CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. (C. 5312 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312);
   considerato che il provvedimento mira a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché a promuovere il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, ossia misure finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;
   segnalato l'articolo 57, che interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, e in particolare il comma 2, che individua l'assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato;
   apprezzate le norme di cui all'articolo 24, che istituisce un contributo in forma di credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati, con la previsione di un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa;
   preso atto dell'articolo 46, il quale, aggiungendo il comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2000, interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza (o risultino irreperibili al momento delle verifiche);
   rilevato che il provvedimento costituisce anche l'occasione per intervenire, con apposite proposte emendative, su taluni aspetti della recente legge n. 92 del 2012, che contiene la riforma del mercato del lavoro, in linea con quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – con un proprio comunicato – alla vigilia dell'approvazione della riforma in vista del Vertice europeo del 28 e 29 giugno scorsi; in quella sede, infatti, la presidenza del Consiglio – avendo chiesto al Parlamento di accelerare l'approvazione del provvedimento – ha assunto l'impegno di risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari;
   ricordato, in particolare, che il richiamato comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri recita: «Il Governo ha chiesto al Parlamento di accelerare l'esame sulla riforma del mercato del lavoro contenendolo entro tempi compatibili con l'esigenza che la legge sia approvata entro il 27 giugno, affinché il Consiglio Europeo del 28 giugno possa prendere atto del varo di questa importante riforma strutturale. Il Governo si impegna a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari: la questione dei cosiddetti esodati e alcuni aspetti della flessibilità in entrata e degli ammortizzatori sociali. Su questi temi il Governo Pag. 216sta lavorando anche sulla base delle costruttive proposte provenienti dai gruppi di maggioranza»;
   preso atto che il primo dei predetti problemi ha trovato al momento una risposta – sia pure molto parziale e sicuramente perfettibile nel corso dell'iter parlamentare – nell'ambito del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, all'esame del Senato per la sua conversione in legge, e che comunque la XI Commissione della Camera sta tuttora esaminando il testo unificato di diverse proposte di legge sulla materia, che potrebbero risolvere la sostanziale totalità delle problematiche esistenti, evitando di innescare le contraddizioni presenti nel predetto decreto-legge;
   osservato che, invece, per le restanti parti dell'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri – flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali – non è stato ancora individuato uno strumento legislativo di intervento, sebbene le parti sociali (Confindustria, CGIL, CISL e UIL) abbiano redatto, nella scorsa settimana, un avviso comune contenente talune richieste di modifica della citata legge n. 92 del 2012, che appaiono ampiamente condivisibili,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 24, comma 1, lettera b), in relazione al credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di professionalità altamente qualificate, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non limitare tale beneficio al solo «personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico», atteso che profili di alta qualificazione possono rinvenirsi anche all'interno di corsi di laurea di natura diversa;
   2) al fine di dare seguito all'impegno assunto dal Governo con il Parlamento, di cui in premessa, occorre anzitutto intervenire sulla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante la riforma del mercato del lavoro, per apportarvi le modificazioni di seguito elencate:
    a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), va aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui all'articolo 5, comma 4-ter, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
    b) all'articolo 1, dopo il comma 17 va inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente: “ i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”»;
    c) all'articolo 1, dopo il comma 23 deve essere aggiunto il seguente: «23-bis. Le parole “prestatore di lavoro” di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano nel senso che esse si intendono riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile»;
    d) all'articolo 1, comma 26, capoverso «ART. 69-bis», comma 1, la lettera a) va sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi» e alla lettera b), le parole «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» vanno sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;Pag. 217
    e) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «ART. 70», comma 1, vanno aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
    f) all'articolo 2, comma 57, le parole da: «al 28 per cento» fino alle parole «anno 2014» vanno sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014»;
    g) all'articolo 2, il comma 70 deve essere sostituito dal seguente: «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”»;
    h) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «della presente legge,» devono essere inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,»;
    i) in tema di ammortizzatori sociali e mobilità, all'articolo 2, comma 46, lettera b), n. 1, la parola «trenta» deve essere sostituita dalla parola «trentasei», mentre alla medesima lettera b), n. 2, le parole «diciotto», «trenta» e «quarantadue» devono essere sostituite rispettivamente dalle parole «ventiquattro», «trentasei» e «quarantotto»; al contempo, dopo il comma 46 del medesimo articolo 2 va inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 ottobre 2013, procede, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e proporre eventuali conseguenti iniziative»;
   3) in linea con il richiamato avviso comune delle parti sociali, occorre poi apportare, all'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le opportune modifiche alla normativa in tema di trasferimento di azienda, idonee a consentire che, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovi applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.
1.1. Gnecchi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o trasferimento.
1.2. Gnecchi.

  Al comma 13, sopprimere le parole: e non abbia dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
1.3. Gnecchi.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'assicurazione generale obbligatoria.
1.4. Gnecchi.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di vecchiaia o di anzianità e sostituire le parole: le casse dei professionisti con le seguenti: le associazioni e le fondazioni.
3.1. Gnecchi.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;
   b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.
  10-ter. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione».
  2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere Pag. 220dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   d) alla lettera c), le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
   e) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018».

  3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

  1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli Pag. 221di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.