CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 luglio 2012
675.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

«Disposizioni in materia di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso differenti gestioni previdenziali e di estensione del diritto alla pensione supplementare».

Art. 1.
(Pensione di vecchiaia ordinaria, pensione di vecchiaia anticipata, inabilità e superstiti).

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ordinaria, vecchiaia anticipata, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
  2. Il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata.
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia ordinaria in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.
  4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1.
  6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferimento Pag. 257di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
  8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
  9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1.
  10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.
  11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
  13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1o luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.
  15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi al solo ente previdenziale erogatore.

Art. 2.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;Pag. 258
   b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità;
   c) definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
  3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 3.
(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».

Art. 4.
(Clausola finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 259

ALLEGATO 2

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
   considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;
   osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;
   apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;
   preso atto che si è riunito di recente il «tavolo» di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;
   sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;
   fatto presente che, nell'ambito del richiamato «tavolo», sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 260

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;
   b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analoga proroga per gli adempimenti fiscali;
   c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;
   d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;
   e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;
   f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti «requisiti soggettivi»;
   g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità una tantum prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;
   h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);
   i) si raccomanda, infine, di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL.

Pag. 261

ALLEGATO 3

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
   considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;
   osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle prime risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;
   apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;
   preso atto che si è riunito di recente il «tavolo» regionale di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;
   sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;
   fatto presente che, nell'ambito del richiamato «tavolo», sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 262

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;
   b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analoga proroga per gli adempimenti fiscali;
   c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;
   d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;
   e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;
   f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti «requisiti soggettivi»;
   g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità una tantum prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;
   h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);
   i) si raccomanda di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL;
   l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare forme dirette a sostenere i cittadini e le imprese con agevolazioni fiscali e contributive per la ricostruzione e ristrutturazione degli insediamenti industriali e delle abitazioni.

Pag. 263

ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568 e abb., recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse»;
   considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle diverse proposte di legge il cui iter era già in fase avanzata nella scorsa legislatura;
   preso atto della significative aspettative nutrite dalle associazioni di familiari di persone scomparse rispetto alla definitiva approvazione del provvedimento;
   osservato che un contributo importante sull'argomento è stato svolto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e rilevata l'esigenza che – in virtù del rilevante lavoro sinora compiuto – il Commissario possa quanto prima vedere rinnovato il proprio incarico;
   auspicato che l'attivazione delle varie strutture competenti a livello territoriale, che richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di figure pubbliche, possa avvenire – vista anche la rilevanza sociale della questione – evitando di ridurre stanziamenti e risorse a livello locale;
   atteso che non si riscontrano particolari elementi di problematicità sotto il profilo delle materie di competenza della Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE