CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:
  «16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal comma 5, lettere b) e c), del presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
   categoria OS 3: 20 per cento;
   categoria OS 28: 40 per cento;
   categoria OS 30: 40 per cento.

  L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per l'importo corrispondente alle percentuali sopra indicate. Ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 sono utilizzati i certificati di esecuzione dei lavori emessi con riferimento alla stessa categoria; tali certificati indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e se non utilizzati per la qualificazione in OG 11 possono essere utilizzati per la qualificazione nelle tre categorie specialistiche. Al fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria 06 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuata, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
   categoria OS 3: 10 per cento;
   categoria OS 28: 25 per cento;
   categoria OS 30: 25 per cento».
1. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di contenere i possibili rischi di mancato completamento dell'opera, al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 75, comma 1, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento»;Pag. 188
   b) all'articolo 113, comma 1, le parole: «10 per cento» sono sostituite, ovunque ricorra, dalle seguenti: «15 per cento».

  Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: delle imprese e, inserire le seguenti: di garanzie e sistema.
1. 2. Piffari.
(Inammissibile)

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 14-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 3. Piffari.

  Al comma 3, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere:
   e) agli articoli 60 e 61 le parole: «lavori» e il periodo: «lavori pubblici» ovunque ricorrano sono sostituite, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;
   f) le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.
1. 4. Abrignani.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-ter. All'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è apportata la seguente modificazione:
   a) ai punti 2 e 3, le parole da: «in alternativa» a «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la qualificazione nella categoria prevalente».
1. 5. Piffari.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  Art. 18-bis. – (Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.
   b) all'articolo 40 le parole: «lavori pubblici» ovunque ricorrano sono sostituite, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;
   c) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
   d) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
   e) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».
1. 01. Abrignani.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  Art. 13-bis – (Requisiti di ordine generale per l'attestazione di qualificazione SOA). – 1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 le parole: «Categoria OS3: 40 per cento; Categoria OS28: 70 per cento; Categoria OS30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Categoria OS3: 20 per cento; Categoria OS28: 40 per cento; Categoria OS30: 40 per cento».
1. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  Art. 13-bis – (Interventi di verifica). – 1. Al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 dopo le parole: «comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79» è inserito il seguente periodo: «La SOA potrà effettuare le predette verifiche sugli attestati rilasciati dalle altre SOA con una retroattività di 5 anni dalla data di rilascio dell'ultima attestazione che si vorrà sottoporre a verifica».
1. 03. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  Art. 13-bis – (Disposizioni in materia finanziaria per le imprese). – 1. Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 dopo le parole: «addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo» sono inserite le seguenti: «Nel caso in cui il predetto addebito in conto corrente non vada a buon fine, ovvero in qualsiasi altro caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa attestata dell'intero corrispettivo pattuito con la SOA, quest'ultima è tenuta ad avviare entro 30 giorni dal mancato pagamento una procedura nei confronti dell'impresa inadempiente tramite la quale viene richiesto il pagamento, concedendo il termine massimo di ulteriori 15 giorni; trascorso tale termine senza che l'impresa abbia provveduto, la SOA deve richiedere alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la sospensione della attestazione con contestuale annotazione sul casellario. Solo a seguito del pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'impresa si può procedere a dare nuovamente corso di validità all'attestazione sospesa con contestuale cancellazione della predetta annotazione.
1. 04. Abrignani.

Pag. 190

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. recante «Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica»;
   premesso che il testo unificato in esame, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, reca una nuova e organica disciplina legislativa in materia di prevenzione del randagismo e di trattamento degli animali di affezione, con espressa abrogazione della previgente legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
   considerato che:
    la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unificato in esame, dispone, opportunamente, che in caso di decesso le carcasse degli animali siano smaltite nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009;
    in un'ottica pienamente condivisibile di tutela degli animali d'affezione all'interno di un quadro di regole flessibili, capaci di garantire anche il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, il comma 8 dell'articolo 14 del testo unificato in esame pone in capo a tutti i comuni il compito di individuare «una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione», mentre riconosce ai comuni costieri o rivieraschi la facoltà di individuare «una o più spiagge destinate agli animali d'affezione»;
    secondo le disposizioni contenute nell'articolo21, i cimiteri per animali d'affezione dovranno essere ubicati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche («in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune») e che, ove siano realizzati da soggetti pubblici, i medesimi cimiteri per animali d'affezione non dovranno essere soggetti al regime del demanio pubblico previsto per i cimiteri dagli articoli 823 e seguenti del Codice civile;
    le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 del testo unificato in esame dettano regole per la realizzazione e la gestione di strutture destinate alla tutela degli animali d'affezione e, in particolare: per la cessione da parte dei comuni alle associazioni riconosciute di terreni in comodato per la realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali (articolo 14, comma 2); per la gestione dei rifugi comunali (articolo 14, comma 3); per l'affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione;
    rilevato altresì che quello del randagismo è un problema generale di sostenibilità ambientale e quindi possa e debba esser affrontato da questa commissione in un'ottica più vasta;Pag. 191
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si coordini le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 al rispetto della disciplina generale dei contratti pubblici;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere la legge applicabile anche alle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993 ovvero agli allevamenti professionali; di ripristinare il vincolo, da parte di chiunque decida di far riprodurre un animale, di cedere i cuccioli solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente; di rendere obbligatoria la sterilizzazione cancellando l'avverbio «preferibilmente» introdotto alla lettera c) dell'articolo 3, di ripristinare la figura del «cane libero accudito», di rivedere, perché troppo generica, l'espressione «cane di comprovata pericolosità» (articolo 2, lettera 0); di reintrodurre, all'articolo 4, la banca dati centralizzata dell'anagrafe canina/ felina ed eliminare o limitare le troppe dilazioni concesse per l'iscrizione degli animali in anagrafe o per la presentazione dei documenti; di garantire l'ingresso nei canili e gattili sanitari di volontari delle associazioni riconosciute; di rendere più efficaci gli interventi contro la piaga dei bocconi avvelenati; di restituire alle guardie zoofile la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento delle Asl e delle autorità di pubblica sicurezza (articolo 28, comma 1).