CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al n. 1), capoverso comma 1, dopo le parole «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,»;
   b) al n. 3), capoverso comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.».
1. 300. I Relatori.

  Al comma 1, lettera c), alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in fase di prima emergenza e in via transitoria».
0.1.301.1. Benamati, Bratti, Mariani, Braga.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), apportare le seguenti modifiche:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole da: «In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa,» fino a: «obbligatoriamente» con le seguenti: «In fase di prima emergenza e in via transitoria, nell'attesa della predetta riduzione delle voci di spesa fino a concorrenza dell'integrale reintegro, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente»;
   b) dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui, entro 12 mesi dagli eventi di cui all'articolo 2, non sia stato possibile effettuare il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge, il Governo presenta una propria relazione al Parlamento dando conto delle cause che ne hanno impedito la riduzione.»
1. 301. I Relatori.

Pag. 19

ALLEGATO 2

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
   «3. Attività e compiti di protezione civile.

  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
  3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allenamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».
1. 13. (Nuova formulazione) Amici, Giovanelli, Naccarato.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis). Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

  1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 per allertare ed attivare il Servizio Nazionale Pag. 20di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e successive modificazioni, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3-ter.
(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze).

  1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono devoluti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.
  2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello sviluppo economico a titolo di pagamento dei diritti e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1, non potranno comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle Regioni che le abbiano corrisposte.
  3. Le frequenze attribuite alla regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio sono riportate nell'elenco allegato alla presente legge.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni si riserva, in base al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea ed internazionale di apportare eventuali modificazioni all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato citato, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale.

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27


1. 14. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Amici, Bordo, Bressa, D’Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco, Vassallo, Zaccaria. Pag. 28

  Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: sessanta con le seguenti: novanta, e le parole: quaranta con le parole: sessanta.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), punto 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: ventesimo, con le parole: trentesimo.
1. 28. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.
1. 39. (Nuova formulazione) Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Al comma 1, lettera c, punto 4, secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: verificazione con verifica;
   b) sopprimere le parole: per i conseguenti provvedimenti.
1. 48. Vassallo.

  Al comma 1, lettera c), punto 7, capoverso 4-bis aggiungere in fine le seguenti parole: nel limite del parametro massimo costituito dal settanta per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della corte di cassazione.
1. 53. Vassallo.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le parole: non prorogabile.
1. 60. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le seguenti: e per i soli interventi connessi all'evento.
1. 61. (Nuova formulazione) Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere il seguente punto:
  4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di Protezione Civile inerenti le attività di Previsione, di Prevenzione, di Mitigazione del Rischio e di Pianificazione di emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo di protezione Civile.
1. 50. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), n. 8.1), sostituire le parole: il quarto periodo con le seguenti: il quinto periodo.
1. 63. Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro.

  Al comma 1, lettera c), punto 8, capoverso 8.1, dopo le parole: al Dipartimento della protezione civile aggiungere: alle competenti commissioni parlamentari.
1. 64. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Pag. 29

  Al comma 1, lettera c), punto 8, capoverso 8.1, aggiungere dopo le parole: Ministero dell'interno. le seguenti: I rendiconti sono altresì pubblicati on line sul sito della protezione civile.
1. 65. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: in fase di prima emergenza e in via transitoria.
0. 1. 301. 1. Benamati, Bratti, Mariani, Braga.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), apportare le seguenti modifiche:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole da: In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, fino a: obbligatoriamente con le seguenti: Nell'attesa della predetta riduzione delle voci di spesa fino a concorrenza dell'integrale reintegro, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente;
   b) dopo il quinto periodo inserire il seguente: Nel caso in cui, entro 12 mesi dagli eventi di cui all'articolo 2, non sia stato possibile effettuare il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge, il Governo presenta una propria relazione al Parlamento dando conto delle cause che ne hanno impedito la riduzione.
1. 30. (Nuova formulazione) I relatori.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente:
  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) assume, coordinandosi col Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;».
1. 95. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Al comma 1, lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  “ 3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Piano di Emergenza Comunale» previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.”
  3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti.»
1. 101. Ginoble.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20.
(Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze del protezione civile).
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di Pag. 30entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.
  2. Il sistema è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
   2-bis. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.».
1. 102. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  « 1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultino effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'applicazione del comma 8-ter, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
  8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 8-bis, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 8-quater.
  8-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
1. 104. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
1. 110. Lo Moro, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Presti, Lussana.

  Al comma 1, lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al n. 1), capoverso comma 1, dopo le parole: «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,»;
   b) al n. 3), capoverso comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle, regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile».
1. 300. I Relatori.