CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07238 Damiano: Entità delle somme aggiuntive erogate in favore dei pensionati a basso reddito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione evidenziata dall'onorevole Damiano concerne l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007 convertito dalla legge n. 127 del 2007.
  Com’è noto tale disposizione aveva previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati con età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestita da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
  In particolare beneficiano della somma aggiuntiva coloro che hanno compiuto o compiono il 64o anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione. A tal proposito, secondo quanto riferito dall'INPS, per l'anno 2012 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1o gennaio 1949.
  L'Istituto nazionale di previdenza ha inoltre richiamato i requisiti di contribuzione richiesti per beneficiare della somma aggiuntiva, precisandone anche i relativi importi. In particolare, per i lavoratori dipendenti che possono vantare al massimo 15 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 336 euro; per coloro che hanno più di 15 e fino a 25 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 420 euro; oltre i 25 anni di contribuzione la somma aggiuntiva ammonta a 504 euro.
  Ai pensionati appartenenti alla gestione dei lavoratori autonomi che vantano al massimo 18 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 336 euro; per coloro che possono vantare più di 18 e fino a 28 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 420 euro; per coloro che siano oltre i 28 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 504 euro.
  Da ultimo, faccio presente che l'INPS ha reso noto che per l'anno 2012 i pensionati beneficiari della somma aggiuntiva in parola saranno circa 2 milioni e mezzo e che il 22 giugno scorso il medesimo Istituto ha fornito, con proprio messaggio, le necessarie istruzioni per il pagamento di tali importi.

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ALLEGATO 2

5-07239 Antonino Foti: Attuazione delle norme per i lavoratori esposti ad attività usuranti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Foti – con il presente atto parlamentare – chiede quali siano i dati relativi al numero di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché quanti di questi lavoratori abbiano effettivamente avuto accesso anticipato al trattamento pensionistico.
  Al riguardo è opportuno precisare, in via generale, che il decreto legislativo n. 67 del 2011 riconosce l'accesso anticipato al pensionamento ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al trattamento pensionistico anticipato qualora abbiano svolto una o più delle attività lavorative – tassativamente indicate nello stesso decreto – per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017.
  Il medesimo articolo individua, inoltre, i requisiti prescritti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, a seconda del tipo di attività particolarmente faticosa e pesante svolta dai lavoratori interessati.
  L'accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività particolarmente faticose e pesanti è comunque subordinato alla presentazione della domanda di pensionamento.
  Ciò premesso, con riferimento a quanto specificamente richiesto dall'onorevole Foti, faccio presente che sulla base dei dati forniti dall'INPS, risulta che nell'anno 2011, per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, sono state presentate n. 11.124 domande, di cui n. 3.089 accolte e n. 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge.
  Inoltre – alla data del 28 giugno 2012 – risultano finora liquidati, a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS, n. 930 trattamenti pensionistici anticipati, per effetto del riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

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ALLEGATO 3

5-07240 Paladini: Sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Paladini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda dei lavoratori dello stabilimento di Ferrania di Cairo Montenotte, esposti all'assimilazione quotidiana e continua delle fibre di amianto.
  Al riguardo, occorre ricordare che la questione degli stabilimenti che hanno occupato alle proprie dipendenze lavoratori esposti all'amianto è disciplinata, in via generale, dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetto Protocollo Welfare).
  Lo scorso 23 febbraio è stato accolto alla Camera dei deputati un ordine del giorno con il quale è stato richiesto al Governo l'impegno ad adottare – nei limiti delle esigenze di finanza pubblica – le opportune iniziative al fine di valutare l'inserimento dello stabilimento di Ferrania nelle liste delle aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale in materia di benefici per l'esposizione all'amianto.
  In proposito occorre precisare che l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007 prevede – per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato, entro il 15 giugno 2005, domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto – l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
  Successivamente, con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010 è stata fornita l'interpretazione autentica del richiamato articolo 1, comma 20, stabilendo, tra l'altro, che «l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificatamente indicati negli atti medesimi».
  Per quanto sopra esposto, in assenza di apposite modifiche normative, non può che confermarsi, allo stato, l'esclusione dello stabilimento di Ferrania di Cairo Montenotte dai benefici previsti dalla legge n. 247 del 2007, come ribaditi dalla citata legge n. 25 del 2010.

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ALLEGATO 4

5-07241 Fabbri: Emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiede chiarimenti in merito alla possibilità che la Cassa Edile Provinciale dell'Alto Adige (CEPA-SLBK) possa rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva che, sulla base di un'unica richiesta, consente di attestare contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
  Come è noto, la certificazione unica di regolarità contributiva è stata inizialmente introdotta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, con riferimento ai soli appalti pubblici e che per il suo rilascio l'INPS e l'INAIL avevano già stipulato, in data 3 dicembre 2003, una specifica convenzione.
  Successivamente l'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 – nel modificare l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996 – ha previsto, nel novero degli adempimenti del committente o del responsabile dei lavori, l'obbligo di richiesta di un certificato di regolarità contributiva per i lavori privati in edilizia da rilasciarsi, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle Casse edili «le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC)».
  Con la legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 1176) il Legislatore ha stabilito che con decreto del Ministero del lavoro, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovevano essere definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
  Tale decreto – e precisamente il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 – ha dunque definito i contenuti analitici e le modalità di rilascio del DURC, ribadendo che i criteri per l'individuazione degli Enti bilaterali ammessi al rilascio di tale certificazione sono da rinvenirsi nell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Più precisamente il decreto ministeriale ha stabilito che le Casse edili abilitate sono quelle «costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Con ciò evidenziando come il requisito della maggiore rappresentatività comparata debba essere posseduto da ciascuna delle organizzazioni, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorrono a costituire la Cassa.
  Con nota del 2 maggio 2012, espressamente richiamata dagli onorevoli interroganti, la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso ribadire la disciplina che è venuta a delinearsi nel corso degli anni. In tal senso è stato specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna Pag. 261organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile. A tale proposito si è ritenuto che tale requisito non possa rinvenirsi in relazione alla CEPA, costituita ad iniziativa dell'organizzazione artigiana APA – aderente alla Confartigianato – e dell'organizzazione sindacale ASGB – in rappresentanza dei lavoratori di lingua ladina.
  Con la medesima nota è stato inoltre precisato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il cosiddetto principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Peraltro lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «codice dei contratti»), «le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva» (disposizione già contenuta nell'articolo 9, comma 77, della legge n. 415 del 1998).
  Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) alla quale la CEPA non aderisce.
  Sulla base di tali premesse, pertanto, il Ministero che rappresento ritiene che il possesso dei requisiti indicati – e in particolare l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle relative prestazioni – rappresenti elemento del tutto necessario per consentire alle Casse di svolgere gli adempimenti certificativi richiamati nell'atto in esame, e che pertanto possa essere confermata l'assenza dei requisiti di legge in capo alla CEPA in ordine alla legittimazione al rilascio del DURC.
  Per quanto attiene alle previsioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, si osserva che tale disciplina prevede per le associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, l'estensione dei diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale unicamente in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e all'esercizio di tutte le attività sindacali.
  Tale disposizione fa dunque riferimento solo alla estensione di attività sindacali, con ciò riferendosi primariamente alle attività indicate dallo Statuto dei lavoratori. Diversa, invece, appare la questione legata alla possibilità di costituire Enti bilaterali – nell'ambito dei quali rientrano le Casse edili – validamente abilitati a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, ivi compresa quella relativa al rilascio del DURC.
  Anche la normativa più recente – fra cui l'articolo 252, comma 5, del «codice dei contratti» del 2006 e l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 – non ha previsto alcuna eccezione in ordine ai requisiti che devono possedere le Casse edili ai fini della legittima emanazione del DURC, rispetto ai quali viene invece evidenziato inequivocabilmente come il possesso del requisito della rappresentatività deve essere posseduto da ciascuna delle organizzazioni – sia di parte datoriale che sindacale – che costituiscono l'Ente bilaterale.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568 e abb., recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse»;
   considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle diverse proposte di legge il cui iter era già in fase avanzata nella scorsa legislatura e che, pertanto, occorre rispondere alle significative aspettative nutrite dalle associazioni di familiari di persone scomparse;
   preso atto che il coordinamento delle varie strutture competenti a livello territoriale – che ci si augura possa essere improntato a criteri di massima snellezza e semplificazione, evitando altresì di ridurre gli stanziamenti a livello locale – richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di uffici e dipendenti pubblici che già sono impiegati in tali attività;
   atteso che nel testo non si rinvengono argomenti di specifica competenza della XI Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE