CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2012
677.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 LUGLIO 2012

ALLEGATO

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e curano la pubblicazione dei rendiconti sui siti internet delle rispettive regioni.
2. 16. (Nuova formulazione) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà»;
   b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;
   c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
   f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
   f-quater) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la ripartizione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
3. 81. (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici, è riconosciuta dall'autorità competente entro il 30 marzo 2013; in deroga ai principi contabili, i contributi di ristoro dei danni possono Pag. 127essere accertati nel primo bilancio da approvare.
3. 84. (Nuova formulazione) Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate
3. 48. (Nuova formulazione) Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi, Alessandri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.
3. 144. Stradella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché alle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e Veneto;
   sostituire le parole: della predetta regione con le seguenti: delle predette regioni;
   dopo le parole: paesaggistici aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i fabbricati rurali per la riproposizione della originaria sagoma e la possibile riduzione della precedente volumetria.
3. 46. (Nuova formulazione) Beccalossi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 1. Fava.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 99. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 128

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire aggiungere le seguenti: nei casi di cui al comma 8;

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
3. 90. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
3. 65. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
3. 124. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  Nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, gli adempimenti di cui al comma 9, si intendono soddisfatti.
  Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al cap. 8.3 del decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture entro i termini temporali di cui al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuai ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferire al 60 per Pag. 129cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
   entro quattro anni, dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
   entro otto anni, dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
   entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l'equazione 4+ (Ls-30)/5.
3.700. Il relatore.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.
3. 92. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  «13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
3. 130. Il Relatore.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
3. 93. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le province ed i comuni interessati per i profili di competenza.
4. 17. (Nuova formulazione) Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresi quelli adibiti, con le parole: con priorità per quelli adibiti.
4. 38. Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico, Pag. 130 inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.
4. 29. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.
4. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
4. 30. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
4. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere la seguente: anche.
**4. 32. (Nuova formulazione)  Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere la seguente: anche.
**4. 35.  (Nuova formulazione) Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e dei competenti fino a: istituzionali, con le seguenti: nonché degli altri soggetti pubblici competenti.
4. 19. (Nuova formulazione) Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico ed educativo per la prima infanzia, le Province ed i comuni competenti.
4. 49. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Il Ministero dell'Interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del predetto personale, comprensivi delle spese di vitto e alloggio documentate, sono a carico del Ministero dell'Interno, che vi provvede attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente
4.300 Il relatore

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata Pag. 131e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
   a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.
4. 01. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Motta.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regolare attività inserire le seguenti: educativa per la prima infanzia e.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.
5. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.
*5. 5. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
   a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
   b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pag. 132per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.
5. 22. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio a: anno scolastico con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,
5. 30. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Le prefetture delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
  6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
5. 05. (Nuova formulazione) Stradella.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
6. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Pag. 133

  Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.
6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La Pubblica amministrazione, incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.
7.04 (Nuova formulazione). Lanzarin

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 30 novembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 novembre.
8. 267. (Nuova formulazione) Ghiglia.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 87. Beccalossi.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 260. Santori.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 88. Beccalossi.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 114. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 259. Santori.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».

*8. 263. Il Relatore.

Pag. 134

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 11. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 115. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale».
*8. 244. Santori.

  «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina».
8. 258. Santori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 giugno 2013».
8. 245. (Nuova formulazione) Santori.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'Autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
8. 272. (Nuova formulazione) Pizzolante.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.
8. 223. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
8. 184. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

Pag. 135

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis). Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3, per l'anno 2012, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;
    2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;
    3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;
    4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;
    5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».
8. 83. (Nuova formulazione) Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
8. 124.  (Nuova formulazione) Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
*8. 208. (Nuova formulazione) Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.
8. 96. Beccalossi.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
8. 251. Santori.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
8. 253. Santori.

Pag. 136

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
8. 254. Santori.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti, con le seguenti: nei commi.
8. 256. Santori.

  Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 130. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 10. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna, aggiungere le seguenti: della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.
8. 135. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 con le seguenti: 13 e 15-bis.
8. 151. (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.
8. 165 (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolati dal codice civile.
8. 191 (Nuova formulazione). Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli Pag. 137abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
8. 270. Stradella.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 9. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: con sede o unità locali.
10. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 11.

  Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, sono aggiunte le seguenti: con sede o unità locali.
11. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 11. Negro, Lanzarin.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 13. Santori.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan. 

Pag. 138

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*11. 034. Il Relatore.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 Pag. 139milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 016. (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 15. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 16. Santori.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della medesima regione, con le seguenti: delle medesime regioni.
14. 1. Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 17.

  Al comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.
17. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.
17. 10. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34, inserire le seguenti: , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.
17. 14. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
17. 17. (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 19.

  Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.
19. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 140

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.».
*19. 16. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio».
*19. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
19. 020. Miserotti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
19. 023. Bertolini, Tortoli, Stradella.