare il trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle Poste Italiane S.p.a. e società collegate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329.
  Per quanto riguarda il lamentato mancato invio ai lavoratori appartenenti al predetto fondo ex-Ipost dei provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e della modulistica necessaria per assolvere ai relativi adempimenti, faccio presente che i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno esplicitamente richiesto all'INPS puntuali elementi a tal proposito ma non hanno ancora ricevuto alcun riscontro.
  Ad ogni modo ritengo importante sottolineare che la soluzione della problematica che interessa i c.d. prosecutori volontari è fra le priorità del Governo, il quale com’è noto ha recentemente varato un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti c.d. salvaguardati.
  Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso – c.d. decreto sulla spending review – ha, infatti, ampliato tale platea rispetto sia alle disposizioni del decreto c.d. Salva Italia sia rispetto a quelle contenute nel decreto ministeriale di prossima pubblicazione.
  In particolare, con riferimento ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi della lettera d) del citato articolo 24, detto decreto estende la deroga ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici Pag. 114e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
  Da ultimo, al fine di ribadire il grande impegno del Governo sulla questione, ritengo importante sottolineare che, con il citato decreto sulla spending review, è stato ampliato di altre 55 mila unità il numero dei soggetti ammessi alla salvaguardia; fra questi 7400 appartengono alla categoria dei cosiddetti prosecutori volontari.
  Ricordo, infine, che con tale decreto sono state allocate risorse che ammontano complessivamente a circa 4 miliardi di euro.