CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinate, recante «Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   evidenziato come gli articoli 1 e 2 del testo unificato anticipino in sostanza il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non ancora attuata nell'ordinamento nazionale, riprendendo, in forma per lo più quasi letterale, per le parti relative alla transazioni tra le imprese, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della predetta direttiva 2011/7/CE;
   condivisa pienamente l'esigenza di intervenire quanto prima a livello legislativo per facilitare la soluzione del grave problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche per quanto riguarda il profilo specifico dei rapporti fra le imprese, nella consapevolezza di come tale questione assuma, nell'attuale fase di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di conseguente riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, un rilievo cruciale per la stessa sopravvivenza di ampie porzioni del tessuto imprenditoriale nazionale;
   rilevato, a tale proposito, come anche l'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2011, approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 3129), intenda recepire la direttiva 2011/7/UE, conferendo una delega legislativa in materia al Governo, relativa anche alle transazioni commerciali nelle quali è parte la pubblica amministrazione;
   evidenziato inoltre come l'articolo 2 del testo unificato risulti quasi identico alla formulazione dell'articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente (A.C. 4623-A), successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera;
   segnalata l'opportunità di coordinare l'attività legislativa concernente l'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, al fine di accelerare il recepimento nell'ordinamento italiano delle previsioni in essa contenute, verificando in tale prospettiva se non sia più opportuno procedere attraverso lo strumento del disegno di legge comunitaria 2011;
   sottolineato altresì, sul piano del merito, come in alcuni punti il testo unificato risulti più restrittivo della libertà contrattuale tra le parti rispetto al dettato della direttiva 2011/7/UE;
   rilevato, con specifico riferimento al comma 17 dell'articolo 2, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/7/UE, stabilendo in sessanta giorni il termine entro cui, di norma, il creditore può ottenere, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo Pag. 105del debito, un titolo esecutivo di pagamento, qualora non siano contestati il debito o «gli aspetti procedurali», come la disposizione, riprendendo letteralmente il tenore dell'articolo 10, primo paragrafo, della direttiva 2011/7/UE, abbia carattere sostanzialmente programmatico ed ottativo, sia in quanto la previsione del termine ha valore «di norma», sia in quanto manca ogni previsione circa il mancato rispetto del termine medesimo, e come la norma, laddove fa riferimento alla mancata contestazione degli «aspetti procedurali», risulti formulata in termini piuttosto ellittici, senza esplicitare in termini più chiari l'indicazione del legislatore comunitario,
   esprime

NULLA OSTA.