CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 definitivo) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);
   premesso che:
    la scelta, compiuta dalla Giunta del regolamento della Camera alla luce delle modifiche introdotte nell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, di esaminare la Relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni europee, ha consentito di definire un'apposita sessione parlamentare relativa alla fase ascendente degli atti europei dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle istituzioni dell'Unione europea e quelle del Governo;
    le potenzialità di questa nuova procedura sono tuttavia fortemente ridotte dalla tardiva trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della Relazione programmatica per il 2012, analogamente a quanto si era già verificato lo scorso anno;
    tale ritardo priva di interesse l'esame del Programma di lavoro della Commissione, presentato nel novembre 2011 ed in buona parte già attuato, pregiudicando le finalità stesse della procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento e inducendo pertanto a concentrare l'esame sulla sola Relazione programmatica;
   rilevato che:
    il Governo, nella redazione della Relazione programmatica, mostra maggiore attenzione, rispetto al passato, all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea, richiamando, sia pure con alcune lacune, gli atti di indirizzo approvati dagli organi parlamentari in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea;
    nel quadro delle iniziative di riforma della governance economica europea occorre ribadire in tutte le sedi decisionali europee l'esigenza fondamentale di conciliare gli obiettivi del rigore e della disciplina fiscale con le esigenze della solidarietà e del rilancio della crescita e dell'occupazione;
    a tale proposito occorre che il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati dell'Area euro non persegua esigenze teoriche di ortodossia finanziaria, ma punti prioritariamente a liberare le risorse necessarie per sostenere la ripresa economica;
    l'efficacia delle politiche di risanamento attuate nei Paesi dell'Eurozona dipende in modo cruciale da una positiva Pag. 133evoluzione dei meccanismi di governance europea nel campo della stabilizzazione finanziaria e in quello del corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria comune, oltre che dalla capacità dell'Unione europea di affrontare le nuove sfide per il rafforzamento della crescita e per il completamento del mercato comune;
    appare condivisibile l'esigenza, segnalata nella Relazione programmatica, di rivedere l'approccio per la revisione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, evitando di partire dalla definizione di un tetto complessivo di spesa e procedendo invece ad una verifica dei meccanismi delle singole politiche di spesa sulla base di parametri qualitativi piuttosto che quantitativi, nonché l'esigenza di scongiurare che le proposte avanzate a livello comunitario in materia penalizzino gli interessi dell'Italia;
    con riferimento ai temi dell'imposizione diretta, sebbene sia ormai diffusa la consapevolezza che il miglior funzionamento del mercato interno richiede un maggiore coordinamento delle politiche di tassazione, non si registra alcun significativo passo avanti politico rispetto alla fondamentale problematica dell'armonizzazione, almeno tendenziale, dei sistemi di imposizione vigenti nei singoli Stati membri, oggetto, tra l'altro, della proposta di direttiva per la creazione di una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società;
    si registra altresì un sostanziale stallo sul tema della tassazione dei redditi da risparmio, la cui revisione è oggetto di una proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea fin dal 2008, volta a rivedere la direttiva 2003/48/CE, attualmente vigente in materia;
    a tale proposito occorre seguire con la massima attenzione, al fine di cogliere le opportunità che dovessero aprirsi in tale ambito, il dibattito in corso in seno agli organismi comunitari relativamente agli accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e la Svizzera (già conclusi da alcuni Paesi) per quanta riguarda i meccanismi di tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani, considerata la difficoltà ad approvare la proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione in materia, nonché per reperire risorse finanziarie preziose per far fronte alle attuali difficili condizioni dei bilanci pubblici e per alimentare meccanismi di sostegno all'economia ed alle fasce più deboli della popolazione;
    appaiono particolarmente significative, con riferimento al settore doganale, le misure di semplificazione volte a facilitare le transazioni operate da quegli operatori che presentino requisiti di affidabilità, nonché ad armonizzare a livello europeo i controlli doganali, puntando alla realizzazione di un sistema centralizzato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e per la liquidazione dell'imposta;
    per quanto riguarda le problematiche afferenti ai mercati finanziari, occorre proseguire gli sforzi per giungere alla stabilizzazione di tali mercati, affiancando alla disciplina di vigilanza sull'operatività degli intermediari strumenti adeguati a gestire e risolvere le crisi, in particolare riducendo il ricorso ad interventi di salvataggio pubblico, salvo i casi in cui sia a rischio la stabilità complessiva dei sistemi finanziari;
    a questo proposito assumono particolare rilevanza i temi del trattamento dei gruppi transfrontalieri, nonché l'introduzione di misure di coordinamento tra le diverse autorità nazionali coinvolte nella vigilanza di tali gruppi e per la soluzione di eventuali contrasti tra le predette autorità;
    in tale ambito i passi in avanti compiuti per quanto riguarda la regolamentazione delle agenzie di rating, anche attraverso l'adozione di un nuovo regolamento che assegna all'Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari Pag. 134(ESMA) potere di vigilanza diretta e di sanzione sulle predette agenzie, non hanno ancora consentito di eliminare le notevoli lacune e criticità presenti nella disciplina e nell'operatività di tali operatori, i quali svolgono, in modo sostanzialmente incontrollato, un ruolo eccessivamente rilevante nell'orientare le dinamiche di tali mercati, condizionando spesso in modo improprio anche le decisioni di politica economica e fiscale degli Stati;
    a tale ultimo proposito appare utile richiamare le considerazioni contenute nel Documento finale approvato dalla Commissione Finanze il 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating, le quali evidenziano, tra l'altro, l'esigenza di rafforzare i meccanismi di regolamentazione e controllo sull'operatività di tali agenzie, attribuendo specifico potere sanzionatorio all'Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA), nonché di rivedere il ruolo assegnato ai rating espressi dalle agenzie stesse dalla normativa finanziaria;
    la definizione di una politica economica europea atta a ripristinare le condizioni per una ripresa duratura del ciclo economico non può prescindere dall'affrontare il tema del finanziamento delle imprese, oggetto di specifica riflessione nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari approvato dalla Commissione Finanze il 19 luglio 2011, al fine di estendere e diversificare maggiormente i canali e gli strumenti attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando alle tradizionali forme di finanziamento bancario altri meccanismi che prevedano un più ampio ricorso al mercato dei capitali, tra i quali assume specifica rilevanza, segnatamente per le piccole e medie imprese, quello del venture capital;
    nonostante i notevoli progressi evidenziatisi sotto questo profilo negli ultimi anni, il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia alla fine del 2011 risulta ancora troppo elevato, in particolare per quanto riguarda i casi giunti ad uno stato molto avanzato della procedura, per i quali sussiste il concreto rischio che l'Italia sia condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si richiama con forza l'esigenza che il Governo trasmetta alle Camere le prossime relazioni programmatiche sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
   2) si sottolinea la necessità che il Governo dia sempre conto del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dagli organi parlamentari nel negoziato in seno al Consiglio, come richiesto espressamente dalla legge n. 11 del 2005, al fine di rendere effettiva l'interlocuzione tra Esecutivo e Parlamento su questi temi;
   3) con riferimento agli indirizzi generali di politica economica, occorre affiancare alle iniziative di coordinamento delle politiche fiscali che hanno portato all'adozione del cosiddetto Fiscal Compact un accordo in materia di coordinamento delle politiche economiche (Economic Compact), che coniughi le esigenze di stabilità con quelle di rilancio delle economie dell'Area euro e di benessere dei cittadini europei;
   4) a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza fondamentale che l'azione di stabilizzazione e risanamento finanziario richiesta dall'Unione europea ai Paesi dell'Area euro sia modulata in termini tali da determinare il minore impatto possibile sulle prospettive di crescita economica dei diversi Paesi, segnatamente quelli che evidenziano un più debole tasso di sviluppo, in particolare perseguendo un alleggerimento del carico tributario Pag. 135sull'economia reale, sui fattori della produzione a più elevato potenziale, e, in particolare, sul lavoro e sugli investimenti produttivi;
   5) in tale prospettiva occorre che il Governo assuma nelle competenti sedi europee ogni iniziativa per favorire l'introduzione degli Euro bond e dei Project bond, nella consapevolezza del ruolo cruciale che tali strumenti potrebbero avere per dare soluzione della difficilissima congiuntura economico-finanziaria che attualmente coinvolge l'intera area dell'Euro, consentendo una maggiore stabilizzazione dei mercati finanziari europei, nonché incentivando il finanziamento di grandi infrastrutture europee che potrebbero sostenere la ripresa economica;
   6) con riferimento alle problematiche dell'IVA, si ribadisce l'esigenza di portare a conclusione le iniziative, da tempo in corso, per la riforma di tale imposta, recentemente oggetto di un Libro Verde e di un Libro Bianco della Commissione europea, in particolare perseguendo gli obiettivi prioritari di: ampliare la base imponibile dell'imposta attraverso la riduzione delle esenzioni; rendere omogenei o eliminare i regimi derogatori in materia di aliquote ridotte; ridurre e semplificare gli oneri amministrativi; migliorare i metodi di riscossione dell'imposta, al fine di contrastare più efficacemente il sempre più preoccupante fenomeno dell'evasione in tale settore; estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad elevato rischio di frode; rafforzare la cooperazione amministrativa, facilitando lo scambio automatico di informazioni tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le operazioni IVA transfrontaliere;
   7) con riferimento ai temi della regolazione dei mercati finanziari, si sottolinea l'esigenza che il Governo, anche alla luce delle perduranti turbolenze che ancora si registrano, dedichi particolare attenzione all'ulteriore rafforzamento ed implementazione dell'intensa attività normativa già avviata nel corso degli ultimi anni in materia, per completare il quadro di vigilanza a livello europeo sui mercati creditizio, assicurativo e degli strumenti finanziari, incrementare la collaborazione ed il coordinamento tra la autorità di vigilanza europee e nazionali, nonché eliminare definitivamente ogni zona grigia nell'operatività degli intermediari attivi in tali settori;
   8) sempre a tale proposito, si sottolinea l'esigenza di integrare quanto prima il quadro normativo sugli strumenti derivati over the counter (OTC), nonché di completare il processo di revisione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MIFID), al fine di eliminare le opacità che attualmente caratterizzano alcuni settori del sistema finanziario, rafforzando la posizione degli investitori e limitando la discrezionalità lasciata agli Stati membri in sede di attuazione della normativa europea;
   9) occorre inoltre che il Governo adotti tutte le iniziative, in sede europea, per rafforzare il quadro regolamentare sulle agenzie di rating, in particolare favorendo l'approvazione della proposta di direttiva in materia, che intende limitare l'affidamento delle istituzioni finanziarie sui giudizi di rating emessi dalle agenzie, che consente agli investitori di azionare gli strumenti civilistici per far valere la responsabilità delle agenzie di rating per dolo o colpa grave e che introduce elementi di maggiore trasparenza nei meccanismi di remunerazione delle agenzie;
   10) ancora con riferimento a tale ultima tematica, si evidenzia la necessità di rafforzare il contenuto della predetta proposta di direttiva, ripristinando le norme contenute nel testo iniziale predisposto dalla Commissione europea, che prevedevano anche il potenziamento delle attività di rating svolte direttamente dalle Banche centrali, nonché la creazione di un'agenzia di rating europea indipendente, ricordandosi al riguardo come un'indicazione in tal senso sia contenuta nella Pag. 136risoluzione n. 7-00649 Bernardo, approvata dalla Commissione Finanze il 27 luglio 2011;
   11) si ribadisce l'esigenza di rivedere i contenuti dell'Accordo cosiddetto «Basilea 3» e delle decisioni assunte dall’European banking authority (EBA) relativamente alla disciplina ed alla vigilanza sui requisiti di patrimonializzazione delle banche, al fine di rimediare alle conseguenze negative che esse stanno determinando sulla disponibilità di credito per le imprese e le famiglie, tenendo conto, in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, delle differenze nelle dimensioni, nei modelli organizzativi e nell'operatività, esistenti tra gli operatori settore del credito, evitando che un approccio indifferenziato finisca per pregiudicare proprio quegli istituti di credito che non hanno fatto ricorso a strumenti speculativi, ma che si sono invece caratterizzati per un maggiore orientamento al finanziamento delle attività produttive;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla proposta, avanzata dalla Commissione europea, di introdurre un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, nel rilevare come tale proposta potrebbe avere l'effetto positivo di disincentivare le transazioni finanziarie e speculative e di contrastare l'evasione fiscale internazionale, si segnala l'opportunità di valutare con attenzione la configurazione di tale nuova forma di imposizione, in particolare per quanto riguarda l'uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri e l'estensione del tributo a tutti gli Stati membri e a tutte le principali piazze finanziarie, per quanto riguarda gli eventuali effetti sul costo del debito pubblico per gli Stati coinvolti, nonché per quanto attiene alle eventuali ricadute sui costi di finanziamento di famiglie e imprese;
   b) con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, segnatamente per quanto riguarda la proposta della Commissione europea di rivedere la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione energetica, che intende distinguere tra tassazione collegata alle emissioni di CO2 e tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti, nonché rivedere i livelli minimi di imposizione delle diverse fonti di energia, si segnala l'esigenza di correggere il contenuto della proposta, nel senso di evitare eccessive rigidità nel nuovo meccanismo di calcolo della tassazione basato sulla componente CO2 e sulla componente energetica, a tal fine prevedendo un criterio di valutazione delle materie prime utilizzate, sia per quanto riguarda il loro contenuto di CO2 sia per quanto riguarda il loro potere energetico, in particolare inserendo elementi di equità impositiva tra produzione realizzata mediante utilizzo dell'energia atomica e produzione mediante utilizzo di gas naturale, nonché nel senso di escludere che l'abolizione di talune agevolazioni vigenti in materia possa avere impatti negativi sul sistema produttivo italiano;
   c) sempre con riferimento ai temi della fiscalità, si sottolinea come il raggiungimento di un sistema di tassazione armonizzato non possa prescindere da una maggiore omogeneità nelle prassi di vigilanza ed applicative anche nel settore doganale, in cui si registrano invece gravi distonie nei comportamenti di alcuni Stati membri, i quali si mostrano in alcuni casi disposti a tollerare un più basso livello di attenzione nei controlli doganali per attrarre maggiori flussi di traffico nei punti di entrata situati sul proprio territorio, determinando un grave nocumento agli interessi dell'Unione, sia sul piano delle entrate complessive, sia sotto il profilo della lotta alla contraffazione ed al contrabbando;
   d) con riferimento ai temi del finanziamento delle imprese, si rileva l'opportunità di appoggiare le iniziative regolamentari proposte dalla Commissione europea in materia di fondi di investimento europeo di venture capital, volte ad introdurre previsioni uniformi per i gestori dei fondi e a eliminare la frammentarietà delle diverse discipline nazionali, rafforzando in tal modo lo strumento del venture Pag. 137capital, che potrebbe svolgere un ruolo molto positivo in favore delle piccole e medie imprese, attualmente eccessivamente dipendenti dal credito bancario;
   e) con riferimento alla proposta di revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori, si segnala l'esigenza di valutare con particolare attenzione gli aspetti relativi alle nuove modalità di finanziamento dei predetti sistemi, in quanto il sistema creditizio italiano ha espresso il timore che le modifiche sul punto possano determinare un notevole incremento degli oneri posti a carico del sistema nazionale, risolvendosi in un ulteriore svantaggio competitivo rispetto ai sistemi di altri Stati membri, che hanno dovuto, a differenza dell'Italia, fare ricorso a tali sistemi di indennizzo;
   f) con riferimento alle problematiche del diritto societario, si sottolinea come, sebbene tale tematica assuma una rilevanza cruciale ai fini della realizzazione del mercato interno, negli ultimi anni sia emersa sempre più la difficoltà dell'Unione europea a compiere ulteriori passi in avanti in questo campo, che sono invece particolarmente auspicabili in considerazione dell'aumento delle attività transfrontaliere delle imprese.

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ALLEGATO 2

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della normativa concernente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido.
  In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia che il decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, sia assimilabile alla tipologia di servizio offerto dagli asili nido, ai fini del beneficio fiscale della detrazione delle relative spese, introdotto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge Finanziaria per il 2006).
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Il comma 335, dell'articolo 1, della citata legge n. 266 del 2005 ha previsto una detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
  L'agevolazione fiscale, prevista anche per gli anni d'imposta 2007 e 2008, è stata introdotta a regime dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009).
  In relazione alla detrazione d'imposta prevista per le spese relative alla frequenza di asili nido, l'Agenzia delle entrate, con circolare 13 febbraio 2006, n. 6, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, ha precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
  Nel caso dell'assistenza domiciliare all'infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorrerebbe verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato.
  Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.
  A parere dell'Agenzia deve, quindi, essere in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asilo nido, nonché la conformità nello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.
  Ove ricorrano le suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse alla detrazione d'imposta.

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ALLEGATO 3

5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame si chiede di conoscere «se il Governo intenda intervenire, anche attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per definire in maniera precisa quali siano gli elementi che configurano, ai fini dell'imposizione IRAP, la cosiddetta “organizzazione autonoma” per la categoria degli agenti di commercio, per i promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi».
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  In assenza di una disposizione normativa che delimiti l'ambito dell'autonoma organizzazione, l'Agenzia delle entrate con le circolari n. 45/E del 2008 e n. 28/E del 2010, recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:
   a) l'impiego in modo non occasionale di lavoro altrui; in particolare con la circolare n. 45/E del 2008 è stato chiarito che l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutato ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione.
   Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche né, altresì, lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.
   b) l'utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  In particolare, con la citata circolare n. 45/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione, rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo.
  Sul punto, la circolare n. 28/E del 2010 richiama la sentenza della Corte di Cassazione 25 maggio 2009, n. 12078, secondo la quale agli effetti impositivi IRAP ciò che rileva è «la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all'espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi»;
  Tali principi si applicano, come chiarito dalla medesima circolare n. 28/E del 2010, ai professionisti, agli artisti ed agli esercenti attività ausiliarie dell'imprenditore commerciale di cui al n. 5) dell'articolo 2195 del codice civile, fra cui agenti di commercio e promotori finanziari.
  Si sta valutando la possibilità di interventi.

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ALLEGATO 4

5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede perché non si è provveduto a trasferire alla Città di Udine la proprietà del locale Castello: un immobile del demanio pubblico, ramo storico-artistico, usato dal comune come sede del Museo civico a fronte di una indennità annua pagata allo Stato in misura agevolata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005.
  La regione ha ripetutamente chiesto il trasferimento dell'immobile a titolo non oneroso, sia in virtù delle norme statutarie sia ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, di attuazione del federalismo demaniale.
  L'Agenzia del demanio precisa che le norme statutarie non contemplano ipotesi di trasferimento alla regione di immobili del demanio pubblico, ramo storico-artistico.
  Né il trasferimento diretto alla regione è contemplato dalle disposizioni di attuazione del federalismo demaniale.
  In disparte, ciò non è tuttavia escluso – aggiunge l'Agenzia – che lo Stato possa comunque procedere all'attribuzione di immobili alla regione, a titolo non oneroso e su base volontaria (in tal senso anche il Consiglio di Stato, parere n. 1199/2005), così come ad esempio avvenuto per tutti i beni del demanio idrico e per quelli del demanio marittimo situati nella laguna di Marano-Grado, nonché per altri immobili di proprietà dello Stato, ove il trasferimento è stato realizzato con appositi decreti legislativi.
  In quest'ottica si inquadra una bozza, già disponibile, di decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale regionale, riguardante il trasferimento del Castello di Udine alla regione Friuli Venezia Giulia.
  L'Agenzia dei demanio non ravvisa contrarietà all'ulteriore corso di questa bozza di decreto delegato.
  In analoghi termini positivi si è espresso il Ministero per i beni e le attività culturali.
  Il trasferimento dell'immobile a titolo gratuito, come richiesto dal comune, farebbe venire meno il gettito annualmente rappresentato dal canone corrisposto dalla Città di Udine, ancorché in misura agevolata; tale aspetto è ancora oggetto di approfondimento da parte della R.G.S.

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ALLEGATO 5

5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, dopo aver fornito un excursus del quadro normativo concernente il prelievo erariale unico (P.R.E.U.) ed aver evidenziato talune presunte distorsioni nell'applicazione dello stesso, chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per modificare la normativa sul P.R.E.U. al fine di evitare la restituzione ai concessionari delle somme anticipate, unificando le aliquote e destinando le maggiori entrate a finalità di contenimento della crisi economica.
  Al riguardo, l'A.A.M.S. rappresenta, in via preliminare, che il sistema di regolamentazione degli apparecchi da gioco non prevede alcun tipo di «meccanismo premiale» in favore dei concessionari, né di rimborsi di imposta a favore di questi ultimi; ed infatti, relativamente al regime di P.R.E.U. «scaglionato», vigente fino a tutto il 2011, il pagamento del prelievo prevedeva la richiesta di un versamento anticipato da parte dei concessionari, in ragione della aliquota più alta prevista dalla norma, salvo poi conguagli a fine anno; in altre parole, è stato utilizzato un sistema garantista per l'erario, caratterizzato da un incameramento anticipato di quanto dovuto annualmente dai soggetti concessionari.
  Per quanto attiene, altresì, al tema della restituzione dei depositi cauzionali versati dai concessionari a garanzia del raggiungimento dei livelli di servizio previsti in convenzione, si evidenzia che – come specificato da apposita norma contenuta nell'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2008, che fra l'altro corrisponde ad esigenze di adeguamento comunitario – i «depositi cauzionali» concretizzano somme del concessionario che AAMS «custodisce» a garanzia del raggiungimento dei necessari livelli di servizio, che vengono quindi ad esso proporzionalmente restituite, in ragione dei livelli effettivamente conseguiti nell'anno.
  Relativamente poi, in particolare, alla disciplina del prelievo erariale sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, la stessa è stata di recente rideterminata con decreto del Direttore generale di AAMS del 12 ottobre 2011, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e ribadito dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
  La revisione del sistema di calcolo del P.R.E.U., operata in attuazione del citato articolo 2, comma 3, ha eliminato il sistema cosiddetto «a scaglioni» previsto dal menzionato articolo 30-bis, sostituendolo con aliquote fisse che condurranno, mediante un progressivo aumento negli anni, alla stabilizzazione definitiva della misura del prelievo al 13 per cento della raccolta, nel anno 2015.
  Invero, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 6, lettera a) dell'articolo 110 del T.U.L.P.S è stata rimodulata, in modo progressivo, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi. Sulla base della nuova disposizione, quindi, la percentuale di prelievo da corrispondere dal 1o gennaio 2012 è fissata nella misura dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate; per gli anni 2013 e 2014 detta percentuale sale al 12,70 per cento della raccolta ed infine, a decorrere dal 1o Pag. 142gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è definitivamente fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate.
  Da ultimo, va rammentato che gli aumenti del P.R.E.U. stabiliti, in particolare, con il decreto direttoriale da ultimo citato, sono conformi alle disposizioni di legge – segnatamente, al citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 – che demandano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di emanare disposizioni utili al fine di assicurare – a partire dal 2012 – maggiori entrate in misura di 1.500 milioni di euro annui rivenienti dal settore dei giochi e dei tabacchi (somme peraltro, già comprese nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno in corso).

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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    sotto il profilo dell'imposizione fiscale e del sistema di pressione doganale dei prodotti impiegati nella produzione di energia elettrica, il comparto produttivo degli oli vegetali e dei relativi sottoprodotti appare condizionato da una regolamentazione confusa, relativamente ai dazi di importazione e alle accise;
    sul versante del diritto comunitario, il codice doganale comunitario – che riunisce le norme, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità europea ed i Paesi terzi – riconosce un trattamento tariffario agevolato in caso di «destinazione particolare» della merce oggetto di scambio;
    nello specifico, il capitolo 2 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 – che fissa disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario – disciplina l’«ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare»;
    è opportuno evidenziare come il Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, abbia istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, al fine di garantire una specifica definizione ai prodotti ed una adeguata configurazione daziaria;
    dagli anni ’70 la Comunità Europea ha definito un sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG), avente in origine l'obiettivo di accordare specifiche preferenze commerciali a tutti i Paesi in via di sviluppo: attualmente il SPG dell'Unione europea prevede specifiche riduzioni dei dazi doganali ai Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti importati nel mercato europeo, al fine di supportare l'integrazione dei Paesi destinatari delle agevolazioni nelle dinamiche del commercio internazionale, consentendone nel contempo lo sviluppo socio-economico;
    il sistema delle preferenze tariffarie agevolate, prevedendo un regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati, fa riferimento all'elenco dei Paesi meno sviluppati (PMS) redatto dalle Nazioni Unite, e pertanto la configurazione di PMS risulta suscettibile di evoluzione;
    in tale prospettiva si colloca – ad esempio – quanto disposto dal Regolamento CE n. 1547 del 20 dicembre 2007 della Commissione, che fissa un periodo transitorio per l'esclusione della Repubblica di Capo Verde – leader nell'esportazione di olio e semi – dall'elenco dei Paesi beneficiari del regime speciale, a motivo della sua cancellazione dall'elenco dei PMS delle Nazioni Unite a partire dal 1o gennaio 2008;
    le evidenze suindicate sottolineano come, ai fini del più adeguato trattamento tariffario della merce oggetto di scambio, possa essere maggiormente valida una coerente Pag. 144classificazione della stessa in relazione alla sua natura, alla sua origine e al suo impiego;
    per quanto concerne l'importazione di oli vegetali, la loro classificazione nella tariffa doganale comune corrisponde alle voci comprese tra il codice NC 1507 e il codice NC 1518 della suindicata nomenclatura combinata;
    malgrado la suddetta configurazione specifica, per quanto riguarda l'individuazione della «destinazione» produttiva di tali prodotti all'impiego nella produzione energetica, le disposizioni non appaiono completamente chiare in merito alla possibilità che essi rientrino o meno nelle fattispecie agevolate;
    la suddetta mancanza di chiarezza potrebbe essere legittimata dalla specifica «anche raffinati ma non modificati chimicamente» che illustra gli oli vegetali nella tabella dei dazi, tale da creare un dubbio interpretativo sulla reale configurazione del prodotto e sul suo utilizzo, e, di conseguenza, da consentire l'applicazione di aliquote daziarie non congruenti con la finalità dell'importazione di quel prodotto;
    gli oli vegetali e i loro sottoprodotti, ai fini dell'impiego nella produzione energetica, devono essere sottoposti a processi diversi dalla raffinazione, dunque non configurabili nella classificazione suindicata; in molti casi il processo al quale tali prodotti devono necessariamente essere sottoposti è quello di esterificazione, che ne modifica l'acidità ai fini dell'impiego: tuttavia, tale processo consiste nella semplice aggiunta di un 3 per cento di glicerina, prodotto non derivato dal petrolio e che non consente in alcun modo un'equiparazione del prodotto finale ad un olio minerale o combustibile fossile e – dunque – non giustifica la mancata inclusione nelle tariffazioni agevolate;
    alle evidenze suindicate si aggiungono ulteriori criticità in merito alla sussistenza stessa di dazi sulle importazioni italiane di oli vegetali destinati alla produzione energetica: infatti, l'attuale disciplina sembra non essere in linea con le esigenze economiche e produttive dell'intero comparto in Italia, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento del dazio su un prodotto, la cui produzione non è riscontrabile nel mercato interno, risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla finalità originaria del sistema daziario, che – nel caso di specie – si configurerebbe come un ostacolo;
    appare opportuno evidenziare come la strutturazione del comparto energetico di produzione da oli vegetali in Italia si fondi su una consistente importazione delle succitate risorse dall'estero, in virtù della oggettiva insufficienza delle colture oleaginose nazionali a sopperire al basilare sostentamento del comparto;
    sul versante della pressione fiscale italiana sulla materia prima, il decreto legislativo n. 504 del 1995 riconosce specifiche aliquote distinte per prodotti;
    per gli oli vegetali, utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia di attivazione, il decreto legislativo n. 26 del 2007, di attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995 hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa, limitata anche in questo caso agli oli classificati nei codici da NC 1507 a NC 1515, ossia gli oli non modificati chimicamente;
    la menzionata esenzione è nuovamente esclusa per gli oli vegetali delle voci NC 1516, 1517 e 1518, sottoposti a trasformazioni di natura diversa dalla raffinazione (quali idrogenazione, esterificazione, o altre); la previsione mette tuttavia in luce il fatto che i prodotti menzionati vengono di fatto trattati alla stregua di ogni altro prodotto energetico, dunque analogamente ai combustibili fossili e derivati del petrolio, benché la loro natura chimico fisica e il loro impatto ambientale sia sostanzialmente differente; Pag. 145
    appare opportuno evidenziare come, ai fini della classificazione di fonti rinnovabili per l'alimentazione di un impianto di produzione energetica e il conseguente accesso ai meccanismi incentivanti da parte del GSE, la trasformazione cui gli oli vegetali possono essere sottoposti debba essere inferiore al 5 per cento, lasciando quindi integro il 95 per cento del prodotto originario; nella maggior parte dei casi si tratta del già citato processo di esterificazione, compiuto tramite l'aggiunta di un di glicerina: con tale configurazione, il GSE riconosce questi prodotti come fonte rinnovabile, mentre lo Stato li sottopone ad accisa alla stregua di un olio minerale o combustibile fossile;
    la citata configurazione degli oli vegetali nelle previsioni tariffarie comuni che, di fatto, li equipara ad ogni altro prodotto energetico, appare ingiustificata e manifesta la mancanza di conoscenza della realtà operativa considerata, nonché dei processi che la contraddistinguono, oltre che una palese quanto rettificabile superficialità normativa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di natura normativa, finalizzata a rettificare, nel settore della produzione energetica da oli vegetali, il quadro suindicato, al fine di rendere coerenti le previsioni tariffarie doganali e fiscali sugli oli vegetali e loro sottoprodotti, con le specificità del settore, i limiti produttivi del Paese e le particolari tecniche di lavorazione delle materie prime;
   a valutare l'opportunità di avviare ogni opportuno ed utile confronto in sede europea volto ad apportare le rettifiche – di cui in premessa – al sistema di configurazione della merce ai fini del riconoscimento del dazio applicabile.
(8-00180) «Della Vedova, Bocchino, Di Biagio».

Pag. 146

ALLEGATO 7

Risoluzione n. 7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    a tutti è noto il dramma che le popolazioni dell'Emilia Romagna, ma anche di parte della Lombardia e del Veneto, stanno vivendo in questi giorni, a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 20 maggio fino al 29 maggio 2012;
    i sismologi sono al lavoro per tentare di ricostruire le cause che hanno generato due fenomeni così forti a distanza di così pochi giorni: la prima scossa del 20 maggio con una magnitudo 5,9 e la seconda, il 29 maggio, con magnitudo 5,8;
    al di là delle cause e del possibile ripetersi di ulteriori episodi, è ovviamente attuale il tema degli aiuti da portare alle popolazioni colpite: oltre alle vittime ed ai feriti, si calcolano in 14.000 gli sfollati che hanno perso la propria abitazione e i propri averi; oltre alle testimonianze di affetto e di vicinanza da parte delle autorità pubbliche, occorrono risorse economiche immediate per far fronte all'emergenza; il Consiglio dei Ministri si è riunito per assumere le prime delibere;
    oltre al necessario stanziamento di risorse fresche, è indispensabile intervenire sospendendo gli adempimenti ed i versamenti fiscali e previdenziali per le zone colpite dal dramma; ma bisogna andare oltre: sia le persone fisiche, sia i soggetti titolari di partite IVA avranno difficoltà a far fronte non solo alle scadenze tributarie e previdenziali, ma anche al pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti; occorre dunque che il Governo convochi ad un tavolo le banche e le istituzioni finanziarie, per introdurre una moratoria di almeno un anno dei debiti in favore delle popolazioni colpite, per ridare ossigeno e liberare le risorse necessarie a chi ha perso tutto, consentendogli di ripartire e di affrontare i costi di una dura ricostruzione; si ritiene che il sistema bancario possa permettersi, in una così grave circostanza, il differimento degli incassi, dando un concreto aiuto agli emiliani, così duramente colpiti;
    le risorse si possono trovare: non è necessario aumentare accise o introdurre nuove imposte; è sufficiente applicare concretamente, almeno in questa fase drammatica, i princìpi federalisti e consentire alle popolazioni colpite dal terremoto di utilizzare i propri soldi per finanziare la ricostruzione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per prevedere, per le popolazioni colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, il prolungamento, fino ad almeno un anno, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali;
   ad aprire nel brevissimo termine un tavolo di confronto con ABI per introdurre una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati.
(8-00179) «Fugatti, Rainieri, Alessandri, Polledri, Pini, Fava, Cavallotto, Bitonci, Bragantini, Callegari, Dal Lago, Dozzo, Dussin, Fabi, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lanzarin, Martini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani».