CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5273, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge n. 52 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»;
   condiviso pienamente l'obiettivo, perseguito, tra gli altri, dal provvedimento, di ottimizzare l'uso degli immobili in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce oggetto della proposta di legge, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, C. 4149 Comaroli ed abbinata, la quale intende appunto, in tale prospettiva, favorire il contenimento e l'ottimizzazione degli spazi, definendo un parametro, consistente nel rapporto tra metri quadrati ad uso ufficio impiegati e numero di addetti, cui le singole amministrazioni devono attenersi, rafforzare i meccanismi di monitoraggio, già previsti a legislazione vigente, circa l'uso degli immobili pubblici o ad uso pubblico, stabilire limiti più rigorosi alla possibilità per le amministrazioni di avvalersi di immobili in locazione, nonché introdurre meccanismi di responsabilizzazione nella gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, attraverso l'istituzione della figura del facility manager;
   valutate positivamente le misure di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge, volte a rafforzare ed ampliare la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, nonché il meccanismo di compensazione tra tali crediti e le somme dovute dalle imprese a titolo di tributi e contributi a seguito di iscrizione a ruolo, le quali possono contribuire a risolvere il grave problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese, questione, quest'ultima, che assume, nell'attuale situazione di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, rilevanza fondamentale per la sopravvivenza del sistema imprenditoriale nazionale;
   rilevato come le norme organizzative contenute nel decreto – legge dovranno successivamente tradursi anche in puntuali e razionali interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, in generale, e, in particolare, dell'amministrazione finanziaria, attraverso le quali realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, riducendo il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Ventucci chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per tutelare i risparmiatori italiani coinvolti nel fallimento della società GForex.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che la società Gforex era iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario dall'ottobre 2005.
  Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2011, adottato, ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario, la citata società è stata cancellata, in via d'urgenza, dal citato elenco, in relazione alle gravi deficienze patrimoniali emerse in un contesto societario caratterizzato da diffuse anomalie operative e da rilevanti profili di opacità, con particolare riguardo ai rapporti intrattenuti con il gruppo estero GTL Trading.
  La Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha precisato che le vicende che hanno riguardato il fallimento della Gforex sono all'attenzione della Magistratura.
  Peraltro, la medesima questione è stata oggetto anche di interrogazione presso il Parlamento europeo in data 27 febbraio 2012. In data 27 aprile 2012 è stata fornita risposta scritta, a nome della Commissione da parte del Commissario del Mercato Interno Michel Barnier. Nella citata risposta, la Commissione prende atto della complessità e del rischio insito negli scambi finanziari, ricordando che la normativa europea a tutela degli investitori nei casi in cui vengono trattati derivati su valute, si configurano come strumenti finanziari e pertanto sono soggetti alla Direttiva MIFID (Direttiva 2004/39/CE). Il caso in oggetto sembrerebbe, invece, riguardare le operazioni a pronti sul mercato dei cambi che non rientrano nell'ambito di applicazione della MIFID.
  In proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che la nostra Ambasciata ad Abu Dhabi ha posto in essere le opportune iniziative presso le Autorità locali a tutela degli interessi dei 400 investitori italiani coinvolti.
  In particolare, l'Ambasciatore ha già sollevato il caso con il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ed ha indirizzato in data 19 febbraio 2012 una lettera al Ministro dell'Economia, Al Mansouri, sottolineando la delicatezza del problema.
  L'Ambasciata ad Abu Dhabi ha assicurato che continuerà a prestare il proprio impegno presso quelle Autorità, affinché il contenzioso venga risolto con tempestività, nel rispetto dei diritti dei cittadini italiani coinvolti e nell'ambito del clima di fiducia che caratterizza i rapporti bilaterali tra Roma e Abu Dhabi.
  Il Ministero degli Affari Esteri ha, infine, soggiunto che continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 3

5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per la corretta stima del gettito atteso dell'imposta municipale propria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, evitando che gli enti locali siano costretti ad aumentare l'imposizione fiscale per compensare la riduzione dei trasferimenti loro spettanti a valere sulle risorse del Fondo Sperimentale per il riequilibrio.
  Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate una volta acquisiti i dati relativi ai versamenti per singolo comune della prima rata dell'IMU, potranno stimare il gettito atteso della predetta imposta su base annuale. Tale stima verrà confrontata con il gettito IMU e, conseguentemente, si procederà, a seconda degli scostamenti rilevati a livello dei singoli Comuni, ad una revisione dei trasferimenti nei confronti degli stessi.
  La menzionata procedura di adeguamento delle stime è confermata anche dall'Accordo per l'alimentazione del riparto del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2012, sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il 1o marzo 2012.
  Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha inoltre evidenziato che l'anticipazione al 2012 dell'IMU, disposta dal citato articolo 13 del decreto legge n. 2012 del 2011, per i bilanci comunali, ha solo un effetto redistributivo delle risorse che ciascun comune riceve a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio e di IMU, la cui sommatoria rimane invariata.
  In occasione del pagamento della terza rata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, previsto per il mese di ottobre 2012, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  In particolare, qualora le stime si dovessero rilevare superiori al dato reale, il comune si vedrà attribuito il gettito IMU reale, con un'integrazione del Fondo Sperimentale pari alla differenza tra gettito stimato e gettito reale, nel caso contrario il comune avrà sempre il gettito IMU reale, ma con una decurtazione del Fondo Sperimentale in misura pari alla differenza tra gettito reale e gettito stimato.

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ALLEGATO 4

5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di intervenire al più presto al fine di ripristinare i fondi per la detassazione dei redditi derivanti da premi di produttività a partire dal 1o gennaio 2012.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato che la detassazione relativa ai contratti di produttività ha avuto inizio nel 2008, infatti l'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 dispone, in via sperimentale per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008, per i percettori di reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nel 2007, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10 per cento, sulle somme non superiori a 3.000 euro, erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Agevolazione valida per i lavoratori dipendenti del settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
  Successivamente, sono state disposte proroghe, riguardanti i soli contratti di produttività, negli anni 2009 (legge n. 185 del 29 novembre 2008, articolo 5), 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009, articolo 2, comma 156) e nel 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, comma 47). Nell'ultima proroga per il 2011 viene disposto un limite di reddito a 40.000 euro per i dipendenti fruitori dell'agevolazione e un limite di somme erogate oggetto dell'imposta sostitutiva pari a 6.000 euro; in nessuna di tali proroghe è stato previsto un limite di spesa.
  In sede di legge di stabilità per il 2012, è stato disposto, per la prima volta, un limite di stanziamento di 835 milioni per il 2012 e di 263 milioni per il 2013. Al fine di ricondurre il costo del provvedimento di proroga per il 2012 a tali importi, sono state effettuate stime, sempre basate sugli ultimi dati disponibili del monitoraggio dei versamenti dell'imposta sostitutiva, che hanno portato a delimitare i limiti di reddito e di somma erogata agevolata rispettivamente a 30.000 e 2.500 euro, mantenendo l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 10 per cento.
  Si evidenzia, inoltre, che, laddove venissero ripristinati per il 2012 il limite di reddito a 40.000 euro per i dipendenti fruitori dell'agevolazione e il limite di somme erogate oggetto dell'imposta sostitutiva pari a 6.000 euro, sarebbe necessario reperire risorse idonee a far fronte ai maggiori oneri derivanti di circa 365 milioni di euro nel 2012 e circa 137 milioni di euro nel 2013 in termini di cassa.

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ALLEGATO 5

5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo «Società Due Ponti» di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono l'applicazione di un canone agevolato all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione stipulato tra l'Agenzia del demanio e la Società di Mutuo soccorso «Il Risorgimento ai Due Ponti», per l'utilizzo dell'immobile di proprietà statale, denominato «Ex casa del fascio» in Siena – Località Due Ponti.
  L'Agenzia del Demanio segnala che l'immobile è costituito da un fabbricato della superficie complessiva di circa 465 mq, oltre a 630 mq di area scoperta.
  L'immobile è stato utilizzato dalla Società di Mutuo soccorso in virtù di un atto di locazione sessennale decorrente dal 1o gennaio 2005, con l'applicazione di un canone annuo pari al dieci per cento del canone di libero mercato (ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390).
  La normativa sopravvenuta (decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) ha previsto una diversa modalità di calcolo del canone agevolato, stabilendolo in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento del canone determinato sulla base dei valori di comune commercio, tenuto conto degli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare sul bene e gravanti sull'utilizzatore.
  Perciò, alla scadenza del contratto nel 2005, richiesto il rinnovo della locazione a canone agevolato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico estimative dell'Agenzia del demanio ha fissato il canone nella misura agevolata del 27 per cento del canone di mercato (ai sensi dell'articolo 12 del predetto regolamento), per un importo annuo di euro 20.715,15.
  La percentuale è stata calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: entità degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, durata della locazione, particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile.
  La Società di Mutuo soccorso è stata invitata alla stipula dell'atto di locazione per il giorno 26 giugno 2012.