CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 giugno 2012
674.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, sostituire le parole: medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: pari a 20 metri quadrati per addetto;.
1. 1. Fugatti.

  Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, sostituire le parole: medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: pari a 25 metri quadrati per addetto;.
1. 2. Fugatti.

  Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, dopo la parola: definito aggiungere le seguenti: , con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio,.
1. 3. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 2, capoverso comma 222-bis, terzo periodo, dopo la parola: autorizzare aggiungere le seguenti: , in via eccezionale,.
1. 4. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 2, capoverso comma 222-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti stessi, nonché definendo, di concerto con le amministrazioni interessate, tempi e modalità di rilascio degli immobili locati per i quali si dispone la disdetta.
1. 5. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali).

  1. Il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ed in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al fine prioritario di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali.
2. 1. Il relatore.

(Approvato)

Pag. 44

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 8-bis.

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente ed al capoverso comma 8-ter, sostituire la parola: 8-ter con la seguente: 8-bis.
3. 2. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione aggiungere le seguenti: relativi ad immobili di proprietà dello Stato.
3. 1. Fugatti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Destinazione dei risparmi).

  1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto delle previsioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, capoverso comma 8-bis, sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 396.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Fugatti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Destinazione dei risparmi).

  1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 396.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Fugatti. (Nuova formulazione).

(Approvato)

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ALLEGATO 2

5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo un intervento normativo volto a estendere il beneficio previsto per le zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dal comma 5-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, anche per le zone del Molise e della Puglia colpite dal sisma nel 2002.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia che ai fini dell'IMU gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento per detti fabbricati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  La norma prevede, inoltre, che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  Giova, inoltre, precisare che ciascun comune ha, comunque, la facoltà di applicare un'aliquota agevolata agli immobili in questione in considerazione del fatto che il comma 6 del citato articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, consente agli enti locali di modificare sia in aumento, sia in diminuzione le aliquote ordinarie sino a 0,3 punti percentuali.
  L'ulteriore estensione delle esenzioni ai fabbricati colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo comporterebbe ovviamente maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Comunque, il Governo valuterà la richiesta formulata dagli onorevoli interroganti analogamente agli altri eventi calamitosi.

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ALLEGATO 3

5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede al Governo di chiarire l'aliquota dell'imposta municipale propria applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, come chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, preliminarmente, evidenzia che il comma 9, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente ai comuni la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche le società cooperative edilizie.
  Inoltre, il comma 10, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che, con riguardo al gettito derivante dalle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, non trova applicazione la riserva della quota di imposta a favore dello Stato, di cui al comma 11 del menzionato articolo 13, né il meccanismo perequativo di cui al comma 17 dello stesso articolo 13.
  Dalla lettura sistematica delle predette norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, piuttosto che ridurre dallo 0,76 per cento allo 0,38 per cento l'aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
  Giova rilevare infatti che quando il legislatore ha voluto ridurre l'aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
  La disposizione di rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU deve essere considerata un incentivo ai comuni al fine di deliberare una maggiore riduzione dell'aliquota per le fattispecie in argomento, magari fino al limite minimo dello 0,4 per cento, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell'aliquota stessa.
  Non si ravvisano, a parere del Dipartimento delle finanze, infine, gli elementi di illegittimità costituzionale dell'IMU lamentati dall'interrogante, in quanto le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, possessori di abitazioni principali, i quali beneficiano, oltre che della detrazione, di cui usufruiscono anche le cooperative in parola, pure della maggiorazione per i figli e dell'aliquota ridotta.
  Infine vale sottolineare che le cooperative edilizie in argomento godevano dello stesso trattamento anche durante la vigenza dell'ICI, prima dell'introduzione dell'esenzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
  Infatti, l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedeva che si applicasse la detrazione per l'abitazione principale agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e agli altri analoghi istituti comunque denominati.

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ALLEGATO 4

5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda assumere iniziative normative per evitare la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale da parte dei concessionari dei giochi ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
  Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), rappresenta che tale deposito è versato dai concessionari a garanzia del raggiungimento dei livelli di servizio previsti in convenzione, come già precisato in risposta a precedenti analoghi documenti di sindacato ispettivo.
  L'Amministrazione evidenzia che dette somme sono state espressamente ben definite dalle norme di legge «depositi cauzionali», ovvero somme del concessionario che AAMS «custodisce» a garanzia del raggiungimento dei necessari livelli di servizio che vengono quindi ad esso proporzionalmente restituiti, in ragione dei livelli effettivamente conseguiti nell'anno.
  Per quanto riguarda l'entità economica, la stessa è calcolata come percentuale (0,5 per cento) della raccolta maturata nell'anno dal singolo concessionario.
  Nell'anno 2011, la somma complessiva corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate è pari a circa euro 223.000.000. Di tale somma sono state restituite ai concessionari circa euro 215.000.000.
  In ordine all'auspicata iniziativa normativa il Governo si riserva di valutare.