CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012 recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
   tenuto conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate, in particolare nelle province di Modena e Mantova;
   considerata in generale l'esigenza di incrementare i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle sedi di servizi per l'infanzia così come le risorse necessarie per il potenziamento degli organici scolastici, al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti;
   considerato che, con riguardo all'articolo 4, comma 1, la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo;
   tenuto conto che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma, e in tali casi si impone il trasferimento del patrimonio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza;
   osservato come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio storico-artistico;
   considerato che il decreto non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre le sale cinematografiche sono deserte);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. con riguardo all'articolo 4, comma 1, si elimini la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici;
   2. con riguardo all'articolo 4, comma 2, per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, si disponga una specifica dotazione di spesa, la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità, per la prima messa in sicurezza da porre in capo alle Direzioni regionali per i beni culturali, Pag. 149così come è indispensabile riconoscere al personale degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e il rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa;
   3. si preveda l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero presenti nei territori coinvolti da sisma;
   4. per il patrimonio bibliografico e archivistico, si prevedano risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi di deposito, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento prodromico, al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie;
   5. per il recupero del patrimonio religioso tutelato, si preveda per il Commissario la possibilità di avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio;
   6. in ordine al patrimonio ecclesiastico in particolare, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, si precisi che gli enti ecclesiastici possono procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza;
   7. si disponga una previsione di spesa per consentire una adeguata programmazione teatrale e cinematografica – anche mediante l'allestimento di tensostrutture – nei territori in cui le strutture dedicate siano inagibile e si dispongano forme di sostegno alle imprese teatrali e cinematografiche – inclusi percorsi agevolati e prioritari nella domande in corso di contributi statali e regionali – e al reddito dei lavoratori del settore;
   8. ai fini del ripristino e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, venga assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53, comma 5, della legge n. 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, raccordando tale misura con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento;
   9. venga potenziato l'organico del personale scolastico attribuito alle Regioni colpite dal sisma;
   10. dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 5, comma 4, si sostituiscano le parole «nei comuni di cui al comma 1» – che si riferiscono, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5 – con le parole «nelle aree di cui al comma 1», in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni;
   11. si prevedano norme finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti – tenuto conto del reddito familiare – che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici.

Pag. 150

ALLEGATO 2

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012 recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
   tenuto conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate, in particolare nelle province di Modena e Mantova;
   considerata in generale l'esigenza di incrementare i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle sedi di servizi per l'infanzia così come le risorse necessarie per il potenziamento degli organici scolastici, al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti;
   considerato che, con riguardo all'articolo 4, comma 1, la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo;
   tenuto conto che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma, e in tali casi si impone il trasferimento del patrimonio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza;
   osservato come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio storico-artistico;
   considerato che il decreto non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre le sale cinematografiche sono deserte);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. con riguardo all'articolo 4, comma 1, si elimini la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici;
   2. con riguardo all'articolo 4, comma 2, per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, si disponga una specifica dotazione di spesa, la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità, per la prima messa in sicurezza, da porre in Pag. 151capo alle Direzioni regionali per i beni culturali, così come è indispensabile riconoscere al personale degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e il rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa;
   3. si preveda l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei territori coinvolti dal sisma;
   4. per il patrimonio bibliografico e archivistico, si prevedano risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi di deposito, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento, prodromico al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie;
   5. per il recupero del patrimonio religioso tutelato, si preveda per il Commissario la possibilità di avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio;
   6. in ordine al patrimonio ecclesiastico in particolare, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, si precisi che gli enti ecclesiastici possano procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza;
   7. si disponga una previsione di spesa per consentire una adeguata programmazione teatrale e cinematografica – anche mediante l'allestimento di tensostrutture – nei territori in cui le strutture dedicate siano inagibili e si dispongano forme di sostegno alle imprese teatrali e cinematografiche – inclusi percorsi agevolati e prioritari nella domande in corso di contributi statali e regionali – e forme di tutela ai lavoratori del settore;
   8. ai fini del ripristino e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, venga assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53, comma 5, della legge n. 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, raccordando tale misura con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento;
   9. venga potenziato e reso maggiormente flessibile l'organico del personale scolastico attribuito alle Regioni colpite dal sisma, per far fronte alla precarietà degli spazi e all'organizzazione didattica condizionata dal sisma;
   10. dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 5, comma 4, si sostituiscano le parole «nei comuni di cui al comma 1» – che si riferiscono, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5 – con le parole «nelle aree di cui al comma 1», in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni;
   11. si prevedano norme finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti – tenuto conto del reddito familiare – che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici;
   12. si preveda, in fine, che gli impianti sportivi, destinati a ricovero dei terremotati, siano ripristinati nelle condizioni in cui si trovavano prima delle emergenze.