CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (Nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2844 Lulli e abbinate, recanti «Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive»;
   rilevato che:
   le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia «governo del territorio», anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»);
   la Corte costituzionale ha al riguardo precisato che «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003);
   al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale;
   peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una «intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131», appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6;
   sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì opportuno prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini Pag. 82risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 4, sia chiarito se l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 ivi prevista debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata;
   2) al medesimo articolo 3, si segnala l'esigenza di prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recante «Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   evidenziato altresì che, in merito alla disposizione di cui all'articolo 5, riguardante la fiscalità, occorre tenere conto, in particolare, delle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione;
   segnalato come la disposizione in questione appaia eccessivamente generica ed indefinita laddove rinvia a un non meglio specificato «trattamento fiscale di miglior favore» da applicarsi agli enti che stipulano tra loro accordi di tipo consortile;
   rilevato inoltre come la concretizzazione del trattamento fiscale in questione non possa essere interamente demandata ad un regolamento di attuazione, posto che l'articolo 23 della Costituzione prevede sul punto una riserva di legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   1) è necessario rivedere la previsione del comma 3, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

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ALLEGATO 3

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5312 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «norme generali sull'istruzione», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che le lettere e), g), l), n), r) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   tenuto conto che talune disposizioni incidono altresì sulle seguenti materie: «governo del territorio», «professioni», protezione civile», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «porti e aeroporti civili», «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che alcune disposizioni (articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera b), 50, comma 1, lettera d), 62, 64, comma 2) demandano la loro attuazione a «decreti di natura non regolamentare»;
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici», di natura non regolamentare»;
   rilevato che il comma 2 dell'articolo 13, nel novellare l'articolo 23 del testo unico n. 381 del 2001, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, Pag. 85in quanto non si indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
   ricordato che, in base a quanto precisato dalla Corte Costituzionale (ordinanza 401/2006), qualora il giudice ritenga che una disposizione regolamentare abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione, spetta ad esso valutare, nell'ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione, se si è o meno realizzato l'effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all'entrata in vigore delle seconde;
   evidenziato che l'articolo 34, comma 3, capoverso 5-quater, demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l'elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-ter, attribuendo così a decreti ministeriali la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto ed affidando ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
   rilevato che l'articolo 57, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente possono essere integrati o modificati i settori per i quali possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato, senza fare in alcun modo riferimento alla procedura che regola l'approvazione dei regolamenti di delegificazione, trattandosi di atti che vengono abilitati a modificare il disposto del comma 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera b), 50, comma 1, lettera d), 62, 64, comma 2) si evidenzia la necessità di rivedere il riferimento a «decreti di natura non regolamentare», alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
   2) al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 34, comma 3, capoverso 5-quater, ed all'articolo 57, comma 4, appare opportuno richiamare espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 Comaroli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato»,
   considerato che il provvedimento interviene in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera g) della Costituzione;
   rilevato che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio;
   ricordato che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 («Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario»), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (C. 5342 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del progetto di legge C. 5342, approvato dal Senato recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento dello Stato», che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 88

ALLEGATO 6

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb, recante «Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» che le lettere e) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine;
   rilevato che la suddetta disposizione va valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso;
   evidenziato che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome;
   preso atto che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi;
   rilevata l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali;
   evidenziato che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei Pag. 89periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori;
   ricordato inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera b), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accrediti, in alternativa al congedo parentale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) occorre riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

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ALLEGATO 7

DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo disegno di legge C. 5341, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione»;
   considerato che le norme in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di procedure di affidamento, in cui rientrano le disposizioni del decreto-legge, sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta l'On. Bernardini, unitamente ad altri On.li Deputati, chiede precisazioni e chiarimenti in merito ad operazioni di polizia effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, nell'ambito di attività di vigilanza e controllo del fenomeno della prostituzione.
  In merito alla questione sono stati disposti accertamenti dal Prefetto di Bologna.
  Il fenomeno della prostituzione si concentra principalmente lungo i cosiddetti «viali di circonvallazione» che delimitano il centro storico, costituendo uno dei fattori che maggiormente incidono sul degrado urbano lamentato dalla popolazione residente.
  Per contenere il fenomeno entro limiti accettabili, fin dal mese di settembre 2011, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna aveva avviato un'assidua azione di controllo finalizzata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. In tale ambito è stata rivolta particolare attenzione all'attività speculativa da parte di coloro che cedono in locazione immobili per l'esercizio del meretricio, fonte di alimentazione di vasti circuiti di illegalità.
  Gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma dei Carabinieri si sono concentrati principalmente sulla commissione di reati contestabili nell'immediatezza e normalmente connessi al fenomeno (atti contrari alla pubblica decenza o «atti osceni in luogo pubblico»), nonché sull'acquisizione di informazioni utili all'avvio di indagini di polizia giudiziaria per ipotesi di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. L'azione di controllo, inoltre, è stata diretta ad accertare la sussistenza di elementi di fatto attestanti la commissione di illeciti di natura tributaria e amministrativa in relazione ai profitti ricavati dall'attività di prostituzione ed alla corresponsione dei canoni di locazione e di utenze domestiche delle abitazioni occupate.
  L'operazione lamentata dagli On.li interroganti si è svolta nell'ambito degli ordinari controlli di polizia che avvengono in tutte le città, allo scopo di compiere una rilevazione quantitativa del fenomeno.
  A tale fine, i militari dell'Arma si sono avvalsi di un modulo standard – definito annotazione di servizio – che rappresenta uno strumento ad uso interno degli operatori defle Forze dell'Ordine.
  Le operazioni dei Carabinieri, iniziate a settembre si sono concluse a novembre 2011.
  Gli accertamenti hanno, finora, permesso di deferire all'Autorità Giudiziaria il proprietario di due immobili per favoreggiamento della prostituzione.
  Ed ancora, il 7 dicembre dello scorso anno, è stata data esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare nel confronti di una banda che si era resa responsabile, a Bologna, dello sfruttamento della prostituzione a danno di donne rumene. Sono attualmente in corso quattro indagini, condotte da militari dell'Arma dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, e, tuttora, sono pendenti 7 richieste di custodia cautelare.
  Le operazioni condotte sono state positivamente accolte dalla popolazione locale, così come risulta anche da numerosi articoli riportati da organi di stampa locale.

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ALLEGATO 9

5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Pes e altri, in riferimento alla vicenda relativa al soccorso in mare di alcuni naufraghi algerini al largo delle coste sarde, chiedono se nell'affrontare tale drammatico evento siano stati rispettati i diritti fondamentali della persona sanciti dalle convenzioni internazionali, e più in generale quale politica si intende adottare per fronteggiare la questione dell'immigrazione, con particolare riferimento agli accordi bilaterali con l'Algeria e al ruolo dell'Unione Europea.
  Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.
  Il 13 novembre 2011 la Sala Operativa della Direzione Marittima di Cagliari, dopo aver ricevuto la segnalazione telefonica della Compagnia Carabinieri di Carbonia relativa alla presunta presenza di un natante alla deriva con a bordo un numero imprecisato di migranti a circa 40 miglia da Capo Teulada, ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso.
  Le predette operazioni sono proseguite sino alla sera del 16 novembre, quando la perlustrazione aerea ha consentito di avvistare l'imbarcazione alla deriva.
  Sul posto sono stati inviati immediatamente i mezzi navali di soccorso. Raggiunto il natante, si è potuto verificare che i migrati erano 29, dei quali uno deceduto. Tutti versavano in condizione di palese debilitazione, e alcuni presentavano evidenti sintomi di assideramento.
  Gli stessi sono stati trasbordati su una motovedetta e condotti nel porto di Sant'Antioco dove sono stati affidati al personale sanitario del 118 della ASL di Carbonia per i necessari soccorsi sanitari.
  Dopo i primi accertamenti medici, 15 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso il Centro di Primo di Soccorso ed Accoglienza di Elams, 6 sono stati ricoverati presso l'ospedale «Sirai» di Carbonia e 7 presso l'ospedale Santa Barbara di Iglesias. La salma del migrante deceduto è stata trasportata all'ospedale di Carbonia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al riguardo, gli accertamenti effettuati successivamente hanno individuato nell'ipotermia la causa della morte del giovane migrante.
  Tra i migranti si è accertata la presenza di tre minorenni che sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari per l'adozione dei provvedimenti previsti per la loro tutela. Gli altri cittadini extracomunitari, a seguito dell'accertamento della loro nazionalità, sono stati accompagnati alla frontiera Roma-Fiumicino da cui sono partiti con voli diretti per Algeri nelle giornate comprese tra il 3 e 7 dicembre 2011.
  Solo uno degli extracomunitari è stato trattenuto presso il CIE di Bologna poiché non riconosciuto dalle autorità consolari algerine.
  In relazione agli aspetti di polizia giudiziaria della vicenda, sono tuttora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
  Le attività di soccorso, assistenza e vigilanza poste in essere sono avvenute nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona.
  In merito agli accordi con l'Algeria segnalo che la collaborazione bilaterale è stata rafforzata dalla firma del Memorandum Pag. 93d'intesa in materia di immigrazione nel 2009, e che le Autorità algerine cooperano efficacemente nell'identificazione dei loro connazionali illegalmente soggiornanti in Italia, consentendone il rimpatrio.
  Più in generale, sul fronte delle politiche migratorie e di contrasto all'immigrazione illegale, negli ultimi mesi si è dato nuovo impulso alla politica di cooperazione bilaterale, essendo stata riavviata la collaborazione, interrotta durante le fasi cruciali della crisi politica del Nord Africa, in particolare con la Tunisia e la Libia.
  L'esigenza primaria rimane quella di assicurare la maggiore efficienza del controllo delle frontiere coniugandola con il rispetto dei diritti umani. In tale ambito rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile anche le statuizioni giurisprudenziali europee sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

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ALLEGATO 10

5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'On. Rita Bernardini unitamente ad altri On.li interroganti, chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per garantire l'incolumità al collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano, e ai suoi familiari, essendo stato revocato il programma speciale di protezione nel suoi confronti. Più in generale, si chiede di conoscere il numero dei collaboratori di giustizia che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato di un programma di protezione, quanti programmi siano stati revocati e, infine, quale sia la relativa spesa sostenuta dallo Stato.
  Il collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano è stato ammesso, unitamente ai propri familiari, al programma speciale di protezione con delibera del 5 giugno 1996 adottata dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge n. 82 del 1991, su proposta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia, per aver reso dichiarazioni in merito a numerosi omicidi perpetrati, negli anni 1985-1994, da una cosca malavitosa nel territorio lametino.
  Il programma di protezione è stato più volte prorogato alla periodica scadenza.
  Tuttavia, con delibera del 27 aprile 2010, la citata Commissione centrale ha revocato lo speciale programma di protezione, in quanto il predetto collaboratore, deferito alla Procura della Repubblica competente, è stato condannato per detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione. Le indagini svolte hanno consentito, inoltre, di accertare una copiosa produzione di certificati medici contraffatti ed altre falsificazioni a mezzo computer.
  Il provvedimento di revoca è stato impugnato davanti al TAR del Lazio che, con sentenza del 30 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo pienamente legittimo l'operato della Commissione centrale. In particolare, il giudice amministrativo ha considerato esenti da censure le valutazioni relative all'incompatibilità tra le violazioni di legge commesse dal Di Stefano ed il mantenimento del programma di protezione.
  Lo scorso 2 marzo, è stata notificata all'interessato la delibera della Commissione centrale che, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo, ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dare esecuzione alla revoca del programma di protezione.
  Sul punto preciso che la cessazione del programma di protezione determina il passaggio dalle speciali misure contemplate dalla legge n. 82 del 1991 a quelle ordinarie che competono alle Autorità di pubblica sicurezza, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
  Secondo quanto riferito dal Prefetto di Catanzaro risulta che l'8 marzo scorso, in relazione al previsto rientro del collaboratore di giustizia a Lamezia Terme o in Provincia di Catanzaro, sono state disposte idonee misure di tutela in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Tali misure sono state attivate con ordinanza del Questore, che ha altresì richiesto agli operatori di polizia di sottoporre Pag. 95a costante, assidua attenzione gli appartenenti a gruppi criminali del lamentino, con particolare riguardo alle cosche nel cui confronti il Di Stefano, negli anni scorsi, aveva fornito dichiarazioni accusatorie.
  Il collaboratore di giustizia risulta aver fatto rientro in provincia di Catanzaro il successivo 20 marzo, unitamente al proprio cognato. Entrambi, contattati da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia, hanno manifestato la volontà di fermarsi nel territorio di origine, senza peraltro comunicare il luogo di dimora prescelto. Tale circostanza ha reso necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento del Questore, per fissare, sia pure in modo temporaneo, specifiche e diverse modalità applicative del dispositivo tutorio già previsto.
  La questione della sicurezza personale del Di Stefano è stata ulteriormente esaminata il successivo 22 marzo, nel corso di una nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale sede il Questore ha comunicato che nella serata del 21 marzo il Di Stefano e suo cognato avevano lasciato il territorio della provincia per far ritorno nella località protetta.
  Informo, inoltre, che il Di Stefano ha effettuato alcune manifestazioni di protesta per la revoca del programma di protezione da ultimo il 3 luglio scorso davanti al Tribunale di Lamezia Terme.
  Voglio inoltre aggiungere che la già citata Commissione centrale, nel corso della seduta dello scorso 19 aprile, ha nuovamente esaminato la posizione del Di Stefano in relazione ad alcune istanze di natura economica.
  Sul punto la Commissione ha rilevato, da un lato, che la posizione dell'interessato risulta definita per effetto del provvedimento amministrativo riconosciuto legittimo dalla pronuncia del TAR Lazio, dall'altro che non è possibile adottare nuove misure in assenza di ulteriori proposte dell'Autorità giudiziaria competente.
  In relazione agli altri quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, lascio agli atti di questa Commissione un elenco riepilogativo sui collaboratori di giustizia, sui provvedimenti adottati e sulle relative spese.
  In questa sede voglio solo anticipare che l'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia di quelle impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

Documento allegato alla risposta

  Nel 2002 i collaboratori di giustizia che hanno beneficiato del programma di protezione sono stati 1.098; le revoche effettuate 3, la spesa complessiva ammonta a 99.646.781 euro;
  Nel 2003 i collaboratori sono stati 1119; le revoche 12; la spesa complessiva è stata di 69.238.173 euro;
  Nel 2004 i collaboratori sono stati 968; le revoche 8; la spesa complessiva è stata di 72.530.238 euro;
  Nel 2005 i collaboratori sono stati 893; le revoche 21; la spesa complessiva è stata di 75.854.189 euro;
  Nel 2006 i collaboratori sono stati 790; le revoche 25; la spesa complessiva è stata di 89.957.741 euro;
  Nel 2007 i collaboratori sono stati 800; le revoche 24; la spesa complessiva è stata di 71.652.449 euro;
  Nel 2008 i collaboratori sono stati 833; le revoche 19; la spesa complessiva è stata di 71.267.899 euro;
  Nel 2009 i collaboratori sono stati 933; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 106.177.188 euro;
  Nel 2010 i collaboratori sono stati 1027; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 97.788.766 euro;
  Nel 2011 i collaboratori sono stati 1093; le revoche 15, la spesa complessiva è stata di 97.196.348 euro.

  L'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia della spese impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

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ALLEGATO 11

5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On. Bobba chiede notizie in relazione ad un episodio che ha visto coinvolti il Sindaco di Tricerro, in provincia di Vercelli, e la signora Abate, capo del gruppo consiliare di minoranza, nonché docente presso l'istituto comprensivo di Asigliano. L'On. interrogante chiede, inoltre, se sia opportuno e urgente adottare iniziative per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza.
  Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.
  Il 14 marzo scorso la signora Antonella Abate, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Ronsecco, per consegnare copia di una lettera inviata dal Sindaco di Tricerro, al dirigente dell'istituto comprensivo di Asigliano. In relazione al contenuto della missiva la signora dichiarava di riservarsi di produrre un'eventuale denuncia.
  Il successivo 19 marzo i Carabinieri di Ronsecco riferivano i fatti alla Procura della Repubblica di Vercelli, per le valutazioni di competenza.
  Nella citata lettera il Sindaco lamenta le continue critiche al suo operato, diffuse anche attraverso gli organi di informazione, da parte della signora Abate. Prefigura, altresì, la possibilità di intraprendere decisioni potenzialmente negative per il futuro dell'istituto comprensivo di Asigliano – in relazione ad una possibile aggregazione con le scuole di Tricerro – qualora la signora Abate avesse continuato nel suo atteggiamento.
  In relazione alla vicenda il Prefetto di Vercelli ha convocato il Sindaco di Tricerro in quale, nel corso dell'incontro, assicurava di intraprendere iniziative per ovviare ai fraintendimenti generati dalle sue affermazioni.
  Al riguardo, con lettere indirizzate sia al Sindaco di Asigliano che al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di quel Comune, riconosceva che la missiva oggetto della controversia era stata «scritta inopportunamente in un momento di forte pressione», confermando la volontà di continuare a rappresentare l'Amministrazione comunale con trasparenza e nell'interesse della comunità locale.
  A seguito dei fatti, non risulta che vi siano state ripercussioni negative sull'assetto dell'istituto comprensivo di Asigliano, né sulla posizione della docente signora Abate.
  Con riferimento alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante in merito ad eventuali iniziative da intraprendere per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza, rilevo che, relativamente all'episodio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, non si ritengono prospettabili soluzioni normative, dal momento che quanto evidenziato esula da profili attinenti alla organizzazione e al funzionamento degli enti locali.

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ALLEGATO 12

5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Fiano con l'interrogazione all'ordine del giorno chiede di conoscere quali siano le ditte aggiudicatarie delle gare per la gestione di alcuni centri di accoglienza, centri di identificazione ed espulsione nonché centri di accoglienza per richiedenti asilo, dislocati sul territorio nazionale. Chiede altresì di conoscere i criteri di valutazione oggettiva utilizzati per la scelta del contraente.
  Fornisco un elenco analitico dei dati richiesti.
  Relativamente alla gestione dei centri (CDA, CARA e CIE) di Pian del Lago di Caltanissetta la ditta che si è aggiudicata la gara è la Società cooperativa Albatros a.r.l., con sede in Caltanissetta con la quale è stato stipulato un contratto triennale per il periodo 10 settembre 2009-31 agosto 2012.
  I lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del CIE di Pian del Lago di Caltanissetta sono stati aggiudicati all'impresa GIUSYLENIA s.r.l. con sede ad Agrigento.
  Per quanto riguarda, invece, l'affidamento della gestione del CIE e del CARA di Gradisca di Isonzo, il 23 dicembre del 2010 è stata avviata la procedura di gara per il triennio 2011/2014. Il 24 giugno 2011 la predetta gara veniva aggiudicata definitivamente al Raggruppamento Temporaneo d'impresa (Gepsa di Rueil Malmaison-Francia, Associazione Culturale Acuarinto, Cofely Italia di Roma e Synergasia Cooperativa Sociale di Roma).
  Il successivo 25 luglio 2011 veniva notificato alla Prefettura di Gorizia il ricorso presentato al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia dal gestore uscente, nonché secondo classificato, Consorzio Connecting People di Trapani avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con richiesta di sospensiva.
  Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza del 30 agosto ha accolto la richiesta di sospensiva, rinviando il giudizio di merito all'udienza del 22 febbraio 2012.
  Con sentenza depositata l'8 marzo il predetto organo di giustizia amministrativa ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione triennale del CIE e del CARA.
  Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, a cui è stato interposto appello, anche in relazione al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, la Prefettura di Gorizia ha prorogato il precedente contratto di gestione con il consorzio Connecting People, con successivi provvedimenti, dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012.
  Il Consiglio di Stato Sez. III in sede giurisdizionale, con ordinanza del 15 giugno 2012 ha respinto l'istanza cautelare sul ricorso avverso la predetta sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa, prima ditta aggiudicataria dell'appalto.
  Come ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, con parere del 20 giugno 2012, occorrerà ora procedere all'aggiudicazione in favore della seconda classificata (consorzio Connecting People). In attesa di tale aggiudicazione e della Pag. 98stipula del relativo contratto, la gestione continua ad essere assicurata dal medesimo Consorzio.
  Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori impiantistici edili di ripristino e completamento del CIE di Gradisca di Isonzo, si fa presente che la ditta aggiudicataria è l'impresa Easy Light Impianti s.r.l. con sede a San Michele al Tagliamento (Venezia).
  Tenuto conto della necessità di effettuare gli interventi in tempi rapidi, al fine della messa in sicurezza del Centro, la Prefettura di Gorizia, sentito il Ministero dell'interno, per lo svolgimento della gara ha fatto ricorso alle procedure consentite dalle disposizioni di deroga contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2008 e successive modifiche.
  La gara per la gestione del CIE di Milano identificata con Cig n. 029610CEF – cui fa riferimento l'On.le Fiano – è stata annullata con sentenza del TAR Lombardia n. 11/2010.
  Il 6 aprile 2010 è stata bandita dalla locale Prefettura una nuova gara aggiudicata alla Croce Rossa Italiana, con la stipula di un contratto triennale per il periodo 1o novembre 2010-31 ottobre 2013.
  Per la gestione del CIE di Bologna è stato stipulato il contratto per il periodo 30 luglio 2009-30 luglio 2012 con la Confederazione Nazionale delle Misericordie.
  Il 19 marzo scorso, la locale Prefettura ha bandito una nuova gara per la gestione triennale del centro e al momento sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Il CIE di Bari è gestito dal Raggruppamento Temporaneo d'impresa (RTI OER – Ladisa srl – Medica Sud sri) con il quale è stato stipulato, a seguito di gara, un contratto triennale per il periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2012.
  Per la gestione del CIE di Torino è stato stipulato, a seguito di gara, il contratto per il periodo 11 aprile 2011-10 aprile 2014 con la Croce Rossa Italiana.
  Relativamente alla gestione del CIE di Modena, la procedura è stata conclusa con l'aggiudicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con la stipula del contratto per il periodo 1o aprile 2009-31 marzo 2012. Attesa la scadenza del contratto, è stata bandita dalla prefettura la gara per il nuovo appalto. Il 1o luglio scorso la gestione del centro è stata affidata al consorzio «L'Oasi» di Siracusa.
  Per la struttura di Santa Maria Capua Vetere, devo innanzitutto premettere che il Centro, attivato come struttura temporanea dal Commissario delegato, è divenuto CIE con OPCM del 21 aprile 2011, fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il Centro, gestito dalla Croce Rossa, individuata dal Commissario delegato per l'emergenza, è stato chiuso anticipatamente l'8 giugno 2011 a seguito di incendio.
  I lavori di realizzazione degli impianti di protezione attiva presso il CIE di Ponte Galeria a Roma, sono stati aggiudicati alla ditta Fase s.r.l.
  I lavori per la manutenzione straordinaria del settore donne e la realizzazione di opere esterne dello stesso CIE sono stati aggiudicati alla ditta ingegneria civile Europea s.r.l., con sede in Roma.
  Le procedure di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza presso i centri governativi (CIE, CARA, CDA e CPSA) sono svolte dalle prefetture nel cui ambito territoriale sono operativi i centri, sulla base del capitolato unico d'appalto per il funzionamento e la gestione dei centri, approvato con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008.
  In merito ai criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di accoglienza, si rappresenta che, a seguito dei tagli sul capitolo dedicato al finanziamento della gestione dei Centri, è utilizzato il criterio del prezzo più basso, ponendo come base d'asta il prezzo giornaliero per ospite di 30 euro più IVA.
  A tal proposito, faccio presente che è stata avviata, in via sperimentale già dallo scorso anno un'attenta attività di audit sui servizi erogati al fine di verificarne la qualità.Pag. 99
  Tale attività, nel corso del corrente anno, sarà potenziata e messa a regime.
  Inoltre è stato recentemente istituito un gruppo di lavoro, da me presieduto, finalizzato all'analisi della situazione in cui versano i centri governativi per immigrati irregolari e richiedenti asilo, nonché all'elaborazione di linee guida uniformi, che favoriscano una gestione sempre più efficace dei predetti centri.

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ALLEGATO 13

5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li Livia Turco e Bressa hanno chiesto di far luce sulla vicenda dei cittadini tunisini sbarcati a Lampedusa dopo le rivolte popolari del febbraio 2011 e di cui non si hanno più notizie e, inoltre, di prendere in considerazione la possibilità di applicare nel loro confronti tutte le misure di protezione temporanea previste nel capo III del decreto legislativo 286 del 1998.
  Com’è noto, a partire dal mese di gennaio 2011, in seguito agli eventi verificatisi nel Paesi del Nord Africa, l'Italia è stata interessata da una fortissima pressione migratoria, la cui prima ondata ha riguardato soprattutto cittadini provenienti dalla Tunisia.
  L'impatto maggiore della primavera araba, almeno nella sua prima fase, è stato determinato dal notevole afflusso di cittadini tunisini, ai quali è stata immediatamente concessa la protezione umanitaria.
  In quest'ambito si è posta anche la questione attinente ad un certo numero di persone di nazionalità tunisina di cui è stata denunciata la scomparsa e che sarebbero transitate in Italia dopo il loro allontanamento dal proprio Paese.
  Si tratta di un caso di altissimo significato sul piano umano, che non ha visto certamente indifferenti le autorità italiane, le quali, anzi, hanno avuto immediati e intensi contatti con rappresentanti diplomatici della Tunisia per le iniziative destinate al rintraccio degli scomparsi.
  Lo scorso 21 febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è tenuto un incontro con una delegazione dei familiari dei tunisini scomparsi, al quale era presente anche un responsabile dell'associazione «Giuseppe Verdi» di Parma.
  Nella circostanza, è stato fatto presente ai membri della delegazione che le ricerche effettuate non possono essere efficaci, in quanto le liste prodotte risultavano incomplete dato che le generalità dei tunisini da ricercare spesso sono prive della data di nascita. Inoltre, i tunisini giunti illegalmente via mare sono privi di documenti identificativi e, presumibilmente, declinano generalità non veritiere, con le quali vengono censiti.
  In questo ambito, è stato chiesto all'Ambasciata Tunisina d'Italia di trasmettere al Ministero dell'interno cartellini foto dattiloscopici delle persone da ricercare al fine di conferire certezza a tale attività. Alla stessa Ambasciata è stato, altresì, chiesto di inoltrare i suddetti cartellini foto dattiloscopici agli altri Paesi dell'Unione Europea, in quanto è verosimile che i tunisini dispersi non si trovino più sul territorio italiano.
  Su 226 cartellini fotosegnaletici trasmessi, la Polizia di Stato ha appurato che solo per 14 cittadini tunisini è provato il loro arrivo in Italia. In particolare, 5 risultano effettivamente transitati nel nostro Paese dopo la crisi politica nordafricana.
  Per gli altri 9, invece, gli approfondimenti hanno consentito di accertare che il loro passaggio in Italia risaliva ad epoca assai precedente alla presunta partenza dalla Tunisia.
  I predetti riscontri sono stati comunicati nello scorso mese di aprile sia all'Ambasciata della Tunisia a Roma che al Ministero degli affari esteri.
  Ciò non toglie che verrà data ogni collaborazione per il prosieguo delle ricerche Pag. 101delle persone già segnalate e di quelle che potranno esserlo in seguito.
  Nel corso del 2012 il flusso migratorio dalla Libia e dalla Tunisia si è ridotto notevolmente: 1.574 sono stati gli immigrati arrivati nel nostro Paese sino al giugno scorso.
  Il livello di attenzione del Governo resta comunque sempre alto ed è costante l'impegno volto alla ricerca di strumenti efficaci di contrasto all'immigrazione illegale.
  Attualmente è in corso di negoziato un accordo quadro con la Tunisia, incentrato su migrazione legale, contrasto all'immigrazione e sviluppo solidale.
  Voglio ricordare che fin dalla prima fase dell'emergenza ci si è giustamente orientati verso forme integrate di intervento che hanno fatto perno sulla ricerca di intese con i livelli di governo regionale e locale per una equilibrata e condivisa ripartizione degli oneri connessi alle misure di accoglienza.
  È stato questo il motivo per cui si è ripreso il dialogo interistituzionale, attraverso il lavoro di un Tavolo con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Regioni, delle Province e dei Comuni finalizzato all'elaborazione di un articolato Piano di azione.
  Le problematiche emerse a seguito del confronto si sono concentrate su due distinte questioni.
  La prima relativa alla necessità di assicurare, in un momento, peraltro, di severa difficoltà finanziaria per il Paese, adeguate risorse per il proseguimento della fase di accoglienza diffusa, nella scia degli impegni interistituzionali già assunti con l'Accordo dei 6 aprile 2011, grazie anche ai supporto di un possibile allargamento della rete SPRAR, di cui è ben noto alla Commissione il modello virtuoso di funzionamento.
  Al riguardo, ricordo che è intervenuto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso, di revisione della spesa pubblica, che ha stanziato 500 milioni di euro per la copertura del fabbisogno finanziario legato all'emergenza umanitaria nord africana (articolo 23, comma 11).
  In conclusione, ricordo che con Decreto del Presidente del Consiglio del 15 maggio scorso è stata prorogata di ulteriori sei mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.