CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 87/12: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (S. 3382 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, in corso di esame presso le commissioni riunite 5a e 6a del Senato, recante Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario;
   considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti, all'articolo 2, a consolidare la disciplina sulla valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ed introdurre una nuova modalità operativa della società di gestione del risparmio, basata sulla implementazione del sistema integrato di fondi immobiliari, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli enti territoriali;
   rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'attuazione dell'articolo 2,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito, all'articolo 3, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.

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ALLEGATO 2

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 87, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;
   evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie, quali, in particolare, infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo;
   considerato che agli ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attengono specificamente alla «tutela della concorrenza», al «sistema tributario e contabile dello Stato», all’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», alle «norme generali sull'istruzione» ed alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
   rilevato che, in merito alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, si segnalano, in particolare, i profili d'intervento relativi al «governo del territorio»; alle «professioni»; alla «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali»; all’»ordinamento sportivo»; preso atto altresì che il «turismo» rientra tra le materie di competenza legislativa residuale, in riferimento alle quali le Regioni non sono soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali nel quadro dei vincoli dell'Unione europea;
   2) sia previsto che le politiche dello sviluppo siano raccordate e connesse ad un chiaro ed oggettivo screening delle risorse provenienti dal quadro economico di sostegno europeo, dai fondi FAS e dalle risorse già previste nei provvedimenti afferenti ai programmi di intervento;
   3) sia previsto che le risorse dei piani finanziari previsti per le aree colpite dal sisma del 20-29 maggio, in ordine alla Pag. 298rinascita produttiva in gran parte dell'Emilia, in parte della Lombardia e del Veneto, in proporzione ai danni accertati ed asseverati, siano nella disponibilità delle regioni interessate e siano organicamente programmati per tutti quei settori (imprese artigianali – impianti industriali – officine manifatturiere – attività dell'agro filiera e imprese di trasformazione) che possono assecondare e rilanciare la crescita economico-sociale nei territori suddetti;
   4) siano mantenute in capo alle Regioni, all'articolo 37, le attuali competenze in materia di procedure di gara nel settore idroelettrico;
   5) sia previsto, all'articolo 39, che i parametri delle aliquote delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati soprattutto nei settori produttivi siano definiti attraverso modalità di coordinamento e collaborazione istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle materie che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità ai principi generali fissati dal decreto-legge ed ai sensi delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione;
   b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di riservare alla esclusiva competenza regionale la disciplina recata dagli articoli 66 e 67 in materia di turismo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2844 e abb., in corso di esame presso le commissioni riunite IX e X della Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
   considerato che il provvedimento persegue la finalità di incentivare la diffusione dei veicoli elettrici rispetto a quelli che utilizzano carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale, al fine di abbattere le emissioni inquinanti, la disciplina da esso recata appare riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   evidenziato che, considerati gli effetti positivi sul piano della salubrità dell'aria, il provvedimento attiene anche alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni e preso atto del pieno coinvolgimento delle Regioni che si desume, particolarmente, dalle previsioni di cui agli articoli 3, 7, 8 e 14 del testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   in ordine alle previsioni di cui agli articoli 5 e 7, sia potenziato il ruolo svolto dalle autonomie regionali.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 e C. 4843).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 e abb., in corso di esame presso la VI Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato;
   considerato che il provvedimento, al fine di una razionalizzazione complessiva delle dotazioni degli uffici pubblici funzionale ad un necessario contenimento delle risorse, intende definire parametri numerici che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo;
   ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione; preso atto che le disposizioni recate dall'articolo 1 costituiscono principi a cui Regioni ed enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti;
   rilevate le previsioni di cui all'articolo 2, in materia di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica richiamate all'articolo 2, volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale, siano definite d'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni del testo in esame con le disposizioni recate dal decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», nonché con le norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

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ALLEGATO 5

DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria (C. 5323 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 89, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante proroga di termini in materia sanitaria;
   rilevato che il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all'attività professionale intramuraria, alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere che alla proroga dell'attività libero-professionale intramuraria si accompagni anche quella delle disposizioni volte a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per la predetta attività.