CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2012
677.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «31 dicembre 2014» con le parole «31 dicembre 2018» e le parole «con riferimento alla gestione 2013» con le parole «con riferimento alla gestione 2017».
1. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-Ra).

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis.
Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione dei rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sostituire la parola «trenta per cento» con la parola «cinquanta per cento».

  Conseguentemente abrogare all'articolo 6, comma 1, la lettera c).
1. 1. Granata, Barbaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. «All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018» e le parole «con riferimento alla gestione 2013» sono sostituite dalle parole «con riferimento alla gestione 2017». Gli importi dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono ridotti nella misura del cinque per cento all'anno a partire da quelli relativi all'esercizio 2014.
1. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «31 dicembre 2014» con le parole «31 dicembre 2018» e le parole «con riferimento alla gestione 2013» con le parole «con riferimento alla gestione 2017». A partire dai contributi relativi Pag. 93all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.
1. 4. Granata, Barbaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite con le seguenti: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 24. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite con le seguenti: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 17. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 7. Santelli, Frassinetti, Zazzera.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite con le seguenti , per le testate locali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 25. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite con le seguenti , per le testate locali, nella misura di almeno il 40 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 18. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni con le seguenti otto regioni.
1. 26. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni con le seguenti: cinque regioni.
*1. 19. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni con le seguenti: cinque regioni.
*1. 8. Santelli, Frassinetti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento, con le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
1. 27. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.
*1. 32. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 3 sopprimere le parole da: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.
*1. 5. Granata, Barbaro.

Pag. 94

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al 20 per cento del prezzo di copertina, aggiungere le seguenti: al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.
1. 11. Zeller, Brugger.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: con prevalenza di giornalisti inserire le seguenti: di cui almeno 2 giornalisti professionisti; e dopo le parole: almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti inserire le seguenti: di cui almeno 1 giornalista professionista.
1. 21. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: con prevalenza di giornalisti, inserire la seguente: professionisti.
1. 20. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato inserire le seguenti: nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.
1. 14. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.
1. 15. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: se editrici di quotidiani, fino alla fine con le seguenti: se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 15 dipendenti, di cui almeno 10 giornalisti e 5 poligrafici, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, di cui almeno 2 giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1. 10. Zeller, Brugger.

  Al comma 4, lettera b), alla fine aggiungere il seguente periodo: Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in CLG. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.
1. 3. Granata, Barbaro.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; Pag. 95esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.l.G. e con esclusione di quelli in C.l.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
1. 29. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) le cooperative editrici e le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, per tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro previste per le specifiche categorie.
1. 16. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefìci di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefìci previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancia, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di Pag. 96revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma.
  7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni per l'anno 2012 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
1. 30. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis)
Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefìci di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefìci previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.
1. 2. Granata, Barbato.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa Pag. 97sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.   Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sostituire la parola: «trenta per cento» con la parola: «cinquanta per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c) e aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-quater.
In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
1. 31. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 7, sostituire le parole: mediante raccomandata postale o con la seguente: esclusivamente.
1. 28. Zazzera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 7-bis.
* 1. 22. Zazzera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 7-bis.
* 1. 12. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 7-ter.
** 1. 23. Zazzera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 7-ter.
** 1. 13. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 9822 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «31 dicembre 2018» e le parole: «con riferimento alla gestione 2013» con le parole: «con riferimento alla gestione 2017». A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
1. 33. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
1-bis. 2. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro con le seguenti: dell'importo complessivo di 1 milione di euro.
1-bis. 5. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro con le seguenti: dell'importo complessivo di 100.000 euro.
1-bis. 3. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 1, sopprimere la parola: prevalentemente.
1-bis. 4. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: , e riservando una apposita quota parte fino a: politiche, culturali e religiose.
1-bis. 6. Zazzera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 4.
1-bis. 1. Santelli, Frassinetti.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza Pag. 99dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  7-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
2. 27. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per anno 2009.
2. 2. Granata, Barbaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo fino al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Copertura).

  1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche Pag. 100di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
  2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:
  «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1.995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
  5. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.».
2. 5. Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le imprese editrici che hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge ricevono a partire dall'anno 201 1, in presenza dei requisiti prescritti, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri in vigore, comunque non superiore a quello spettante per l'anno 2009.
2. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

  Al comma 2, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 con le parole a: relativi all'anno 2013.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  7-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto regge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni Pag. 101pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 28. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 2 alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 con le parole a: relativi all'anno 2013.
* 2. 3. Granata, Barbaro.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 con le parole a: relativi all'anno 2013.
* 2. 10. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,.
2. 11. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a-bis) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancia, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annuì rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  7-bis.
In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;Pag. 102
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
2. 29. Goisis, Comaroli, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati».
2. 7. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

  Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: una quota fino al 50 per cento sino alle parole: 300 mila Euro per i periodici con le seguenti:
  una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai Pag. 103sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i Costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per e imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 2, sostituire il primo periodo della lettera a, con il seguente: una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancia di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250 Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo ditale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare I valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati».
2. 4. Granata, Barbaro.

  Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, con le seguenti: superiore a 500.000 euro per i quotidiani nazionali.
2. 13. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, con le seguenti: superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani nazionali».
2. 16. Zazzera, Borghesi.

Pag. 104

  Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, con le seguenti: superiore a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.
2. 17. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, lettera a) , sesto periodo, sostituire le parole: a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, con le eseguenti: superiori a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.
2. 14. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 300.000 euro per i periodici, con le seguenti: 30.000 euro per i periodici.
2. 15. Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 300.000 euro per i periodici, con le seguenti: 100.000 euro per i periodici.
2. 18. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole; fino a 0,20 euro, con le seguenti: fino a 0,10 euro.
2. 20. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: fino a 0,25 euro, con le seguenti: fino a 0,15 euro.
2. 19. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: fino a 0,40 euro, con le seguenti: fino a 0,20 euro.
2. 21. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici, con le seguenti: superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani e a 50.000 euro per i periodici.
2. 22. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 3, dopo le parole: a titolo oneroso, inserire le seguenti: , anche in via telematica.
2. 25. Zazzera, Borghesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da I una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
2. 12. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-bis: «Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente». All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi: 8-bis «In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, Pag. 105l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale; 8-ter «Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale». L'omissione della comunicazione o a trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli Pini di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.
2. 1. Granata, Barbaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: per il personale con le seguenti: per i giornalisti e poligrafici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. 23. Zazzera, Borghesi.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-ter. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
  «13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente».
  5-quater. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:
  «In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
  Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale».

  5-quinquies. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.
  A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione relativa di controllo.Pag. 106
  5-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale.
  5-septies. A quanto previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
2. 8. Girlanda.

  Al comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-bis:
  «Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente».

  5-ter. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:
  «8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
  8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale».

  5-quater. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  7-bis.
In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da Pag. 107realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello stato.
2. 26. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 5-bis.
2. 24. Zazzera, Borghesi.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, inserire il seguente capoverso: Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.
* 3. 3. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, inserire il seguente capoverso: Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.
* 3. 1. Granata, Barbaro.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 inserire il seguente periodo: Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione on Pag. 108line i requisiti di cui all'ultima parte del precedente comma.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:
   a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.
3. 5. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
** 3. 2. Barbaro.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
** 3. 4. Zazzera, Borghesi.

ART. 4.

  Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori con le seguenti: dei componenti della filiera distributiva, editori e distributori.
4. 2. Zazzera, Borghesi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I titolari di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.
4. 1. Marinello, Mazzoni.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, le Amministrazioni si avvalgono esclusivamente dei canali di informazione in formato digitale».
5. 4. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

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  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Una quota pari al venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni dello Stato è destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2. L'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
5. 2. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
* 5. 5. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
* 5. 3. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
* 5. 1. Granata, Barbaro.