CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 giugno 2012
671.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine della espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1. 22. (nuova formulazione) Mantovano.

  Al comma 1-quinquies, ultimo periodo, sostituire le parole da: dell'allocazione fino alla fine del periodo con le seguenti: di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.
1. 23. (nuova formulazione) Mantovano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

  1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo trimestre del 2013.
1. 01. (nuova formulazione) Pastore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

  1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.
1. 01. (ulteriore nuova formulazione) Pastore.

Pag. 18

  All'articolo 2, comma 2, primo periodo, aggiungere il seguente: Alle società a totale partecipazione pubblica che esercitano servizi universali di interesse generale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Commissario può altresì emanare direttive generali alle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell'ambito della propria autonomia gestionale.
Identici Marinello 2. 9. e Vannucci 2. 10. (nuova formulazione).

  All'articolo 2, comma 2, primo periodo, aggiungere il seguente: Alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Commissario può altresì emanare direttive generali alle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell'ambito della propria autonomia gestionale.
Identici Marinello 2.9 e Vannucci 2. 10. (ulteriore nuova formulazione).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
2. 7. (nuova formulazione) Donadi.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: Regione interessata, aggiungere le seguenti: o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario,.
5. 4. (nuova formulazione) Mura.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alle amministrazioni aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.
5. 2. (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
7. 1. (nuova formulazione) Ciccanti.

  Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le Pag. 19offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012.
Identici 12. 5. Osvaldo Napoli e 12. 1. Ciccanti (nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

  1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il detto acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali e le donazioni in denaro di cui al primo periodo possono essere rese, rispettivamente, in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
  2. Le donazioni di cui al precedente comma e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al precedente comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
  3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2.
  4. Le somme affluite all'entrata di bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.
13. 02. (nuova formulazione) Ciccanti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
13-bis. 10. (nuova formulazione) Calvisi.

Pag. 20

  Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

  1. È vietato l'affidamento diretto senza gara, da parte delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.
  2. Eventuali deroghe al comma 1, in favore di società interamente partecipate dall'ente affidante, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono motivate con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo.
13-bis. 02. (nuova formulazione) Moroni.

Pag. 21

ALLEGATO 2

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: composizione del Comitato aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti
1. 2. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i singoli interventi fino a: spesa pubblica con le seguenti: i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia.
1. 17. Giovanelli.

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine della espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1. 22. (nuova formulazione) Mantovano.

  Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo la parola: risorse aggiungere la seguente: pubbliche
1. 14. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1-quinquies, ultimo periodo, sostituire le parole da: dell'allocazione fino alla fine del periodo con le seguenti: di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.
1. 23. (Nuova formulazione) Mantovano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province). 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.
1. 01. (Ulteriore nuova formulazione). Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Pag. 22

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
2. 7. (nuova formulazione) Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

  Al comma 4, dopo la parola: sussidiarietà aggiungere le seguenti: differenziazione, adeguatezza.
2. 18. Meroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: ispezioni, aggiungere le seguenti: e verifiche.
5. 32. Meroni.

  Al comma 5, alinea, dopo la parola: Su, aggiungere la seguente: motivata.
5. 33. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: Regione interessata, aggiungere le seguenti: o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario,
5. 4. (nuova formulazione) Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alle amministrazioni aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.
5. 2. (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione.
6. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
7. 1. (nuova formulazione) Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi). – 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano Pag. 23differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».
7. 01. Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il detto acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali e le donazioni in denaro di cui al primo periodo possono essere rese, rispettivamente, in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
  2. Le donazioni di cui al precedente comma e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al precedente comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
  3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2.
  4. Le somme affluite all'entrata di bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.
13. 02. (nuova formulazione). Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente Pag. 24comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
13-bis. 10. (nuova formulazione) Calvisi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma, deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
14. 3. Mura.