CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia e Rovigo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i comuni capoluogo di Ferrara e Mantova.
1. 2. Bratti, Marco Carra.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano.
1. 3. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti commissariali di cui al presente comma sono dichiarati provvisoriamente efficaci ai fini dell'applicazione del comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e si considerano comunque efficaci qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni.
1. 9. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
1. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
1. 15. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.Pag. 163
  5-ter. Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  5-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, e per la prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
1. 16. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I Presidente delle Regioni, nell'ambito delle finzioni e delle prerogative loro attribuite dalla legge di conversione del presente decreto, tengono conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.
1. 18. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

ART. 2.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto
2. 2. Mariani, Bratti, Ghizzoni.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. 5. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere Pag. 164dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013;
   b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 8, commi 1 e 3.
2. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. 10. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Il presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, individua e quantifica le risorse di cui alle lettere a) e b).
2. 13. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 15. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmettono la relativa documentazione all'Osservatorio sulla ricostruzione per la pubblicazione in internet.
2. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Al fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.500 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del Tesoro indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi», con scadenza 1o luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.
2. 17. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o Pag. 165associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà»;
   b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;
   c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
    f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.
3. 81. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: solidaristico aggiungere le seguenti: di servizio sindacale.
3. 58. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: beni mobili, con le seguenti: scorte e beni mobili strumentali all'attività.
3. 104. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
3. 37. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 86. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. 117. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.
3. 144. Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: perizia giurata, con le seguenti: perizia asseverata.
3. 34. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Pag. 166

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.
3. 24. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, provvedono al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.
3. 88. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
3. 61. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 6, primo periodo dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 Pag. 167ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
3. 128. Santori.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.
3. 46. Beccalossi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.
3. 126. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per fa ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;
   b) i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;
   c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;
   d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.
3. 89. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni Pag. 168a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 1. Fava.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 99. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 7 sostituire le parole da: deve acquisire fino a: certificazioni depositate, con le seguenti: deve procedere alla verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta analisi al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle verifiche depositate.
3. 139. Ghiglia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire aggiungere le seguenti: nei casi di cui al comma 8;

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
3. 90. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire aggiungere le seguenti: nei casi di cui al comma 8.
3. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da un professionista abilitato e competente aggiungere le seguenti: nonché una certificazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi ed eventualmente integri con ulteriori verifiche puntuali le condizioni geo-sismiche del terreno di fondazione.
3. 64. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 169

  Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
3. 65. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
3. 124. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
3. 120. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, inclusi quelli realizzati in via provvisionale, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.
3. 68. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente comma 8, gli immobili finalizzati ad attività produttive che non hanno subito danni sostanziali a seguito degli eventi sismici di cui alla presente legge. L'assenza di danni sostanziali deve essere certificata, nel rispetto di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, e depositata al Comune territorialmente competente.
3. 115. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
  I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:
   a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;
   b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza Pag. 170accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.
  Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
3. 300. Ghiglia.

  Il comma 9 è sostituito dal seguente:
  9. La verifica di sicurezza e vulnerabilità sismica ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data di conversione in legge del presente decreto.
3. 140. Pizzolante.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Per le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.
3. 152. Raisi, Di Biagio.

  Sostituire il comma 10 con il seguente: 10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito DPCM, da emanarsi Pag. 171entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi.
  Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto DPCM.
  Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
3. 72. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Il comma 10 è sostituito dal seguente: 10. A seguito della analisi dei risultati della verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica, il tecnico incaricato, di concerto con la committenza procederà, visti gli esiti della verifica di cui al comma 7, alla definizione e alla relativa progettazione di intervento di miglioramento sismico del fabbricato che dovrà risolvere puntualmente uno specifico elenco di carenze strutturali eventualmente riscontrate mettendo in opera la relativa modifica migliorativa. Tale elenco di carenze strutturali da risolvere e i relativi interventi per raggiungere il minimo livello di sicurezza richiesto all'edificio, sarà oggetto di apposito e successivo regolamento attuativo.
  Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
3. 141. Pizzolante.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/, abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.
3. 42. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, con la seguente: anche.
3. 159. Ghiglia.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: nei termini ivi previsti ridotti alla metà.
3. 160. Ghiglia.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.
3. 127. Santori.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le Pag. 172seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.
3. 92. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  «13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
3. 130. Il Relatore.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
3. 93. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti si può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.
  2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno individuate le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro».
3. 02. Ghiglia, Pizzolante.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le province ed i comuni interessati.
4. 17. Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresi quelli adibiti, con le parole: con priorità per quelli adibiti.
4. 38. Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture Pag. 173e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 25. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 44. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico, inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.
4. 29. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.
4. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
4. 30. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
4. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il piano di interventi di cui alla presente lettera, dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;».
4. 37. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Zazzera.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Gli interventi riguardanti la ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela Pag. 174della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni riguardanti gli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche in seguito alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».
4. 31. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato fino alla fine del periodo con le seguenti: per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.
4. 21. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del periodo, con le seguenti: a tal fine possono avvalersi anche del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e delle competenti direzioni regionali dei beni culturali e del paesaggio per quanto attiene gli interventi sui beni culturali.
4. 27. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 32. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 35. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei competenti uffici scolastici provinciali, inserire le seguenti: nonché di altri soggetti pubblici competenti per materia.
4. 19. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.
4. 49. Il Relatore.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai Comuni colpiti dal sisma e alle relative Province è consentito il riutilizzo delle economie dei mutui Cassa depositi e prestiti con rate di ammortamento a carico dello Stato, già concessi in anni precedenti ed ancora in ammortamento, per i quali le opere sono finite per interventi di ripristino su scuole e strade danneggiate dal sisma.
4. 18. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 3, sostituire le parole da: può fino a: rischio sismico con le seguenti: è riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale Pag. 175ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;
4. 33. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Lenzi, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. 34. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
   a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2;
   b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente;
   c) il Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è autorizzato ad assumere ulteriore personale specializzato di III area, fascia retributiva F1 nel limite di spesa di euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012. Tale personale deve permanere presso le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei suddetti territori Pag. 176per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura dei relativi oneri pari ad euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede sulla base delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali avvenute nell'anno 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni di personale, tenendo conto delle esigenze funzionali riscontrate sul territorio e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo ed i relativi oneri.

  2. In coerenza con quanto disposto dal comma 1 e al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di adempiere adeguatamente ai propri compiti istituzionali di tutela e conservazione del patrimonio culturale, le riduzioni delle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 10), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 non si applicano allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
4. 01. Ghizzoni, Motta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria).

  1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e della Regione in conseguenza dall'evento sismico.
  2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. 02. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Marchi, Marchignoli, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di commissari delegati, d'intesa con gli enti proprietari degli edifici scolastici,.

Pag. 177

  Conseguentemente al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo sopprimere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
   al primo periodo dopo le parole: situazioni di pericolo inserire la seguente: gestiscono;
   al primo periodo dopo le parole: 30 ottobre 2008 aggiungere la seguente: che.
5. 1. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività inserire le seguenti: educativa per la prima infanzia e.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.
5. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.
5. 5. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,...
5. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici inserire le seguenti: inclusi quelli assegnati alle scuole paritarie private;.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I piani di edilizia scolastica di cui al precedente comma 2 s'intendono estesi anche a favore delle scuole paritarie private come previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62.
5. 15. Garagnani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
5. 20. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
   a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
   b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.
5. 22. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi Pag. 178a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.
5. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
5. 28. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio a: anno scolastico con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,
5. 30. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può, con le parole: gli Uffici scolastici delle regioni colpite dagli eventi sismici possono.
5. 31. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi Pag. 179urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
5. 05. Stradella.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
6. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.
6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma».
7. 1. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:
  « 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 Pag. 180e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede per 60 milioni, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 40 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7. 3. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 1 sostituire parole da: dei comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dei comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento.
7. 6. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis
. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma l, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.
7. 18. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro Pag. 181dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.
7. 20. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
7. 26. Miglioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis. Agli enti territoriali interessati dagli eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale del 1o giugno 2012, relativi ai tributi degli enti territoriali.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di calcolo delle anticipazioni di cui al precedente comma 1-bis.
   1-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1-bis, sono recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
   1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 182legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
    alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»:
    alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»; alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»; alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
7. 27. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis
. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis si provvede, fino al limite massimo di 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 29. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
7. 30. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7. 37. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».
7. 04. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede Pag. 183al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».
7. 05. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione possono essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'ente di riferimento.;
   b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
8. 152. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

  Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013,

  Conseguentemente:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013,
8. 112. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Pag. 184

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
8. 267. Ghiglia.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
8. 262. Santori.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
8. 261. Santori.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
8. 59. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
8. 113. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
8. 144. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
8. 241. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;.
8. 145. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 87. Beccalossi.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 260. Santori.

Pag. 185

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
8. 182. Piffari, Borghesi, Mura, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 88. Beccalossi.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 114. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 259. Santori.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 263. Il relatore.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 11. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 115. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 244. Santori.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».
8. 116. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere in fine il seguente periodo:
   «La sospensione di cui al presente numero opera nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro Pag. 186dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di credito da parte degli enti in oggetto.».
8. 146. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
8. 258. Santori.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.».
8. 15. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
8. 245. Santori.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
8. 90. Beccalossi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del Pag. 1871° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
8. 117. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
8. 257. Santori.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.
8. 147. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 188

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 20 Maggio 2012 i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 Dicembre 2014. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, fino al 31 Dicembre 2014 con contestuale aumento del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 23 del 14 Marzo 2011.
8. 273. Ghiglia.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 272. Pizzolante.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 248. Santori.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 118. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 246. Santori.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.
8. 223. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
8. 247. Santori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui Pag. 189all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
8. 184. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis). Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le entrate derivanti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, applicati ai redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono ridotti del 50 per cento e destinati in via esclusiva ai Comuni coinvolti dal sisma;
  3-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;
    2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;
    3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;
    4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;
    5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».
8. 83. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2014, nella determinazione dell'imposta municipale propria, ai fabbricati agibili compresi nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria A10, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, non si applica il coefficiente di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
8. 143. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 4 sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.;

Pag. 190

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
8. 124. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4, sostituire le parole: settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 120. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 242. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.
8. 121. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
* 8. 208. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
* 8. 249. Santori.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 275. Di Biagio, Raisi.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 33. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Pag. 191

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 190. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
8. 127. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.
8. 125. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, sopprimere le parole: se entrano in esercizio il 30 giugno 2013.
8. 66. Fava, Lanzarin.

  Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.
8. 126. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», sono estese a tutti gli impianti ubicati nei comuni colpiti dal sisma oggetto dell'ordinanza n. 2 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012. Incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2010. Il ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, stabilisce: tempi e procedure necessari per ottenere il riconoscimento della sospensione di cui al citato d.m. 5 maggio 2011; criteri di ammissibilità dello spostamento degli impianti situati sugli edifici crollati; individuazione di un periodo di moratoria per gli impianti per i quali era stato avviato l’iter di richiesta di connessione ai gestori di rete locali, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.
  Gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che saranno realizzati contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili o alla costruzione di nuovi immobili avranno accesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 alla data del sisma, purché detti impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti. Sono fatte salve le forme di incentivazione in vigore per i nuovi impianti che non rientrano nelle fattispecie di cui al presente comma.
8. 84. Bratti.

  Al comma 7, aggiungere in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 Pag. 192maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», sono estese a tutti gli impianti incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2012. Ai fini del riconoscimento della sospensione a seguito degli eventi calamitosi di cui al citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, i soggetti interessati inviano entro il 31 dicembre 2012, alle autorità competenti formale richiesta di recupero delle tariffe incentivanti, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato. Gli impianti situati in edifici crollati a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto possono essere delocalizzati in altri edifici o aree, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale. Gli impianti per i quali era stato avviato l’iter, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, godono di un periodo di moratoria di 1 anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia fotovoltaica nelle zone colpite dal sisma sarà effettuata contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili e alla costruzione di nuovi immobili, purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti.
8. 85. Bratti.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
* 8. 250. Santori.

  Al comma 11 dopo le parole: possono mantenere, inserire le seguenti: per l'anno in corso.
8. 162. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 193

  Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
  7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
8. 128. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
  7-bis. Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edifico ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
8. 129. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.
8. 96. Beccalossi.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
8. 251. Santori.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.
8. 252. Santori.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
8. 253. Santori.

Pag. 194

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
8. 254. Santori.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti, con le seguenti: nei commi.
8. 256. Santori.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
8. 101. Beccalossi.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
8. 255. Santori.

  Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 130. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 10. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
8. 243. Santori.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:
   a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;
   b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;
   c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di Riequilibrio.
8. 148. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

  Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con riferimento ai Pag. 195soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012. La ripresa della riscossione dei tributi avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.
  1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 141. Miglioli.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. 150. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 con le seguenti: 13 e 15-bis.
8. 151. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro e/o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.
8. 165. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 196

  Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. 191. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna, aggiungere le seguenti: della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.
8. 135. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.
  Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.
  15-ter. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.
8. 133. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
8. 132. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto Pag. 197del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
8. 270. Stradella.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (così come modificata dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), dopo il numero 6-sexies è aggiunto il seguente:
  6-septies) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.
8. 219. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di una zona franca).

  1. II territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
  3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
  4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
  5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
8. 05. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Lanzarin.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
  1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
9. 4. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
  1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, Pag. 198n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
9. 5. Beccalossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.
** 9. 9. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.
** 9. 10. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti per gli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto-legge selezionano la migliore offerta sulla base di criteri ritenuti più adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto evitando il ricorso al criterio del massimo ribasso. Gli enti locali possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
  2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di favorire il rafforzamento dei controlli antimafia preventivi nell'ambito della propria regione, individuano, attraverso appositi Protocolli, misure e indicatori finalizzati a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e predispongono, in collaborazione con i Prefetti competenti territorialmente e gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, una banca dati, aggiornata almeno con cadenza bimestrale, contenente l'elenco delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti nell'ambito di ciascuna provincia di competenza. I protocolli definiscono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i livelli minimi di trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi di legalità delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti, e individuano, altresì, le modalità di intervento da parte degli enti promotori e di tutte le istituzioni o enti preposti ai controlli e alla vigilanza in materia di appalti pubblici, nei casi ritenuti a rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali.
9. 01. Miglioli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese, anche cooperative, con sede legale ed operativa nei Comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, gli affidamenti in essere con tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, in scadenza nell'anno 2012 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.
9. 03. Miglioli, Lenzi.

Pag. 199

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
* 10. 2. Di Biagio, Raisi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
10. 5. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 9. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: con sede o unità locali.
10. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 200

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.
10. 12. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 9 le parole: «nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti»
   2) dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile.
10. 03. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 11.

  All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.
11. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1 sostituire la cifra: 100 con la seguente: 300 e dopo le parole: in apposita sezione, aggiungere la seguente: ripartiti.
11. 5. Fava, Lanzarin.

  Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, sono aggiunte le seguenti: con sede o unità locali.
11. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 7. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 11. Negro, Lanzarin.

Pag. 201

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 13. Santori.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 22. Santori.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 23. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 26. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività produttive nelle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese di natura cooperativa ubicate nei comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, è riconosciuta la facoltà di portare a riserva indivisibile, in luogo del versamento all'erario, le imposte dirette dovute in relazione agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, Pag. 202n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
11. 30. Miglioli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per le grandi imprese).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento.
  3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
  5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*11. 33. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.Pag. 203
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*11. 34. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna con le seguenti: 100 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: , provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti: provvedono, previo accordo, le regioni di cui al presente decreto;
   b) al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   c) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si provvede per 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 1. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti: ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: , provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti: provvedono le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
   b) al comma 3, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 150.
12. 3. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014, Pag. 204a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
   d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
  6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
  8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di Pag. 205certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
  9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. 9. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:
   a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
   b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente Pag. 206decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 60 per cento:
    i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
    iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
12. 11. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità produttive localizzate nei Comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 50 per cento:
    1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati dagli eventi sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1, si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;Pag. 207
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
12. 12. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

  1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:
   a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;
   b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
   c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;
   d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.
12. 15. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengano la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 Pag. 208milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 16. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
12. 17. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate, sulla base di perizia giurata, dagli eventi sismici, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
13. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.
13. 12. Santori.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 15. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 16. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pag. 209della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».
13. 20. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 23. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 25. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.».
13. 27. Santori.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della medesima regione, con le seguenti: delle medesime regioni.
14. 1. Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

Pag. 210

  Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, sostituire le parole: della medesima regione con le seguenti delle medesime regioni.
*14. 2. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: , alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
* 14. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: Regione Emilia-Romagna aggiungere con le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
** 14. 6. Santori.

  Al comma 1, dopo le parole: Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato con le seguenti: le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.
* 14. 10. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
** 14. 11. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
** 14. 13. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 15.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al medesimo periodo:
    1) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
    2) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.
15. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Pag. 211

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 8. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 9. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
15. 10. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe in materia di spese per il personale).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7, articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, si provvede Pag. 212entro il limite di 100 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. 12. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, e d'intesa con le regioni interessate:
   a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
   b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.
16. 1. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 17.

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: derivanti con la seguente: prodotti e al secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.
17. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: competenti Autorità, con le seguenti: competenti Sovrintendenze per i beni architettonici.
17. 4. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente:
  4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti autorizzati nelle Province interessate.
17. 5. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.
17. 10. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 213

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto all'elenco di cui al precedente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nel territorio lombardo.
17. 11. Fava, Lanzarin.

  Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34, inserire le seguenti: , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.
17. 14. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
17. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.
17. 20. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
  17-bis. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle province di cui all'articolo 1, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.
  17-ter. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.
  17-quater. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.
17. 21. Stradella.

ART. 18.

  Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.
18. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.
18. 27. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 214

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.
  5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.
18. 33. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni o 180 giorni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
18. 34. Beccalossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
18. 36. Santori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
18. 38. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.
19. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.
19. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 215

  Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.
19. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».
19. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014».
19. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.».
*19. 16. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.».
*19. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
19. 20. Miserotti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
19. 023. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 216

ALLEGATO 2

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
2. 2. Mariani, Bratti, Ghizzoni. (Nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o di servizio sindacale aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà»;
   b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;
   c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
   f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.
3. 81. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. (Nuova formulazione).

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e Veneto; sostituire le parole: «della predetta regione»; con le seguenti: «delle predette regioni»; dopo le parole: «paesaggistici» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli edifici agricoli la riproposizione della sagoma e la possibile diminuzione della volumetria.
3. 46. Beccalossi. (Nuova riformulazione).

Pag. 217

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: anche avvalendosi.
4. 32. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. (Nuova formulazione).

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.
7. 04. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri. (Nuova formulazione).

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 giugno 2013.
8. 245. Santori, Tortoli. (Nuova formulazione).

  Al comma 4 sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.;

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
8. 124. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan. (Nuova formulazione).

  Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  15-bis Alle locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.
8. 191. Bertolini, Tortoli, Stradella. (Nuova formulazione).

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
17. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. (Nuova formulazione)

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ALLEGATO 3

7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 152 del 2006, individua chiaramente i limiti per l'immissione su suolo o corpo idrico degli effluenti dei depuratori, assegnando specifiche responsabilità ai comuni e ai soggetti gestori degli impianti;
    la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone agli articoli 3, 4 e 5 che gli agglomerati siano provvisti di rete fognaria e che le acque reflue urbane siano sottoposte prima dello scarico ad un opportuno trattamento depurativo entro scadenze temporali ben definite, che vanno dal 1998 per la realizzazione di reti fognarie ed il trattamento degli scarichi recapitanti in aree sensibili al 2005 per la realizzazione di reti fognarie ed il trattamento degli scarichi recapitanti in aree normali;
    i termini di scadenza per l'adeguamento posti dalla direttiva, come su genericamente riportati, sono ampiamente superati e che risulta essere in atto una procedura d'infrazione comunitaria, la n. 2009/2034, in relazione alla quale la Commissione europea ha emesso il parere motivato ex articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 226 Trattato Comunità Europea);
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina e indirizza gli enti territoriali verso soluzioni definitive che garantiscano la massima conformità alla norma;
    le regioni sono quasi tutte impegnate a legiferare, programmare e vigilare che nel proprio territorio siano assicurati piani e investimenti tendenti a superare le carenze impiantistiche e gestionali con scadenze certe;
    in particolare la regione Lazio, nel segnalare quanto l'attuale impegno profuso per l'aggiornamento e adeguamento del sistema non sia sufficiente a superare le criticità connesse allo scarico, rendendo quindi di difficile attuazione il trasferimento degli impianti dal comune al gestore unico dell'ATO2, che, quale subentrante, richiede, legittimamente una perfetta messa a norma dell'impianto stesso, ha posto la questione di poter ottenere deroghe ai parametri di scarico dei reflui, a fronte comunque di un rigido crono-programma degli interventi, oltre il quale tornerebbe in capo al gestore stesso ogni responsabilità per il mancato adeguamento e aggiornamento;
    l'ambito territoriale ottimale 2 Lazio Centrale – Roma (ATO2) è costituito dai comuni individuati dalla legge regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 poi modificata dalla legge regionale 31 del 1999. Nell'ambito ricadono n. 112 comuni, 2 comuni appartengono alla provincia di Viterbo (comuni di Veiano ed Oriolo Romano); 108 comuni appartengono alla provincia di Roma (tutti i comuni tranne: Campagnano di Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Monteflavio, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, Anzio, Nettuno) ivi compreso il nuovo comune di Fonte Nuova istituito con legge regionale 25 del 1999; 2 comuni Pag. 219appartengono alla provincia di Frosinone (Comuni di Filettino e Trevi nel Lazio);
    l'ATO2 dal punto di vista idrografico comprende la parte terminale del bacino del Tevere (sottobacini in destra a valle del Treia ed in sinistra a valle del Farfa), tutto il sottobacino dell'Aniene ed i bacini regionali del litorale dal fiume Mignone ad Ardea ed il bacino Valle Sacco-area prenestina;
    i comuni e le province dell'ATO2 hanno deciso di cooperare, con apposita Convenzione di cooperazione, al fine di realizzare una gestione unica del servizio idrico integrato, ove gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione di proprietà sono affidati ad un unico soggetto, individuato nella ACEA ATO2 spa;
    al fine di semplificare le consultazioni tra gli enti locali è prevista una consulta d'ambito, ossia una conferenza di sindaci;
    la segreteria tecnico operativa (S.T.O.), ufficio tecnico della conferenza dei sindaci e della consulta d'ambito, ha il compito di effettuare tutti i necessari controlli sull'operato del gestore, elaborare le proposte tecniche per la stesura dei programmi di intervento e dei relativi aggiornamenti nonché elaborare le valutazioni sulla tariffa da applicare;
    il piano d'ambito, che è il documento illustrativo del programma degli interventi, del modello gestionale ed organizzativo e del piano finanziario, è parte integrante della convenzione di gestione;
    gli investimenti individuati nel piano d'ambito allegato alla convenzione di gestione sono classificati come previsione di spesa vincolante per il gestore, e non come interventi puntuali da realizzare;

impegna il Governo

fermo restando il rispetto da parte italiana delle disposizioni della direttiva comunitaria 91/271/CEE e degli articoli di recepimento presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006, a svolgere ogni azione utile presso la Comunità europea onde ottenere una sospensione della cogenza della normativa sugli scarichi delle acque nei ricettori per gli impianti facenti parte di piani di ambito con finanziamenti certi e scadenze garantite dalle regioni, per i tempo necessario al completamento dei lavori di adeguamento degli stessi impianti.
8-00186. «Misiti».