CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati).

EMENDAMENTO APPROVATO

  Al comma 1. sostituire le parole: dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistano elementi per ritenere con le seguenti: per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene.
1. 1. Villecco Calipari, Amici.

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ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).

TESTO APPROVATO

Art. 1.
(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni).

  1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.
(Libertà religiosa).

  1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
  2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
  3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
  4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.
  5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 3.
(Autonomia della Chiesa).

  1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Pag. 68Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.
  3. La Repubblica garantisce, altresì, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 4.
(Ministri di culto).

  1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:
   a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;
   b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;
   c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;
   d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.
  3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.
  4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 5.
(Missionari e presidenti di missione).

  1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.
  2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.
  3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.
  4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai Pag. 69fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

Art. 6.
(Servizio militare).

  1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Art. 7.
(Esercizio della libertà religiosa).

  1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Art. 8.
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati).

  1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
  2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i princìpi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
  3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
  4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.
  5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art. 9.
(Assistenza spirituale ai ricoverati).

  1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.
  2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario. Pag. 70
  3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 10.
(Assistenza spirituale ai detenuti).

  1. È assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
  2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
   3. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
  4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

Art. 11.
(Oneri per l'assistenza spirituale).

  1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Art. 12.
(Insegnamento religioso nelle scuole).

  1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
  2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.
  3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Art. 13.
(Istituzione di scuole ed istituti di educazione).

  1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
  2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
  3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire, Pag. 71in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 14.
(Matrimonio).

  1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
  2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
  3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
  4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
  5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.
  6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.
  7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.
  8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 15.
(Tutela degli edifici di culto).

  1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.
  2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.
  3. Lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.
  4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

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Art. 16.
(Tutela dei beni culturali).

  1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 17.
(Riconoscimento di enti ecclesiastici).

  1. Ferma restando la personalità giuridica dell’»Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.
  3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.
  4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.
  5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Art. 18.
(Mutamenti degli enti ecclesiastici).

  1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Art. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

  1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
  2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art. 20.
(Gestione degli enti ecclesiastici).

  1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono Pag. 73sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 21.
(Trasferimento di beni).

  1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della «Foreign Lands Corporation», della «Property Reserve Inc.» (già «Deseret Title Holding Corporation»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della «Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 22.
(Attività di religione o di culto).

  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:
   a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;
   b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

  2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 23.
(Regime tributario degli enti ecclesiastici).

  1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.
  2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Art. 24.
(Deduzione agli effetti IRPEF).

  1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può Pag. 74procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

Art. 25.
(Cimiteri).

  1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.
  2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.
  3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
  4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.
  5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Art. 26.
(Norme di attuazione).

  1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27.
(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti).

  1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
  2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 28.
(Ulteriori intese).

  1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 29.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Pag. 75fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.