CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2012
677.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5263, Governo di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «protezione civile», nonché, per talune disposizioni, alla materia «governo del territorio», che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
   tenuto conto che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «tutela dell'ambiente», che le lettere e), g), l), e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   preso atto che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;
   ricordato che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che «per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
   evidenziato, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008;
   richiamato il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994;
   tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità;
   tenuto conto che l'articolo 11 attribuisce ad un «decreto di natura non regolamentare» del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta Pag. 29delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi;
   ricordato, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.