CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06125 Gatti: Sulla tutela delle donne lavoratrici con particolare riferimento all'area siciliana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Gatti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle tematica della tutela economica e fisica delle donne lavoratrici con particolare riferimento alle lavoratrici madri e segnatamente a quelle occupate in Sicilia.
  Preliminarmente faccio presente che il Governo, e in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, è particolarmente sensibile a tale tema di cui si è già occupato e continuerà ad occuparsi mediante iniziative concrete.
  In tale direzione si colloca, ad esempio, il Piano recante il «Sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», attraverso il quale sono stati investiti 40 milioni di euro per sostenere le cd. tagesmutter, il telelavoro e la formazione volta a favorire il rientro al lavoro dopo un periodo di congedo di maternità.
  Voglio ricordare, inoltre, il «Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro» attraverso il quale si è inteso potenziare i servizi di assistenza per la prima infanzia e si è cercato di rivedere i criteri e le modalità di concessione dei tributi in favore di quelle aziende che realizzano progetti tesi a favorire la conciliazione, specie attraverso l'uso di modalità di lavoro flessibile, quali il part-time o il lavoro a domicilio.
  In particolare, faccio presente che sono stati stanziati circa 3 milioni di euro in favore della Regione Siciliana attraverso i quali si realizzeranno interventi volti alla creazione di un sistema di conciliazione regionale improntato alla diffusione di buoni lavoro e di voucher di conciliazione, alla realizzazione di attività di aggiornamento e formazione per il reinserimento lavorativo delle lavoratrici madri e al sostegno delle modalità di prestazione di lavoro attraverso tipologie contrattuali flessibili – banca delle ore, telelavoro, part-time etc –.
  Occorre ricordare, inoltre, che con il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, sono state introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno della pratica delle dimissioni in bianco. In tal senso, per garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'effettivo intento risolutorio, viene ulteriormente rafforzato il regime della convalida quale condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. Viene, inoltre, aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida può avvenire; l'istituto del convalida viene esteso, inoltre, alle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
  Con il predetto disegno di legge sono state, inoltre, previste specifiche disposizioni tese a favorire l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, specie nei contesti caratterizzati da una limitata partecipazione delle stesse rispetto agli uomini. In particolare, al fine di diminuire il divario che è particolarmente acuto nelle Regioni meridionali, il disegno di legge richiamato riconosce sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi Pag. 120età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi che risiedono in aree svantaggiate; tali sgravi vengono, inoltre, riconosciuti ai datori che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego da almeno 24 mesi ovunque esse siano residenti.
  Per quanto concerne i dati relativi alle violazioni della norme a tutela economica e fisica delle lavoratrici operanti in Sicilia, nel ricordare che l'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale in tale ambito territoriale è svolto dagli Ispettorati provinciali del lavoro appartenenti alla Regione Siciliana, faccio presente che tali dati non sono stati forniti dalla Regione sebbene specificatamente richiesti.
  Faccio presente che a livello nazionale, invece, nel corso del 2011 sono state riscontrate complessivamente 2.253 violazioni delle norme a tutela economica e fisica delle donne, di cui 6 in agricoltura, 856 nell'industria, 15 in edilizia e 1.376 nel terziario.
  Per quanto concerne il secondo quesito posto dagli interroganti faccio presente che, com’è noto, la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispezioni del lavoro del Ministero che rappresento; a detta convalida, infatti, è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
  Sulla base del monitoraggio che viene effettuato ogni anno dai competenti uffici del Ministero che rappresento relativamente alla convalida delle dimissioni rese dalle predette categorie di lavoratori posso comunicare che nel 2011 in Sicilia sono state convalidate 792 dimissioni di cui 790 rese da lavoratrici e 2 da lavoratori.
  Per quanto riguarda le motivazione per le quali tali dimissioni sono state rese, faccio presente che riguardano:
   in 251 casi l’«incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per mancato accoglimento al nido»;
   in 201 casi l’«incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per assenza parenti di supporto»;
   in 49 casi l’«elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato»;
   in 15 casi la «mancata concessione del part-time/orario flessibile/modifica turni di lavoro»;
   in 163 casi il «desiderio di cura della prole in maniera esclusiva»;
   in 113 casi altre motivazioni.

  Per quanto riguarda i cd. licenziamenti verbali, cui gli interroganti fanno riferimento nel presente atto parlamentare, ricordo che la legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto, pena l'inefficacia dello stesso.
  Pertanto, il licenziamenti che non riveste la forma scritta è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, che va quindi considerato ancora giuridicamente in atto; il datore di lavoro è, pertanto, tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore finché non venga comunicato per iscritto l'eventuale provvedimento di risoluzione del rapporto. In siffatte ipotesi è tuttavia opportuno che il lavoratore comunichi al datore di lavoro la propria disponibilità a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.

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ALLEGATO 2

5-06523 Grimoldi: Deroghe per l'accesso alla pensione e ricongiunzione onerosa dei contributi.
5-06409 Codurelli: Deroghe in materia di requisiti di accesso alla pensione.
5-06428 Gnecchi: Sulla ricongiunzione di contributi previdenziali a titolo oneroso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con le interrogazioni presentate dagli Onorevoli Grimoldi, Gnecchi e Codurelli si chiede al Governo se intenda apportare correttivi alle riforme pensionistiche varate sia dal precedente Governo (che con il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto l'onerosità della ricongiunzione) sia dal Governo Monti (che con il decreto legge salva Italia ha previsto l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico in favore di alcuni soggetti c.d. salvaguardati).
  Con riferimento alla generalizzazione del carattere oneroso della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi, occorre ricordare che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era prevista soltanto in ipotesi limitate. In particolare, la ricongiunzione gratuita operava solo per i lavoratori che dalle cd. «Gestioni sostitutive ed esclusive» (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
  Di contro, tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) alle «Gestioni sostitutive ed esclusive» erano già a titolo oneroso.
  Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono caratterizzate per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare ed eliminare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
  Vorrei ricordare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale introdotta con il decreto-legge salva Italia, ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituto alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo, metodo che garantisce pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi Pag. 122versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.
  Faccio presente, inoltre, che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasterebbe con gli obiettivi di equità intergenerazionale e intragenerazionale che ispirano l'operato del Governo anche nella materia previdenziale, nonché con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto-legge salva Italia.
  Con riguardo alla vicenda dei lavoratori c.d. esodati, ricordo che la riforma previdenziale introdotta con l'articolo 24 del decreto-legge salva Italia, finalizzata ad introdurre ineludibili misure di stabilizzazione finanziaria, ha indotto il Governo a proporre misure severe in tempi molto rapidi.
  Per mitigare gli effetti della riforma il Governo si è proposto, fin dall'inizio, l'applicazione dei previgenti requisiti pensionistici nei confronti di chi avesse conseguito i requisiti entro il 31 dicembre 2011, e di chi, prossimo al pensionamento, avesse perso o lasciato il suo lavoro proprio per accedervi in un arco temporale non lungo. In questo secondo caso, proprio perché il diritto alla pensione non era ancora maturato, si è tenuto conto delle comprensibili aspettative dei lavoratori verso un prossimo pensionamento, operando un contemperamento con le contrapposte esigenze di stabilizzazione finanziaria.
  La finalità primaria della norma di salvaguardia, prevista dal comma 14 dell'articolo 24 del salva Italia, è pertanto quella di evitare che lavoratori ormai privi di lavoro perché prossimi al pensionamento si trovino senza alcuna copertura reddituale.
  Tuttavia, la circostanza per cui tali ulteriori platee sono interessate a pensionamenti a partire dal 2014 e l'assenza di risorse finanziarie immediatamente reperibili in un bilancio pubblico già messo a dura prova da vincoli interni e internazionali hanno indotto, in un primo momento, a ritenere che la questione avrebbe potuto essere affrontata nei mesi successivi, mentre si è data risposta ai lavoratori in più immediata situazione di necessità. È stato quindi approvato il decreto per la salvaguardia del contingente già uscito dal lavoro, secondo un naturale criterio di equità tendente a dare precedenza ai soggetti con maggiore rischio di trovarsi senza reddito e senza pensione.
  Tuttavia, il Governo, consapevole che le salvaguardie previste dal decreto salva Italia e dal decreto proroga termini non esauriscono la platea di persone interessate alle salvaguardie, si è impegnato nell'individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti, di natura normativa, atti a garantire tutela reddituale nei confronti di ulteriori platee di lavoratori esclusi dalle salvaguardie di cui alle norme vigenti.
  Il Ministro Fornero, nel corso delle audizioni svolte nei giorni scorsi dinanzi alle assemblee parlamentari, ha stimato in circa 55.000 soggetti l'ulteriore platea di lavoratori da salvaguardare sulla base di ulteriori interventi normativi di cui il Governo si è impegnato a promuovere l'adozione.
  Il Ministro Fornero ha ribadito, inoltre, l'intenzione del Governo di voler salvaguardare innanzitutto i lavoratori interessati da accordi collettivi ed in particolare quelli sottoscritti con l'ausilio del Ministero che rappresento e di quello dello sviluppo economico, in ragione del fatto che l'approdo alla pensione al termine della mobilità era in questi accordi considerato elemento essenziale per la loro stessa conclusione.
  Fra le ulteriori ipotesi di soggetti «salvaguardabili», il Ministro ha menzionato:
   i lavoratori interessati da accordi di mobilità che non hanno ancora risolto il contratto di lavoro;
   i «collocandi in mobilità», ai sensi di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre – o entro il 31 dicembre, secondo un ordine del giorno approvato dal Parlamento –, che avrebbero conseguito il trattamento pensionistico secondo le vecchie regole al termine del periodo di mobilità;Pag. 123
   i lavoratori individuali, o cessati individualmente, che hanno ripreso a lavorare in modo saltuario e che maturano la decorrenza entro il 2014.

  Alle difficoltà della stima numerica – determinate dall'impossibilità di pervenire, attraverso i dati a disposizione del Ministero che rappresento e dell'INPS, ad un'esatta quantificazione, e a una precisa scansione temporale delle uscite – si aggiunge necessariamente la ricerca di criteri equi e sostenibili finanziariamente, come la vicinanza alla pensione e l'età anagrafica contributiva dei lavoratore.
  Naturalmente, si tratta di ipotesi di lavoro su cui il Governo vuole confrontarsi con il Parlamento e con le parti sociali.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: La presente legge fino a: in particolare con le seguenti: La presente legge, nel rispetto del primo articolo della Costituzione, riconosce e valorizza la pari dignità del lavoro in qualunque forma espletato e dispone misure e interventi volti a facilitare la creazione di occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione Europea. A tal fine, per contribuire altresì alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:.
1. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: inclusivo.
1. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: cosiddetto contratto dominante.
1. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: cinquantacinque anni di età con le seguenti: quarantacinque anni di età.
1. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 63», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro i sei mesi successivi all'emanazione del predetto decreto ministeriale i contratti a progetto in corso sono rivisitati per il relativo adeguamento del compenso se inferiore.
1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego e contrastando, al contempo, l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità;.
1. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

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  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 90 sostituire le parole: «della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con: «della Conferenza Unificata».
1. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta.
1. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: coerente, inserire la seguente: efficace.
1. 10. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ultracinquantenni, con la seguente: ultraquarantacinquenni.
1. 11. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
   g-bis) favorendo l'inclusione di soggetti diversamente abili.
1. 12. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, dopo le parole: di entrata e di uscita nell'impiego, aggiungere le seguenti: anche con riguardo al diverso impatto territoriale,.
1. 13. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, aggiungere le seguenti: individuate dalla presente legge, e.
1. 14. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con cadenza almeno annuale, inserire le seguenti: e con presentazione presso le commissioni parlamentari competenti.
1. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I predetti rapporti sono presentati annualmente presso le commissioni parlamentari competenti..
1. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati.
1. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma.
1. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: italiani e esteri, aggiungere le seguenti: nonché agli organismi paritetici nazionali.
1. 19. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

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  Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: nonché alle commissioni parlamentari competenti.
1. 20. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico.
1. 21. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del principio della meritocrazia.
1. 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo il criterio meritocratico..
1. 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso interventi connessi all'accrescimento della produttività del lavoro..
1. 24. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della presente legge..
1. 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.
1. 26. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al capo III della presente legge dovrà trovare applicazione anche al settore del pubblico impiego..
1. 27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui alla presente legge ai dipendenti pubblici..
1. 28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 127

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In sede di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego si procederà all'armonizzazione della disciplina di cui al Capo III della presente legge.
1. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
   2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
   3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
   4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
1. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 600 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:
   a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
   b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
   c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

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  8-ter. Le clausole di cui al comma 8-bis devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.
  8-quater. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 8-bis solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
  8-quinquies. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:
   a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
   b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

  8-sexies. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.
  8-septies. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
  8-octies. La retribuzione di cui al comma 7 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.
  8-novies. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.
  8-decies. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.
  8-undecies. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili Pag. 129dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:
   a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
   b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
   c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

  8-duodecies. Le agevolazioni di cui al comma li sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.
  8-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-octies a 8-duodecies, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

  Al comma 9, lettera a), capoverso «01», sostituire la parola: comune con la seguente: prevalente.
1. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, premettere il seguente periodo: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9,
   sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) All'articolo 1 sono abrogate le parole: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»;
   sopprimere le lettere b), c), d), e), g), h);

  Conseguentemente sopprimere il comma 10.
1. 34. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:
  01. Nell'ambito dei principi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma principale di rapporto di lavoro. Altre forme di lavoro alternative ed a termine sono consentite secondo la normativa vigente per assicurare flessibilità alle imprese, opportunità di lavoro e guadagno;.
1. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 130

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di durata non superiore a ventiquattro mesi concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
  1-bis. Qualora il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non superi il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto ai fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
  1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, ai fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 15 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula dei nuovi contratti.
1. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), le parole: di durata non superiore a dodici mesi sono soppresse.
1. 39. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire la parola: 6 per cento con la seguente: 9 per cento.
1. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede Pag. 131mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anno.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale limite massimo di durata non trova applicazione per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato.
1. 44. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 9 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
   b-bis) All'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;
   b-ter) All'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuale ulteriori modalità semplificate di comunicazione».
1. 46. Zeller, Brugger.

Pag. 132

  Al comma 9, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera f), capoverso «2-bis,» dopo le parole: indicando altresì la durata della prosecuzione, aggiungere le seguenti: a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo.
1. 48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera f) sostituire le parole: un mese, con le seguenti: 2 mesi.
1. 49. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera f) sostituire le parole: un mese, con le seguenti: 45 giorni.
1. 50. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera f) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono altresì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione.
1. 51. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sopprimere la lettera g).
*1. 52. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sopprimere la lettera g).
*1. 53. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, lettera g) sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: trenta giorni, e le parole: novanta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 54. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 55. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera g), dopo le parole: novanta giorni, inserire il seguente periodo: I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
1. 56. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 133

  Al comma 9, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono fatti salvi dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali;.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 57. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera h), sopprimere le parole da: nei casi in cui l'assunzione a termine sino a: commessa consistente.
1. 58. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera h), sopprimere le parole da: nei casi in cui l'assunzione a termine fino a: commessa consistente.
1. 59. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.
1. 60. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera h), dopo la parola: consistente inserire le seguenti: da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo.
1. 61. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, lettera h), dopo la parola: consistente, inserire le seguenti: ; da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo.
1. 62. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 63. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale Pag. 134da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 64. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 65. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione.».
1. 66. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni».
1. 67. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa Pag. 135dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 68. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «ai sensi del comma 2 dell'articolo 23».
1. 69. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
    c-bis) per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   a-ter) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole: «preveda l'utilizzo» sono aggiunte le seguenti: «, all'atto dell'assunzione»;
   a-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
1. 70. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1. 71. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 20 comma 5-ter, primo periodo, dopo le parole: «preveda l'utilizzo» sono aggiunte le seguenti: «all'atto dell'assunzione».
1. 72. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 11 e 12.
1. 73. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 11.
1. 74. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 12.
1. 75. Zeller, Brugger.

Pag. 136

  Al comma 11, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiari la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione.
1. 76. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 14 e 15.
1. 77. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 15, premettere il seguente periodo: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1. 79. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;
   b) all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, le parole: «, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» sono abrogate;
   c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici», è sostituita con la seguente: «sedici»;
   d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni.»;
   e) all'articolo 4, comma 2, le parole: «ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.» sono abrogate;
   f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: «un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.», sono sostituite dalle seguenti: «al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.»;
   g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.»;
   h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;
   i) all'articolo 7, comma 9, le parole: «, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.», sono abrogate.
1. 241. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Pag. 137

  Al comma 16, premettere il seguente periodo: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1. 80. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 16 apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere la lettera c);
   b) alla lettera d), capoverso «3-bis», le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
   c) al comma 1, lettera d), capoverso « 3-bis», sopprimere il terzo periodo;

  Conseguentemente, al comma 19, le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.
1. 81. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 16, lettera c), capoverso «3», sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: quindici unità.
1. 82. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 3, comma 1 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «quattro nel caso di» sono sostituite con le seguenti: «quattro per tutti i mestieri dell'artigianato con».
  19-ter. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «ventinove» è sostituita con la seguente: «trentadue»;
   b) al comma 2, la parola: «tre» è sostituita con la seguente: «quattro»;
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi»;
   d) al comma 3 la parola: «triennio» è sostituita con la seguente: «quadriennio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata.».
1. 83. Zeller, Brugger.

  Al comma 16, lettera d), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali,.
1. 84. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 16, lettera d), prima della parola: L'assunzione, inserire le seguenti: Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,.
1. 85. Zeller, Brugger.

Pag. 138

  Al comma 16, lettera d), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: dallo stesso datore di lavoro inserire le seguenti: assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
1. 86. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 16, lettera d), capoverso «3-ter», sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: quindici unità.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69,della presente legge.
1. 87. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: trentasei mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 88. Zeller, Brugger.

  Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: trentasei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
1. 89. Zeller, Brugger.

  Al comma 16, lettera d), dopo le parole: giusta causa, inserire le seguenti: nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
1. 90. Zeller, Brugger.

  Al comma 16, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:
  3-ter. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo.

  Conseguentemente rinominare il comma: 3-ter in: 3-quater.
1. 91. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è apportata la seguente modifica:
   a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente:
  «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato».
1. 92. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è apportata la seguente modifica:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa tra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3.
1. 93. Zeller, Brugger.

Pag. 139

  Sopprimere i commi 17, 18, 19.
1. 94. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera a).
1. 95. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 20, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 12-bis del presente decreto, sono inserite le seguenti: , ad esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13,.
1. 96. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 20, inserire il seguente:
  20-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:
  69-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del iO per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
  69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:
  31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annuì fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.».

  Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie Pag. 140delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, de/piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
1. 97. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 21 e 22.
1. 98. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, sopprimere la lettera a).
1. 99. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:
  «0a) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
1. 100. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, alla lettera a) premettere la seguente:
  «0a) all'articolo 34, al comma 1, le parole: «ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.», sono sostituite dalle seguenti: «anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno».
1. 101. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, la lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:
  1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. II contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere conclusa nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
1. 102. Zeller, Brugger.

  Al comma 21, la lettera b), sopprimere le parole: mediante sms, fax o posta elettronica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole da: modalità fino a: ulteriori.
1. 103. Zeller, Brugger.

Pag. 141

  Al comma 21, lettera b), capoverso «3-bis», dopo la parola: sms inserire la seguente: con avviso di ricezione.
1. 104. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, lettera b), sopprimere le parole da: In caso di violazione fino a: decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
1. 105. Zeller, Brugger.

  Al comma 21, lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, con le seguenti: sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 106. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, con le seguenti: sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 800.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 107. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, lettera b), sostituire le parole da: da euro 400 fino a: n. 124 con le seguenti: da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
1. 108. Zeller, Brugger.

  Al comma 21, lettera b), capoverso «3-bis» le parole: da euro 400 ad euro 2.400 sono sostituite con le seguenti: da euro 200 ad euro 1.000.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 109. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, sopprimere la lettera c).
1. 110. Zeller, Brugger.

Pag. 142

  Sopprimere i commi da 23 a 25.
1. 111. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. II suddetto decreto può essere modificato dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale.».
1. 112. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva.
1. 113. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera a), capoverso 1, premettere il seguente periodo: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1. 114. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera a), sostituire le parole da: Ferma restando fino a: commercio con le seguenti: Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
1. 115. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera a), dopo le parole: Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, aggiungere le seguenti: e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173.Pag. 143
1. 116. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o territoriale.
1. 117. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera b), capoverso b), dopo la parola: descrizione aggiungere le seguenti: e durata.
1. 118. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera g), sostituire le parole: sia svolta con modalità analoghe a quella svolta con le seguenti: riguardi l'esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti.
1. 119. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera g), sostituire la parole da: svolta con modalità fino a: sul piano nazionale con le seguenti: identica, per mansioni e ambiti di responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, ricorrendo altresì gli indici identificativi della subordinazione.
1. 120. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 23, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o territoriale.
1. 121. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 25, inserire il seguente:
  25-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 122. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 26 e 27.
1. 123. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso: Art. 69-bis, prima delle parole: le prestazioni lavorative inserire le seguenti: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1. 124. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, sostituire le parole da: Le prestazioni fino a: del committente con le seguenti: Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:
   a) che la prestazione abbia una durata pluriennale;
   b) che la prestazione sia resa in regime di monocommittenza;
   c) che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente.
1. 125. Zeller, Brugger.

Pag. 144

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, sopprimere le parole: Salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.
1. 126. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono sostituite dalle seguenti: rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile;
   b) alla lettera a) le parole otto mesi, sono sostituite dalle seguenti: sei mesi;
   c) alla, lettera
b), le parole 80 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento;
   d) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: fissa.

  Conseguentemente, al comma 26, capoverso «69-bis», sopprimere il comma 5.
1. 127. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 1, le parole: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono sostituite dalle seguenti: rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 26, capoverso «69-bis», sopprimere il comma 5.
1. 128. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis lettera a), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.
1. 129. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte.
1. 130. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a medesime prestazioni ripetute e non a singole attività svolte.
1. 131. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: almeno il 95 per cento.
1. 132. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: il 100 per cento.
1. 133. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 134. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 145

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: postazione di lavoro, aggiungere le seguenti: a lui riservata in maniera esclusiva.
1. 135. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 2, lettera b) sostituire il numero 1,25, con il seguente: 2,25.
1. 136. Evangelisti, Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 3, dopo la parola: altresì inserire le seguenti: con riguardo agli incaricati alle vendite e.
1. 137. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, sopprimere il capoverso comma 4.
1. 138. Zeller, Brugger.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. La presunzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile ai casi di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 139. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,.
1. 140. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, al comma 4, sostituire le parole: ivi compresa la con le seguenti: ad eccezione della.
1. 141. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, al comma 5, dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335 inserire le seguenti: al netto delle eventuali rivalse Inps già versate.
1. 142. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 27, dopo le parole: albi professionali, aggiungere le seguenti: ordini ed elenchi.
1. 143. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 27, alla fine del primo periodo, dopo le parole: in appositi albi professionali, aggiungere le seguenti: incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato.
1. 144. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 146

  Al comma 27, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa.
1. 145. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 28 con il seguente:
  28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile».
1. 146. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 28, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
1. 147. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 28, capoverso, prima della parola: Qualora premettere il seguente periodo: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.
1. 148. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30 con il seguente:
  30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza dei rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. 149. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, aggiungere la lettera a).
1. 150. Zeller, Brugger.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, al primo periodo sostituire le parole: con riferimento alla totalità dei committenti con le seguenti: per ciascun committente ed al secondo periodo sostituire le parole: complessivo di 5.000 euro con le seguenti: di 5,000 euro per ciascun committente.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 151. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 147

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, sopprimere il periodo da: Fermo restando fino a: ai sensi del presente comma 2.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 152. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro, con le seguenti: 10.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 153. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a) punto 1, le parole da: fermo restando fino a: ai sensi del presente comma sono sostituite dalle seguenti:
  Le prestazioni di cui ai presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari, casalinghe, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore.
1. 154. Zeller, Brugger.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 7, sostituire le parole: 5,000 euro, con le seguenti: 10.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69,della presente legge,
1. 155. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, capoverso comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 156. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, dopo le parole: meramente occasionale sono aggiunte le seguenti: , episodica e discontinua.
1. 157. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, dopo le parole: pensionati, aggiungere le seguenti: casalinghe.
1. 240. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le Pag. 148parole: venticinque anni con le seguenti: ventinove anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 158. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: trenta anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 159. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: trentacinque anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 160. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), dopo il capoverso comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività turistiche e commerciali svolte anche in forma imprenditoriale.
1. 161. Zeller, Brugger.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 162. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Le società appaltatrici dei servizi Pag. 149possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 163. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, sopprimere la lettera b).
1. 164. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 32, lettera c), dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, inserire le seguenti: , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 165. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 33, è inserito il seguente:
  33-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è abrogato il secondo periodo;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente a termine».
1. 166. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

  Al comma 34, sostituire il primo periodo con il seguente: 34. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni stipulano in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri.
1. 167. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 34, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: 3 mesi.
1. 168. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 34, sopprimere la lettera d).
1. 169. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 34, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) esclusione della suddetta indennità dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dell'Irap e dell'Irpef.
1. 170. Zeller, Brugger.

  Al comma 34, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) esenzione dell'indennità di cui alla lettera precedente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali».
1. 171. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 34, inserire il seguente:
  34-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 Pag. 150dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: di formazione e lavoro sono inserite le seguenti: e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
1. 172. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 34, lettera a) sostituire la parola: forme con la seguente: tipologie.
1. 173. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 35.
1. 174. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 35, sostituire le parole: 1.000 euro, con le seguenti: 500 euro.
1. 175. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 35, sostituire le parole: 6.000 euro, con le seguenti: 3.000 euro.
1. 176. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 36 è aggiunto il seguente:
   36-bis. All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato dei contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, diminuite di due terzi».
  «2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministrazione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale».
1. 177. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Sopprimere i commi da 37 a 41.
1. 178. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 38.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 39.
1. 179. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Pag. 151

  Sopprimere il comma 40.

  Conseguentemente, al comma 42, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al sesto capoverso, le parole: «, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,», sono soppresse;
   b) al settimo capoverso, le parole: «e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni» sono soppresse.
1. 180. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 40, capoverso articolo 7, comma 1, le parole da: deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dai datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore sono sostituite dalle seguenti: deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.
1. 181. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 40, punto 1, sostituire le parole da: deve essere preceduto da una comunicazione fino a: per conoscenza al lavoratore con le seguenti: deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.
1. 182. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, punto 2, sopprimere le parole: dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e.
1. 183. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, sostituite i capoversi commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
  3. La Direzione territoriale del lavoro, alla ricezione della
richiesta, ne dà comunicazione immediata al lavoratore. Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione, può convocare il datore di lavoro o dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del Codice di procedura civile o presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della giustizia e inserito nel registro degli Organismi di mediazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dandone comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro.
  4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.
  5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione provinciale di conciliazione o di un Conciliatore nominato dall'Organismo di mediazione, si conclude entro venti giorni dal momento in cui il lavoratore ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. In tal caso la durata della mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi, così come disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  6. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
1. 184. Osvaldo Napoli.

Pag. 152

  Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire la parola: richiesta con la seguente: comunicazione.
1. 185. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 40, punto 3, sostituire la parola: richiesta con la seguente: comunicazione.
1. 186. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, punto 3, dopo le parole: di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti: Il lavoratore in tale sede, o preventivamente, potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
1. 187. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 4, sopprimere le parole da: è recapitata, fino a: ovvero.
1. 188. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 40, capoverso articolo 7, al comma 5 le parole: ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro, sono sostituite dalle seguenti: ovvero dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
1. 189. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 40, punto 6, sopprimere le parole: se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
1. 190. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, capoverso Art. 7, dopo il comma 8, inserire il seguente:
  «8-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
1. 191. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 9, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 192. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 42 e 43.
1. 193. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 42.
1. 194. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Sostituire il comma 42 con il seguente:
  42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: quindici è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: dieci.
1. 195. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro novanta giorni.
1. 196. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 153

  Al comma 42, lettera b), dopo le parole: un'indennità commisurata aggiungere le seguenti: alla durata del rapporto di lavoro ed.
1. 197. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), primo comma, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro, con le seguenti: dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.
1. 198. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro sessanta giorni.
1. 199. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro 45 giorni.
1. 200. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), al comma 1, sostituire le parole: dall'invito del datore con le seguenti: dal ricevimento dell'invito e al comma 4, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro con le seguenti: dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.
1. 201. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), terzo comma, prima della parola: pari inserire le seguenti: commisurata alla durata del rapporto di lavoro e.
1. 202. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), quarto capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: , nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

  Conseguentemente, al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 203. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 42, lettera b), al quarto comma, sostituire le parole da: sulla base delle previsioni fino a: codici disciplinari applicabili con le seguenti: sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili.
1. 204. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con le seguenti: annulla il licenziamento;

  Conseguentemente, al comma 42, lettera b), sesto capoverso, sostituire le parole: di cui al quinto comma con le seguenti: di cui al quarto comma e le parole: di cui ai commi quarto, quinto o settimo con le seguenti: di cui ai commi quarto o settimo;

  Conseguentemente, al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo.
1. 205. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Pag. 154

  Al comma 42, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
1. 206. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; con le seguenti: In mancanza di qualunque nesso causa le tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina;.
1. 207. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sostituire le parole: può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: il giudice altresì applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale o territoriale applicabile all'unità produttiva in cui il lavoratore risulta stabilmente occupato.
1. 208. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo con le seguenti: la mancanza di un qualunque nesso causale tra il fatto utilizzato a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso.
1. 209. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), dopo il comma settimo, aggiungere il seguente: Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma dell'articolo 13 della presente legge.
1. 210. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: più di cinque, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di dieci.
1. 211. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: più di quindici, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di venti.
1. 212. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: più di cinque, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di otto.
1. 213. Santori, Fabbri.

Pag. 155

  Al comma 42, lettera b), dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono, si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
1. 214. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele dell'articolo 18, dal comma quarto al comma settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge, decorre in corso di rapporto.
1. 215. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Il comma 43 è sostituito dal seguente:
  43. All'articolo 30 della legge 4 novembre 20120, n. 183, il comma 1 è abrogato.
1. 216. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
  43-bis. All'articolo 4, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: «quarantacinque» è sostituita con la seguente: «venti»;
  43-ter. All'articolo 4, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: «trenta» è sostituita con la seguente: «venti».
1. 217. Zeller, Brugger.

  Sopprimere i commi da 44 a 46.
*1. 218. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

  Sopprimere i commi da 44 a 46.
*1. 219. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 45, inserire il seguente:
  45-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberi dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento.
1. 220. Zeller, Brugger.

  Al comma 46, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18.
1. 221. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 47.
1. 222. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi 48, 49 e 50.
1. 223. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 156

  Sopprimere i commi da 51 a 57.
1. 224. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
1. 225. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
1. 226. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: quindici giorni.
1. 227. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.
1. 228. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 57, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: sette giorni.
1. 229. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi da 58 a 64.
1. 230. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 58, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 231. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 58, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
1. 232. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 58, sostituire le parole: reclamo con la seguente: opposizione.
1. 233. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 60, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: sette giorni.
1. 234. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 62, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
1. 235. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere i commi da 65 a 69.
1. 236. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 69 inserire il seguente:
  70. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.
1. 237. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Pag. 157

  Dopo il comma 69 è inserito il seguente:
  70. L'articolo 30 della legge 4 Novembre 2010, n. 183, è abrogato.
1. 238. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari» sono abrogate.
1. 240. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 69 è inserito il seguente:
  70. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro»;
   b) il comma 11 è soppresso.
1. 239. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI sono inserite le seguenti: tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 69, sostituire le parole: 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 2.719 milioni di euro per l'anno 2013, 3.921 milioni di euro per l'anno 2014, 3.501 milioni di euro per l'anno 2015, 3.482 milioni di euro per l'anno 2016, 3.038 milioni di euro per l'anno 2017, 3.142 milioni di euro per l'anno 2018, 3.148 milioni di euro per l'anno 2019, 3.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, comma 69, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 76-bis.

  Conseguentemente ancora, all'articolo 4, dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, Pag. 158n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.
  76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.
2. 45. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: almeno diciotto mesi di assicurazione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative Pag. 159agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 42, comma 8, lettera b) ovvero all'articolo 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell'indennità stessa.
2. 3. Zeller, Brugger.

  Al comma 9, sostituire le parole: riduzione del 15 per cento con le seguenti: riduzione del 10 per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sostituire le parole: riduzione del 15 per cento con le seguenti: riduzione del 5 per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre Pag. 1602011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni diparte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 55 anni con le seguenti: 50 anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 55 anni con le seguenti: 45 anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di diciotto mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un Pag. 161ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 10. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.
2. 11. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: di diciotto mesi con le seguenti: di ventiquattro.

Pag. 162

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 12. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.
2. 13. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 12, sostituire le parole: dall'ottavo con la seguente: dal.

  Conseguentemente, dopo la parola: ovvero sopprimere le seguenti: dal giorno successivo.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 14. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 13, sostituire le parole: due mesi, con le seguenti: tre mesi.
2. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 17, sostituire le parole: un mese, con le seguenti: tre mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari Pag. 163all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 19, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21 le parole: pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, sono sostituite con le seguenti: pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,.
2. 19. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 26, dopo le parole: comma 25, inserire le seguenti: anche per gli apprendisti.
2. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 29, lettera b), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 inserire le seguenti: nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 7 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 20. Zeller, Brugger.

  Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 10 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 21. Brugger, Zeller.

Pag. 164

  Al comma 29, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   d-bis) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
2. 22. Brugger, Zeller.

  Al comma 30, sostituire le parole: Nei limiti delle ultime sei mensilità con le seguenti: Nei limiti delle ultime dodici mensilità.

  Conseguentemente, al secondo periodo dello stesso comma, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi con le seguenti: entro il termine di dodici mesi.
2. 23. Zeller, Brugger.

  Al comma 31, dopo la parola: dimissioni: aggiungere le seguenti: e da risoluzione consensuale.
2. 24. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 32.
2. 25. Zeller, Brugger.

  Al comma 32, dopo la parola: dimissioni aggiungere le seguenti: e da risoluzione consensuale.
2. 26. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 35.
2. 27. Zeller, Brugger.

  Al comma 36, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: una contribuzione pari all'1,31 per cento sono sostituite dalle seguenti: una contribuzione pari allo 0,20 per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 7 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 28. Zeller, Brugger.

  Al comma 40, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, capoverso d-bis), dopo le parole: per l'impiego inserire le seguenti: (AspI e mini-ASpI).
2. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 46, inserire i seguenti:
  46-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»; Pag. 165
    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;
    4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

  46-ter. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
   b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
   c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

  46-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 46-bis e 46-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017.
2. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2018.
2. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi Pag. 166di importo inferiore al 130 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini dei raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare;
   b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

  Conseguentemente, dopo il comma 55, inserire i seguenti:
  55-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma l, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quinquies.
  55-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni Pag. 167anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
2. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 51, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 15.000.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:
  69-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
  69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: 31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».
2. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 55.
2. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 57, sostituire le parole: al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017, al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: al 19 per cento a decorrere dall'anno 2014 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Ai maggiori oneri derivanti si provvede, per gli anni dal 2013 al 2018, entro il limite di 100 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 39. Zeller, Brugger.

Pag. 168

  Al comma 64, dopo le parole: specifici accordi governativi aggiungere le seguenti: con le Regioni.
2. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 64, inserire il seguente:
  64-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
2. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 66, dopo le parole: riqualificazione professionale, inserire le seguenti: organizzati anche dalle regioni.
2. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.
2. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
  68-bis.
Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.
  68-ter. Il numero 5 dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.
  68-quater. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 Pag. 169aprile 1997, n. 182, le parole: «120 contributi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «60 contributi giornalieri».
2. 44. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

ART. 3.

  A comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
3. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso.
3. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, sostituire le parole: più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: più rappresentative a livello territoriale.
3. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire i commi da 4 a 13 con i seguenti:
  4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
  5. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.
  6. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.
  7. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 5 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali istituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  8. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione Pag. 170dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.
  9. l'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui sia articolo 3, comma 19. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
  10. I decreti di cui all'articolo 3 comma 4 e all'articolo 3 comma 19, recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.
  11. I fondi istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 3, comma 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
3. 5. Zeller, Brugger.

  Al comma 8, dopo la parola: gestioni, inserire la seguente: autonome.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno diciotto mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.
3. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.
3. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:
  19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 3, comma 4 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.Pag. 171
  20. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 19.
  21. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 8. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalie organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.
3. 9. Santori, Fabbri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività complessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso Pag. 172inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 01. Ruvolo.

ART. 4.

  Al comma 8, dopo le parole: anche in somministrazione aggiungere le seguenti: e di inserimento.
4. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 9, sostituire le parole: fino al diciottesimo mese con le seguenti: fino al ventiquattresimo mese.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, dopo le parole: qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: anche in somministrazione.
4. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 10, sostituire le parole: per un periodo di diciotto mesi con le seguenti: per un periodo di ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
4. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 12, lettera b), dopo le parole: contratto collettivo inserire le seguenti: di riferimento.
4. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire i commi da 16 a 22 con i seguenti:
  16. Dopo il primo comma dell'articolo 2118 del codice civile sono inseriti i seguenti:
   «Il recesso del prestatore di lavoro è nullo in mancanza di forma scritta, revocabile Pag. 173entro tre giorni dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.
  La risoluzione consensuale è nulla in mancanza di forma scritta, revocabile dalle parti entro tre giorni dalia data della stipulazione.
  Il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale di cui ai commi secondo e terzo possono avvenire esclusivamente nelle forme e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».
  17. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2118-bis.(Recesso dal contratto di lavoro subordinato e assimilati). – La forma e le modalità prescritte dall'articolo 2118 per il recesso del prestatore di lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applica a pena di nullità a tutti i rapporti di lavoro subordinato comunque conclusi, indipendentemente dalle caratteristiche, salvo diversa espressa disposizione di legge.
  Ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di».
  18. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli da utilizzare per il recesso del prestatore di lavoro e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsti dagli articoli 2118 e 2118-bis del codice civile.
  19. I moduli di cui al comma 1 riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, specificando quali campi devono essere compilati obbligatoriamente e quali sono invece solo facoltativi.
  20. Il decreto di cui al comma 1 indica le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, che devono riportare sullo sfondo una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in colore grigio chiaro.
  21. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
  22. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1, che garantiscano la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 4.
  22-bis. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del Pag. 174rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente di acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
  22-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. 7. Di Giuseppe, Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Sostituire i commi dal 17 a 22 con il seguente:
  17. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente, che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente.
4. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 17, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , ovvero presso, le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale.
4. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 18.
4. 10. Zeller, Brugger.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, ali ’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 21.
4. 11. Zeller, Brugger.

  Al comma 20 sopprimere le parole: , cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18.
4. 12. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 22.
4. 13. Zeller, Brugger.

  Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:
  24. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui ai decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «7. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2».
   b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «Art. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:
   a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Pag. 175documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

  2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste, in caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  25. Agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 24, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  26. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
   a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
   b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
   c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
   d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
   e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

  26-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.
  26-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 percento Pag. 176della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;
   b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;
   c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
   d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;
   e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma.
4. 14. Mura, Di Giuseppe, Donadi, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:
  24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
   a) al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;
   b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro.

  25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo Pag. 177delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione dei voucher di cui alla lettera b) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».
4. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 24, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:
  Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 78 milioni con le seguenti: 131 milioni e le parole: 65 milioni con le seguenti: 118 milioni.
4. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta io stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da contestuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 24, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. 1 medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura Pag. 178delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

  Conseguentemente, al medesimo comma 24, lettera a):
   a) sostituire le parole: 78 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 65 milioni con le seguenti: 150 milioni;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis). In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per Vanno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per Vanno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n, 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
4. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 27, lettera a), dopo le parole: ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge aggiungere le seguenti: ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi.
4. 19. Zeller, Brugger.

  Al comma 27, lettera a), dopo le parole: ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, aggiungere le seguenti: ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi e gli apprendisti.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 20. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 aggiungere le seguenti: e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1991.

Pag. 179

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 21. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 21, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: discipline aggiungere le seguenti: legislative e regolamentari.
4. 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 27, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione di lunga durata, promuovere l'inserimento ovvero il reinserimento delle persone svantaggiate e/o diversamente abili, sostenere la mobilità geografica del lavoro ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2-ter. Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accreditamento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego.
4. 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. I contributi versati ad associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
4. 24. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. Gli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. A decorrere dal 1o luglio 2012, ai datori di lavoro del settore privato che Pag. 180ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito.
  L'importo concedibile di cui al periodo precedente è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento. Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse. L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.
4. 26. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
  5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e al cessionario/committente.
  5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
  5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedete comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5-sexies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un Pag. 181ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 5-sexies della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
  29-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1o gennaio 2011.
  29-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. 11 Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, Pag. 182n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai semi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia. Tale fondo di garanzia è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 3 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita:
   c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro.
4. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 183

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 9 dei decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento dei conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.
4. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis). I professionisti iscritti in ordini o collegi, per io svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.
  Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
  In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: «in mobilità» con le seguenti: «dipendenti e/o pensionati.»;
   b) il comma 1 è così sostituito:
  « 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:
   a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, Pag. 184esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
   c) per i periodi d'imposta successivi ai quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;
   d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento;
   e) al comma 1, dopo le parole: “di nuove imprese”, inserire le seguenti: “o di nuove attività professionali”»;
   c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.
  2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.
  2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati.;
   d) il comma 3 è abrogato;
   e) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il comma 96 lettera a) numero 1) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: «hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.
4. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 30.
4. 34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30 con il seguente:
  30. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il primo periodo è sostituito con il seguente: «La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti».
4. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 185

  Sostituire il comma 30 con il seguente:
  Art. 58-bis. – 1. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso.
4. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30, con il seguente:
  All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: «e comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.
4. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30 con il seguente:
  All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «anche per dimissioni» sono soppresse.
4. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30, con il seguente:
  All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «anche per dimissioni» sono sostituite dalle seguenti: «per cause a lui non imputabili».
4. 39. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 30, con il seguente:
  All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «nelle liste di collocamento» sono inserite le seguenti: «previa presentazione delle referenze dell'ultimo datore di lavoro,».
4. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, sostituire le parole: per un periodo non inferiore a sei mesi con le seguenti: per un periodo di durata pari alla validità del permesso di soggiorno. Il restante periodo fino alla fine del comma è soppresso.
4. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo non inferiore a sei mesi con le seguenti: per un periodo massimo di sei mesi.
4. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
4. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: per un periodo non inferiore a 10 mesi.
4. 44. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 186

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: per un periodo non inferiore a 8 mesi.
4. 45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: per un periodo non inferiore a 7 mesi.
4. 46. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Durante tale periodo i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) sono raddoppiati.
4. 48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Durante tale periodo, ai fini del ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29, il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale.
4. 49. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 30, inserire il seguente:
  30-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.
4. 50. Santori, Fabbri.

  Dopo il comma 30, inserire i seguenti:
  30-bis. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.
  30-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;Pag. 187
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità ricettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.
  30-quater. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  30-quinquies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
4. 51. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 33, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) percorsi di orientamento alle possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in tema di autoimpiego e lavoro autonomo, inclusa l'esistenza di fondi di garanzia per il microcredito a livello locale, regionale e nazionale anche sulla base di linee guida emanate dall'Ente nazionale per il Microcredito.
4. 52. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 188

  Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
  36-bis. Il comma 24-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014 i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni a valere sulle risorse finanziarie appositamente reperite da queste ultime nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente. La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Ai fini della salvaguardia e invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri derivanti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009. È fatta salva la proroga dei rapporti già autorizzata in violazione delle norme vigenti sussistendo le condizioni prescritte dal presente comma».
  36-ter. Il comma 24-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «Per gli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012-2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  36-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10, primo periodo, le parole: «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Nel triennio 2012-2014», le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti «50 per cento» e il secondo periodo è soppresso;
   b) al comma 11, le parole: «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Nel triennio 2012-2014»;
   c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni di cui al comma 10 che hanno carenze di organico, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, possono assumere il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al medesimo comma 10, maturati nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le graduatorie di cui al periodo precedente hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2014. Per le procedure selettive di cui al presente comma non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   d) al comma 13, le parole: «Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2012-2014».
4. 53. Ruvolo.

Pag. 189

  Al comma 38, costituire la parola: resa con la seguente: presentata.
4. 54. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 41, lettera b), sostituire il numero: 20 con: 35.
4. 55. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

  Al comma 42, sostituire le parole: dalla residenza con le seguenti: dalla dimora abituale.
4. 56. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 42, dopo le parole: non dista più di 50 chilometri dalla residenza aggiungere le seguenti: o dal domicilio.
4. 57. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 48, alla lettera a), sostituire le parole da: mediante intesa fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante intesa in Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. 58. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) incentivazione e sostegno alla ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali.
4. 59. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 48, lettera c), al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'orientamento scolastico e professionale e la formazione tecnica e scientifica.
4. 60. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente: apprendimento permanente dei lavoratori.
4. 61. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 48, inserire il seguente:
  48-bis. Per la realizzazione delle finalità di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego, necessarie all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 48, lettera a) e b) del presente articolo, Governo e Regioni convengono la destinazione di specifiche risorse finanziarie, definite in riferimento a quanto previsto dai piani regionali di adeguamento ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e stabilite sulla base di un specifico piano triennale di adeguamento dei servizi per l'impiego a quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 come modificato dal comma 48 lettera a) del presente articolo. Il piano di adeguamento è concordato tra Stato, regioni e province ed approvato in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. 62. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 55, sopprimere le parole: anche da parte degli immigrati.
4. 63. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 190

  Al comma 64, sostituire le parole: Il sistema pubblico nazionale di con le seguenti: La.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Certificazione delle competenze.
4. 64. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 64, dopo le parole: sistema pubblico sopprimere la seguente: nazionale.
4. 65. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 66, con il seguente:
  66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme di conoscenze, abilità e capacità personali utilizzabili in contesti di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale, esercitabili con un determinato grado di autonomia e responsabilità.
4. 66. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  69. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria;
   b) all'articolo 29, comma 5 eliminare le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,»;
   c) all'articolo 37:
  1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;
  2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato»;
   d) all'articolo 52, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;
   e) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione delle parti sociali».
4. 67. Zeller, Brugger.

  Sostituire il comma 69 con i seguenti:
  69. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura del 2,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente Pag. 191e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
  69-bis. A decorrere dal 1o luglio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
  69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:
  31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
  69-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei restanti oneri si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere residuo di cui alla presente legge, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.
4. 68. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 69, lettera a), sostituire le parole: mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti Pag. 192dai commi da 72 a 79 con le seguenti: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
4. 69. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 74 con il seguente:
  74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «locazione» inserire i seguenti periodi: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013».
4. 70. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sostituire il comma 74 con il seguente:
  74. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.
4. 71. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 74, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 11 per cento.
4. 72. Santori, Fabbri.

  Al comma 74, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
4. 73. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.