CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4568, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse»;
   rilevato che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono principalmente riconducibili alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), g) ed e), della Costituzione;
   evidenziate le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche dandone comunicazione al prefetto anche per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (Parere sull'emendamento 2.100 del relatore).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il testo dell'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 4574, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;
   rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata prevalentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia «sicurezza», di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   considerato che è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione nel menzionato parere del 15 marzo 2012, volta a richiedere all'articolo 2, un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (S. 3365 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;
   rilevato che il testo in esame reca norme sulla sicurezza interna, prevedendo una più definita disciplina sui controlli in materia di armi ed un più esteso ricorso alla trasmissione delle comunicazioni a favore delle Forze di polizia in materia di cessione di fabbricati, nonché disposizione volte a migliorare la funzionalità di strutture e dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio civile nazionale;
   considerato che il provvedimento rientra nell'ambito delle materie «sicurezza dello Stato», «armi, munizioni ed esplosivi», «organizzazione amministrativa dello Stato», per le quali sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (S. 3372 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n. 59, in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 13a del Senato, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012;
   rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
   evidenziate, altresì, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;
   preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera e considerato, all'articolo 1, comma 1-bis, il recepimento della condizione apposta al menzionato parere della Commissione che richiedeva che le spese per gli interventi realizzati dai comuni per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate fossero escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;
   considerate le previsioni di cui all'articolo 1-bis, che dispone la possibilità per le regioni di approvare il «Piano Regionale di Protezione Civile» che contempli criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia ulteriormente rafforzato il ruolo delle regioni prevedendo che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, mediante apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992,
  e con le seguenti osservazioni:
   a)
valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;Pag. 347
   b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012;
   c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interventi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;
   d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.