CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06353 Centemero: Sull'approvazione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione di indirizzo sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi entro i quali potrà essere approvato in modo definitivo lo schema di regolamento recante Organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Ciò in considerazione di quanto dichiarato dall'onorevole Ministro nel corso di un'intervista riguardo alla previsione di iniziare le lezioni per tale indirizzo di studi con l'anno scolastico 2013/2014.
  Si ricorda preliminarmente che lo schema di regolamento in discorso intende dare attuazione al citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, concernente la riforma dei licei, attraverso l'organizzazione dei percorsi delle sezioni a indirizzo sportivo dei licei stessi, in modo da colmare l'attuale vuoto normativo e da impedire la proliferazione di percorsi di studio non regolamentati e disomogenei tra loro.
  La sezione a indirizzo sportivo non si configura né come un liceo (aggiuntivo rispetto alle sei tipologie previste dal primo comma dell'articolo 3 sopra richiamato), né come un mero raggruppamento di discipline che integrano ciascuno dei diversi percorsi liceali. Esso si presenta invece come una sezione del liceo scientifico, del quale ricalca il medesimo monte orario annuale, e rispetto al quale presenta alcune peculiarità: in particolare, non è previsto l'insegnamento obbligatorio del latino, c’è un potenziamento dell'insegnamento di scienze motorie e sportive e vengono introdotti gli insegnamenti di diritto ed economia dello sport e di discipline sportive.
  La scelta degli sport da studiare e da praticare è rimessa alle singole istituzioni scolastiche, che terranno conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie nonché delle esigenze del territorio. Inoltre, la frequenza della sezione a indirizzo sportivo è aperta a tutti gli studenti, compresi i disabili, e non sono previste prove selettive di accesso.
  Ciò detto, si informa che l'iter procedurale per l'emanazione del decreto si trova in fase avanzata di attuazione. Infatti, successivamente ai passaggi già ricordati dall'Onorevole interrogante (deliberazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011 e pareri in senso favorevole con annotazioni espressi sia dalla Conferenza unificata il 27 ottobre 2011), sia dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il 14 dicembre 2011, è stato recentemente acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. La Sezione consultiva per gli atti normativi si è pronunciata nell'adunanza del 3 aprile 2012 esprimendo parere favorevole con alcune osservazioni.
  Allo stato, sono in corso le procedure per addivenire all'adozione definitiva del regolamento i cui tempi non possono comunque essere compatibili con l'introduzione del nuovo indirizzo di studi a partire dal prossimo anno scolastico 2012/2013, data la chiusura delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa da parte delle regioni ormai completata.
  La notizia fornita alla stampa circa l'attivazione dei liceo ad indirizzo sportivo dal successivo anno scolastico 2013/2014 potrà trovare senz'altro conferma.

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ALLEGATO 2

5-06521 Margiotta: Disparità di trattamento tra docenti abilitati con riguardo alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede che vengano assunte iniziative finalizzate a garantire ai docenti abilitati del semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS l'accesso alle graduatorie ad esaurimento. Infatti, tali docenti, pur essendo già abilitati, non sono menzionati tra le categorie elencate dall'articolo 14 comma 2-ter del decreto legge «Milleproroghe» n. 216 del 2011 (convertito dalla legge n. 14 del 2012) e ciò determinerebbe una disparità di trattamento nei loro confronti.
  Al riguardo giova ricordare che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 ha trasformato le ex graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi i soli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008.
  Allo scopo di evitare la formazione di nuovo precariato è sembrato opportuno al legislatore di non incrementare ulteriormente tale canale di reclutamento. In linea con tale principio, anche il comma 2-ter del decreto «Milleproroghe» citato nell'atto parlamentare ha precisato che le graduatorie ad esaurimento restano chiuse, istituendo nel contempo una fascia aggiuntiva per le categorie di personale indicate nel medesimo articolo.
  Ciò precisato, è da notare che coloro che hanno frequentato il semestre aggiuntivo SSIS non sono totalmente esclusi dalle citate graduatorie ad esaurimento, in quanto gli stessi già possiedono un'altra abilitazione, conseguita nei precedenti cicli SSIS, grazie alla quale si sono potuti inserire a suo tempo nella predetta graduatoria.
  Pertanto, i docenti in questione che ambiscano all'immissione in ruolo per la classe di concorso o titolo di specializzazione per il sostegno, la cui abilitazione è stata conseguita a seguito della frequenza del citato semestre aggiuntivo, potranno usufruire di altre procedure previste dalla normativa.
  Più precisamente, gli interessati possono partecipare ai futuri concorsi, che costituiscono il 50 per cento delle procedure di reclutamento, e una volta entrati in ruolo nella materia per la quale sono attualmente iscritti in graduatoria ad esaurimento, potranno partecipare alla mobilità professionale.

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ALLEGATO 3

5-06565 De Pasquale: Sulla fruizione dell'anno sabbatico per i docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede la modifica della circolare della Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica n. 6372 del 15 novembre 2011, con la quale è stato fatto presente ai Direttori delle accademie, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 devono essere revocati gli anni sabatici e i cumuli di permesso artistico eccedenti i trenta giorni già autorizzati.
  In merito si rappresenta che l'articolo 4, commi 74 e 75, della citata legge n. 183 del 2011 prevede espressamente che «Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico» e che «i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico».
  Il successivo comma 77 del medesimo articolo 4 prevede che i permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti al limite annuo di 30 giorni.
  Alla luce di tali previsioni normative, che, in quanto disposizioni sovra ordinate, superano le previsioni del contratto collettivo sulla medesima materia, la Direzione generale ha doverosamente segnalato alle istituzioni l'obbligo di darvi attuazione adottando i provvedimenti conseguenti.
  Per quanto riguarda, in particolare, la revoca dell'anno sabatico disposta nei confronti di alcuni docenti ai quali tale permesso era stato precedentemente concesso, si ritiene di dover confermare la correttezza di tale operazione posto che le citate disposizioni prevedono espressamente un limite massimo dei permessi per attività di studio pari a 10 giorni per anno accademico, la fruizione di massimo 30 giorni di permessi non goduti e, soprattutto, la revoca dei permessi già autorizzati.

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ALLEGATO 4

5-06610 Giulietti: Sulla situazione del Museo storico della liberazione situato in via Tasso a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Giulietti, con la quale si chiedono interventi per un pieno utilizzo da parte della comunità nazionale del Museo storico della liberazione sito in Via Tasso a Roma.
  Ricordo, a tale proposito, che il Museo Storico della Liberazione è stato istituito con la legge 14 aprile 1957, n. 277 ed ha sede istituzionale in alcune unità immobiliari dell'edificio sito in Roma - via Tasso n. 145; l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo riferimento con la storia politica del Paese e sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con provvedimento del 20 marzo 1987.
  L'intero immobile, di proprietà demaniale, acquisito in parte come provento di una donazione ed in parte mediante esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, è in consegna al Museo, ma la manutenzione viene effettuata dalla nostra Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che ha provveduto e provvede agli interventi conservativi delle unità immobiliari in uso al Museo, tramite impegni di spesa nella programmazione ordinaria annuale del Ministero.
  Solo per fornire qualche cifra, negli anni 2008 e 2011, per il restauro degli ambienti museali e per gli interventi conservativi di manutenzione ordinaria, nonché per le spese condominiali per la quota parte di spettanza del proprietario, si è provveduto tramite assegnazione annuale di fondi. Negli ultimi due anni si è provveduto con 20.000 euro per il 2011 e con 10.000 euro per il 2012.
  Le spese di gestione e la definizione degli indirizzi, dei programmi e delle iniziative culturali ricadono nella competenza del Museo, che vi provvede tramite il Comitato Direttivo di cui all'articolo 4 della sopra citata legge istitutiva 14 aprile 1957, n. 277.
  A tale riguardo vorrei precisare che l'attività culturale, altamente valida e meritoria, svolta dal Museo Storico della Liberazione di Roma non è stata mai messa in discussione da questa Amministrazione, che ha inserito il Museo, fin dal 1984, nella tabella degli istituti culturali più rappresentativi della cultura italiana destinatari di appositi contributi, gestiti dalla competente Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, che vigila sul Museo attraverso la nomina del Presidente e di quattro componenti del Comitato Direttivo, nonché di due rappresentanti effettivi e uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti.
  Sempre per fornire un quadro il più possibile aggiornato, sottolineo come, per il triennio 2009-2011, il Museo abbia ottenuto un contributo annuale di euro 50.000,00.
  Per quanto riguardo la vigente tabella 2012-2014, devo riferire che il Museo ha presentato, purtroppo, la propria domanda oltre il termine di scadenza del 30 maggio 2011, stabilito dalla circolare n. 16/2002.
  Il Museo ha comunque presentato domanda di contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali». Domanda che è in corso di valutazione da parte dell'apposita Commissione.

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ALLEGATO 5

5-6668 Siragusa: Questioni connesse alla formazione degli insegnanti e ai tirocini formativi attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante pone una serie di questioni riguardanti i tirocini formativi attivi (TFA) e chiede, in particolare, che gli stessi vengano programmati in numero corrispondente al reale fabbisogno riscontrato nelle diverse realtà territoriali e che si prevedano percorsi differenziati per i docenti che già hanno maturato esperienza nell'insegnamento.
  Nell'atto parlamentare viene citato il decreto ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012 che ha individuato il numero dei posti per le immatricolazioni ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, le sedi e le classi di concorso per singola regione.
  La definizione dei posti per gli anni scolastici 2011-2012 è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei.
  Con particolare riguardo alla definizione dell'offerta formativa degli atenei, la Direzione generale dell'università ha predisposto, in data 12 settembre 2011, la nota direttoriale n. 241 con la quale ha avviato la rilevazione del potenziale formativo sulle diverse classi di abilitazione.
  Nella definizione dei posti programmati si è proceduto a valutare a livello regionale le differenze tra fabbisogno stimato e offerta formativa degli atenei, cercando ove possibile di tener conto anche delle variazioni rilevate nelle regioni limitrofe. Il numero dei posti programmati a livello regionale è stato poi ricalibrato sulle proposte formative presentate dagli atenei, anche al fine di consentire una migliore fruibilità del periodo di tirocinio da parte degli studenti residenti nelle diverse regioni.
  Relativamente alle osservazioni formulate dall'Onorevole interrogante in merito all'obbligo per i docenti non abilitati che hanno maturato una certa esperienza di insegnamento di sostenere le prove preselettive per accedere al tirocinio, si informa che è in corso di definizione un regolamento che, ad integrazione del suddetto decreto ministeriale n. 249 del 2010, prevede dei percorsi abilitanti speciali per tale personale.
  Per quanto riguarda la mancata attivazione del TFA per le discipline artistiche e musicali, si chiarisce che il settore in questione ha beneficiato negli anni scorsi di una specifica disciplina riguardante le abilitazioni all'insegnamento. Sono stati infatti attivati dalle Accademie di belle arti e dai Conservatori di musica corsi biennali abilitanti, riguardanti diverse discipline, che prevedevano anche attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche e che, come previsto dai commi 20 e 21 dell'articolo 15 del Regolamento, mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento. Pertanto, considerata la carenza dei posti disponibili e l'esigenza di non pregiudicare le legittime aspettative dei diplomandi nei predetti bienni, si è ritenuto per l'anno 2011/2012 di non attivare il TFA afferente alle discipline artistiche e musicali del comparto AFAM, in considerazione, anche, Pag. 107della previsione di avvio a regime dei nuovi corsi previsti dal citato decreto per l'anno 2012/2013.
  Per quanto riguarda, poi, il caso dei docenti che hanno partecipato ai corsi abilitanti indetti con il decreto ministeriale n. 85 del 2005 e sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, si deve ribadire quanto già rappresentato in passato in relazione alla circostanza che la data da prendere a riferimento per la maturazione dei requisiti di partecipazione ai suddetti corsi non può che essere quella di scadenza della presentazione della domanda, che è uguale per tutti, e non quella di inizio dei corsi, dal momento che questi sono iniziati in tempi differenti, a volte anche a distanza di mesi, e ciò comporterebbe disparità di trattamento tra i partecipanti.

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ALLEGATO 6

5-06871 Coscia: Sulla determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 nella provincia di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede che vengano assunte iniziative affinché l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio provveda alla determinazione dell'organico del personale docente in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale n. 25 del 2012.
  Si ritiene opportuno innanzitutto precisare che dopo molti anni nei quali le dotazioni organiche del personale docente ed ATA hanno subito una forte riduzione, da ultimo per effetto dell'articolo 64 della legge 133 del 2008 che, nel più ampio programma di razionalizzazione e contenimento della spesa per il pubblico impiego, ha previsto una serie di interventi in materia di revisione e riordino del sistema scolastico, con il prossimo anno scolastico 2012/2013 si registra una inversione di tendenza e gli organici vengono confermati nella quantità del corrente anno scolastico, senza alcuna riduzione.
  La conferma degli organici darà stabilità alle scuole che potranno programmare gli interventi senza dover reperire le risorse e garantirà la formazione di tutte le classi necessarie, il mantenimento e l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria, la istituzione di tutti gli indirizzi e le articolazioni nell'istruzione seconda di secondo grado.
  Il tutto in presenza di un aumento della popolazione scolastica stimato in oltre 9.000 unità a livello nazionale.
  Con la Circolare ministeriale n. 25 del 2012 sono state diramate le annuali disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2012/2013, in linea con le regole dettate negli ultimi anni. In particolare, per la scuola primaria è stato ribadito che «eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa». Per quanto riguarda il tempo pieno è stato disposto che nulla è innovato e, pertanto, restano confermati «l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe (da assicurare alle scuole che adottano il modello montessoriano) e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa».
  Utilizzando gli spazi consentiti dalla citata disposizione, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, sulla base della conoscenza Pag. 109diretta del territorio e delle necessità rappresentate dai dirigenti scolastici, ha proceduto a definire l'organico della scuola primaria.
  Il predetto Ufficio ha comunicato che la dotazione in organico di diritto assegnata alla scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 ammonta a 18.763 unità, vale a dire 17 unità in più rispetto all'anno scolastico 2011/2012 e le classi in organico di diritto ammontano a 8.360, con un aumento di 159 classi rispetto all'anno scolastico in corso in quanto è stato riscontrato un aumento della popolazione scolastica.
  Dei posti sopra indicati, 5.031 classi (116 il più rispetto all'anno scolastico 2011/2012) saranno destinati al tempo pieno di cui 1.036 alle prime con l'orario di 40 ore.
  L'assegnazione di 44 ore (due insegnanti) avrebbe portato a una esigenza di organico ulteriore pari a 188 posti oppure alla riduzione di 318 prime classi già funzionanti a tempo pieno trasformandole in classe a tempo normale.
  Peraltro l'Ufficio citato è stato in grado per l'anno scolastico 2012/2013 di corrispondere alle esigenze di oltre 830 famiglie residenti in zone di maggiore difficoltà, aumentando il tempo pieno di ulteriori 32 classi rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico 2011/2012.

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ALLEGATO 7

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ PRESENTATA DAI DEPUTATI ZAZZERA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE

  La VII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 del provvedimento richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 117 della Costituzione; dispone cioè che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è sancita dall'articolo 117 della Costituzione;
    s'intende evidenziare l'inesattezza del richiamo alla norma costituzionale, in quanto l'autonomia non è sancita dall'articolo 117 della Costituzione, semmai detto articolo stabilisce gli ambiti di competenza di Stato e regioni in materia di istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    l'articolo 1 del provvedimento riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia statutaria, in particolare, gli statuti, in totale autonomia, regoleranno l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica;
    sia all'articolo 1 che all'articolo 2 del provvedimento si interviene sugli organi delle istituzioni scolastiche: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l'altro, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali;
    l'autonomia statutaria, cioè la possibilità di ogni singola scuola di stabilire un proprio statuto autonomo, creerà in modo definitivo e irreparabile una disomogeneità dell'offerta formativa e l'impossibilità dello Stato di garantire a tutti i cittadini una qualità di formazione conforme, compromettendo il diritto all'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e violando l'articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione, che affida allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    la definizione di scuola che compare nella disposizione di cui all'articolo 1 del testo unificato è inadeguata perché sembra dimenticare che la Scuola ha il compito di formare l'uomo e il cittadino sia come individuo singolo che come membro della collettività, i cui valori condivisi sanciti dalla Costituzione sono l'obiettivo principale dell'azione educativa della scuola. Nessuna altra realtà culturale sociale e produttiva può condividere quest'onere. Non si vuole negare che le realtà culturali che vogliano interagire forniscano il loro contributo, ma ciò potrà avvenire nella consapevolezza della loro alterità rispetto ad una Istituzione, a cui la Pag. 111Costituzione ha affidato un ruolo specifico e insostituibile;
    oltre a non essere chiaro cosa si intenda per realtà culturali, sociali e produttive, non è accettabile mescolare un'istituzione dello Stato con il compito delicatissimo di formare l'uomo e il cittadino, con qualsiasi altra realtà associativa sia essa di natura culturale che produttiva;
    la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b) del testo all'esame, che richiede la valorizzazione del dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie appare eccessiva e arreca il rischio di ingerenze inappropriate incompatibili con la qualità dell'offerta formativa, mortificando oltremodo la professione dei docenti; inoltre il familismo eccessivo porta inevitabilmente a discriminare chi proviene da realtà socio-culturali svantaggiate e comunque impedisce il processo di emancipazione dei ragazzi dalle famiglie di appartenenza. Dette disposizioni pertanto risultano in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il diritto di uguaglianza e l'articolo 33 che sancisce solennemente la libertà di insegnamento;
    all'articolo 4, circa la composizione del Consiglio dell'autonomia, il provvedimento dispone che lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; del Consiglio fanno parte membri esterni, infine il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno;
    in base alla suddetta composizione, non è chiaro quali potranno essere i membri esterni che faranno parte del consiglio ed inoltre affidare ad un genitore la responsabilità di stabilire l'ordine del giorno risulta una scelta irresponsabile, esautorando così la componente docente e la dimensione collegiale;
    l'articolo 6 del provvedimento affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica; dispone inoltre che il Consiglio mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale, l'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti e lo statuto disciplina «la composizione» e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe;
    la suddetta disposizione rappresenta una violazione dell'articolo 33 della Costituzione, sulla libertà di insegnamento: in quanto nello stabilire che «il consiglio dei docenti deve mantenere un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale» non chiarisce cosa debba intendersi per «collegamento costante» e che peso ha la posizione del Consiglio dell'autonomia scolastica, presieduto da un genitore e che include membri esterni; inoltre, la necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe, come chiaramente stabilito al succitato articolo 6, potrebbe portare ad un'ingerenza eccessiva di genitori e alunni nella programmazione del consiglio di classe, dove è anche evidente il «conflitto di interessi» che si verrebbe inevitabilmente a creare;
    l'articolo 10 del testo unificato dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni; sancisce inoltre che i partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit;
    i finanziamenti al sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle sue reali esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l'acuirsi della crisi economica e l'impennata del debito pubblico, in Pag. 112tale situazione il coinvolgimento di capitali privati viene visto come l'unica soluzione possibile, ma la previsione dei cosiddetti partners esterni, comporta gravi rischi di condizionamento su tutta l'attività scolastica;
    la scuola, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, nel garantire il diritto all'istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno verticale: educare tutti e promuovere i meritevoli. Essa ha quindi un ruolo determinante nella possibilità di rendere effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 3 e cioè la rimozione «degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
    risulta non solo rischioso, ma anche sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, anche all'iniziativa di un suo singolo cittadino, o ad associazioni di cittadini;
    l'iniziativa del singolo sia esso spinto, con le migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento dell'efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie ed imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo, in sintesi, per formare l'uomo e il cittadino;
    con la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola pubblica, associato al peso determinante che i privati avranno in seno agli organi collegiali, lo Stato non sarà più in grado di garantire l'uniformità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti indistintamente, la qualità, l'imparzialità e il diritto all'istruzione, anzi in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che l'istituzione scolastica, nel corso della sua linea evolutiva, ha sempre perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di loro originaria appartenenza;
    le citate disposizioni violano palesemente gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il cui combinato disposto sancisce solennemente il diritto allo studio;
    i commi da 3 a 8 dell'articolo 11 del testo unificato dispongono che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche;
    di fatto, la norma di cui all'articolo 11 succitata, più precisamente al comma 4 lettera e), nasconde la regionalizzazione del reclutamento perché affida alla competenza regionale l'elaborazione di criteri per la definizione degli organici che attualmente sono di carattere nazionale e dunque illegittimamente dà per scontata la competenza delle regioni in materia di Pag. 113reclutamento; si ricorda infatti che dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche è escluso il reclutamento del persona docente e non docente, che rientra nelle competenze del Ministero (articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275);
    dalle disposizioni su esposte e dai rilievi effettuati emerge la violazione della Costituzione sotto molteplici profili:
     delibera di non procedere all'esame del Testo unificato C. 953 e abb.
1. Zazzera, Di Pietro, Di Giuseppe.