CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 154 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Relativamente a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante si ricorda che l'articolo i del bando di concorso in esame divide i 145 posti a disposizione in due contingenti, uno per la scuola dell'infanzia e primaria, diviso in due settori, e l'altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, diviso in quattordici sottosettori. Il seguente articolo 6 prevede poi lo svolgimento di tre prove scritte, di cui due comuni a tutti i candidati e una specifica attinente al singolo settore o sottosettore disciplinare; ciascun candidato ha la possibilità di concorrere, avendone i requisiti, per più settori o sottosettori.
  Come si vede si tratta di una procedura concorsuale particolarmente complessa, ciò anche in ragione dell'elevato numero di partecipanti che si avvicina alle mille unita e, di conseguenza, della portata degli elaborati prodotti per ciascuna delle prove scritte, con particolare riferimento ai sedici diversi settori e sottosettori.
  La fase di valutazione di un numero così elevato di temi, contenenti spesso complesse argomentazioni tecniche, richiede notevole impegno e attenzione e un adeguato margine di tempo.
  A questo deve aggiungersi che la commissione esaminatrice è unica, che la stessa compie una valutazione collegiale sugli elaborati e che il numero di quelli esaminati in ogni singola seduta non può superare un certo limite, tutto ciò al fine di assicurare la parità di trattamento tra i candidati e l'uniformità delle valutazioni, altrimenti minate da inevitabili fattori soggettivi.
  Ovviamente, gli esiti valutativi non potranno essere resi pubblici se non a conclusione della correzione delle tre prove scritte di cui si compone il concorso.
  Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei criteri di valutazione adottati per la correzione delle prove, è necessario evidenziare che non vi è alcun obbligo normativo specifico che vincoli una commissione esaminatrice a rendere pubblici a priori i criteri di misurazione e valutazione adoperati, e d'altra parte l'esame delle prove viene effettuato sulla base delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia concorsuale.
  Per completezza si informa che la commissione esaminatrice, sollecitata a esprimere una previsione sul termine di correzione delle prove scritte, ha precisato che, salvo imprevisti, i risultati potrebbero essere comunicati entro il mese di dicembre dell'anno in corso.
  Non è viceversa possibile fare previsioni circa la conclusione dell'intero iter concorsuale non essendo noto, al momento, il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova orale.

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ALLEGATO 2

5-06576 Centemero: Sulle immatricolazioni ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il numero di posti per l'ammissione ai tirocini formativi attivi, resi disponibili con il decreto ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012, e la loro ripartizione territoriale tengano conto anche delle esigenze delle scuole paritarie per le quali l'assunzione di personale docente abilitato rappresenta una delle condizioni richieste dalla legge n. 62 del 2000 al fine del riconoscimento della parità scolastica.
  Al riguardo si rappresenta che il citato decreto n. 31 del 2012 ha individuato il numero dei posti per le immatricolazioni ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, le sedi e le classi di concorso per singola regione.
  Per l'anno accademico 2011/2012 ha determinato in 4.275 il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, e in 15.795 per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. La ripartizione dei posti è definita in ambito regionale per ciascuna Università e per singola classe di concorso nel numero indicato, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al decreto medesimo.
  Tale definizione dei posti disponibili, come stabilito dall'articolo 5 del citato decreto n. 249 del 2010, è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali. I valori riscontrati sono stati incrementati del 30 per cento a comprendere il tasso di abbandono degli iscritti durante i corsi e il fabbisogno delle scuole paritarie.
  Con riguardo alla definizione dell'offerta formativa degli atenei, la Direzione generale dell'università ha predisposto, in data 12 settembre 2011, la nota direttoriale n. 241 con la quale ha avviato la rilevazione del potenziale formativo sulle diverse classi di abilitazione.
  Nella definizione dei posti programmati si è proceduto a valutare a livello regionale le differenze tra fabbisogno stimato e offerta formativa degli atenei, cercando ove possibile di tener conto anche delle variazioni rilevate nelle regioni limitrofe. Il numero dei posti programmati a livello regionale è stato poi ricalibrato sulle proposte formative presentate dagli atenei, anche al fine di consentire una migliore fruibilità del periodo di tirocinio da parte degli studenti residenti nelle diverse regioni.

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ALLEGATO 3

5-06873 De Pasquale: Sugli assistenti amministrativi del settore scolastico che svolgono mansioni superiori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante con l'atto parlamentare in trattazione.
  La mobilità professionale del personale ATA è stata prevista dall'ultimo contratto nazionale del novembre 2007 e con la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
  Con il contratto nazionale integrativo del 3 dicembre 2009 sono state predisposte le relative graduatorie, aventi validità biennale.
  Tutte le nomine sono state regolarmente conferite nell'ottobre del 2010 sulle disponibilità relative ai due anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010.
  Come è noto all'Onorevole interrogante, nel citato contratto collettivo nazionale integrativo era peraltro previsto che, dopo l'utilizzo biennale, si sarebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto per il biennio successivo.
  Nelle more della effettuazione della procedura concorsuale, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) secondo il quale la mobilità professionale deve essere realizzata con le medesime procedure del pubblico concorso e, inoltre, che il passaggio al profilo superiore è consentito soltanto con il titolo di studio previsto per la qualifica richiesta.
  A fronte del mutato quadro normativo, viene comunque emanato il decreto 9 febbraio 2012, n. 19 con il quale viene disposta, per il corrente anno scolastico 2011/2012, la nomina di tutti gli idonei ancora collocati nelle graduatorie.
  In tal senso si è ritenuto che l'utilizzo delle graduatorie degli idonei avrebbe consentito di non disperdere le risorse economiche impegnate per le procedure concorsuali a favore di aspiranti al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi che, seppur privi di laurea, avevano maturato un più che significativo periodo di servizio in utilizzazione sul quel profilo professionale.
  Si precisa che non hanno potuto partecipare alle predette procedure unicamente gli aspiranti che non avevano prestato servizio nel profilo professionale superiore di DSGA per il numero di anni previsti dal citato contratto integrativo del 3 dicembre 2009 (2 o 3, in funzione del titolo di studio posseduto).
  Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 la materia deve essere regolamentata alla luce della nuova disciplina; sarà pertanto necessario programmare nuove procedure concorsuali, oggetto di certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, che dovranno inevitabilmente essere uniformate alle innovazioni intervenute e, quindi, alla sussistenza del possesso da parte di tutti i candidati dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente.

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ALLEGATO 4

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.
*1. 1.  (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Nicco, Giulietti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.
*1. 2.  (Nuova formulazione) Enzo Carra.