CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. (Nuovo testo unificato C.3970 Dal Lago e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb, recante «Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese»;
   considerato che il provvedimento interviene sulle materie «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» che le lettere l) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
(Testo unificato C. 2024 Livia Turco ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2024 Livia Turco ed abb. Commissione permanente del Senato, ed abb. recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;
   tenuto conto che il testo prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione e la disciplina di un apposito Fondo presso il Ministero, prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;
   tenuto altresì conto che nel testo si prevedono alcune agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dei disabili gravi;
   rilevato che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che la lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   tenuto conto che rilevano altresì, per alcuni profili, ambiti che attengono alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ed alla competenza esclusiva delle regioni;
   preso atto che, in ossequio al principio di «leale collaborazione», in più occasioni richiamato dalla Corte Costituzionale, si prevede, agli articoli 4, 5 e 7, la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». (Testo base C. 4913 Nicco e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 4913 Nicco ed abb., recante «Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   tenuto conto che l'articolo 1 della proposta di legge in titolo sostituisce il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 al fine di prevedere che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo, con la finalità, evidenziata nelle relazioni illustrative, di avvicinare fisicamente la presenza amministrativa del Parco al territorio protetto e alle popolazioni ivi residenti;
   evidenziata l'opportunità di chiarire con quali modalità saranno individuate le sedi in questione;
   ricordato che il terzo periodo del medesimo comma 25, stabilisce che possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco, e segnalata pertanto l'esigenza di valutare se mantenere o meno tale previsione, alla luce delle modifiche apportate al secondo periodo del suddetto comma 25,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare con quali modalità saranno individuate le nuove sedi del Parco nazionale Gran Paradiso, in base alla modifica apportata al secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5256 Governo, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni che rientrano, nel complesso, nella materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 riconduce ad ambiti di potestà legislativa esclusiva statale;
   evidenziato altresì che specifiche disposizioni del testo sono riconducibili alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «sistema tributario e contabile dello Stato», «previdenza sociale»;
   rilevato che ulteriori disposizioni sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva regionale «formazione professionale», con particolare riguardo a quelle riguardanti l'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51-61 e 64-68), i servizi per l'impiego (articolo 4, commi 48-50) e i tirocini formativi (articolo 1, commi 34-36), le quali prevedono il coinvolgimento del livello regionale attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata;
   preso atto che l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolato costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
   ricordato che alla materia dell'assetto del lavoro pubblico presiedono i principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, che, quanto al momento genetico del relativo rapporto, stabilisce la regola del concorso pubblico;
   evidenziato che l'articolo 1, comma 13, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), in merito al risarcimento del danno subito dal lavoratore nei casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
   ricordato, in relazione a tale disposizione, il costante orientamento della Corte Costituzionale riguardo l'articolo 4 della Costituzione, secondo il quale «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000 della Corte Costituzionale);
   preso atto che l'articolo 4, commi 62-63, recante una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, è volto a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE