CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine sino alla fine del comma con le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.
3. 10. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'amministrazione con le seguenti: al datore di lavoro.
6. 10. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione.
7. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «ordinamento della comunicazione», richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
    richiamato l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione, disponendo, tra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica;
    rilevato che l'articolo 1 reca ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati, per i quali andrebbe tuttavia precisata la relativa decorrenza, così come per i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2;
    evidenziata l'opportunità di chiarire come si applichi la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010;
    sottolineato, al medesimo articolo 2, come, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche;
    rilevata l'esigenza di precisare se, al comma 5 dell'articolo 2, si intenda fare riferimento al solo personale dipendente e se non si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici come previsto per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 2;
    sottolineata, all'articolo 3, l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra le previsioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, precisando altresì, al comma 3, se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote ivi richiamate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito le questioni richiamate in premessa affinché sia assicurata una maggiore chiarezza normativa del testo ed il coordinamento tra le disposizioni dalla stesso recate.

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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante «Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti»;
   rilevato che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   tenuto conto che il testo in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità per consentire l'utilizzazione da parte delle ONLUS di medicinali inutilizzati;
   evidenziata al riguardo l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;
   preso atto che il testo in esame prevede specifiche funzioni per le ONLUS che possono raccogliere e distribuire direttamente o tramite altri enti assistenziali i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione (articolo 2, commi 1 e 2); il testo prevede altresì che possano acquistare, ma non vendere, i medicinali nell'ambito della loro attività di utilità sociale (articolo 3, commi 1 e 2);
   evidenziato, in merito alla previsione dell'articolo 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) «la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima»; tale disposizione è stata successivamente ribadita dalla legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera a);
   rilevato, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che «la vendita (...) deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;Pag. 59
   sottolineato infine che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all'articolo 6, comma 2, che «la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto interministeriale ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;
   b) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e ribadito dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge n. 833 del 1978, nonché dall'articolo 6, comma 2, del codice deontologico, come riformato nel 2007, riguardo alla necessità che per la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione la vendita sia effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.