CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012». (Atto n. 467).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012» (atto n. 467);
   considerato che l'esame del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca rappresenta l'unica occasione che ha annualmente la Commissione per esaminare l'andamento della ricerca pubblica effettuata dagli enti vigilati dal Ministero;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. venga riconosciuta all'INGV la somma di euro 1,5 milioni, poiché il decreto ministeriale 28 novembre 2011, all'articolo 13, non esclude tale somma dal computo;
   2. si confermi, considerata l'eccellenza dell'attività di ricerca svolta dal consorzio Biogem nel campo della genetica, la destinazione di 1,5 milioni di euro alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli con questa finalità, eventualmente utilizzando una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;
   3. considerato che l'elevata qualità scientifica dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) rischia di essere pericolosamente bloccata a seguito di problemi finanziari dovuti a un pesante pregresso, si assicuri all'ente un congruo aumento della quota del FOE già a partire dal 2012, anche in questo caso utilizzando eventualmente una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;
   4. a partire dal prossimo anno, osservi il Governo puntualmente il dettato dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, secondo cui il riparto annuale del FOE deve contenere l'indicazione delle assegnazioni previste per i due anni successivi;
   5. venga annualmente trasmesso alle Camere per il parere il decreto di riparto dei fondi destinati alla premialità;
   6. nei futuri riparti venga strutturato un capitolo introduttivo che in particolare individui la progressione di integrazione delle attività di ricerca italiane con quelle europee e la efficacia della politica di ricerca del Paese di supporto all'attività industriale;
   7. si sopprimano, all'articolo 5, lettera c), primo punto, le parole da «e per il 50 per cento», fino alla fine della voce, in quanto, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla nota illustrativa, all'importo di euro 285.890, corrispondente al 50 per cento della quota destinata all'Agenzia Fusion For Energy (F4E), è dedicato il secondo punto della medesima lettera c);
   8) si corregga, all'articolo 8, il nome dell'associazione europea «EURAMET Pag. 250e.V.» e all'articolo 15, le parole «secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente decreto» siano sostituite con le parole «come indicato nella premessa del presente decreto»;
   9) che il Governo proponga, nella prossima legge di stabilità, una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli Enti, evitando l'attuale frammentazione delle voci di finanziamento e ricollocando le singole attività di ricerca in adeguati profili normativi che ne assicurino la selezione, tramite criteri di valutazione scientifica;

  e le seguenti osservazioni:
   a) con riguardo all'articolo 16, si segnala che l'inclusione nella base di calcolo per l'ammontare dell'assegnazione ordinaria delle risorse relative alle assunzioni dei ricercatori, nonché di quelle specifiche per l'organico dell'INGV, determinerà nel 2013, solo per gli enti interessati, una quota di fatto inferiore al 95 per cento dell'assegnazione ordinaria 2012 e che, altresì, non è presente alcuna indicazione per il 2014 come, invece, previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998;
   b) con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità, nella premessa dello schema, di indicare che il riferimento corretto alla VII Commissione permanente della Camera dei deputati è «Cultura, scienza e istruzione»;
   c) nella stessa premessa, si valuti l'opportunità di fare riferimento in un solo passaggio al finanziamento di 10 milioni di euro destinati ad incremento della quota per i progetti premiali;
   d) si valuti l'opportunità, inoltre, che all'articolo 3, lett. d), primo punto, di correggere il nome del progetto in «NEXTDATA».

Pag. 251

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012». (Atto n. 467).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012» (atto n. 467);
   considerato che l'esame del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca rappresenta l'unica occasione che ha annualmente la Commissione per esaminare l'andamento della ricerca pubblica effettuata dagli enti vigilati dal Ministero;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. venga riconosciuta all'INGV una somma ulteriore di euro 1,5 milioni;
   2. si confermi, considerata l'eccellenza dell'attività di ricerca svolta dal consorzio Biogem nel campo della genetica, la destinazione di 1,5 milioni di euro alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli con questa finalità, eventualmente utilizzando una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;
   3. considerato che l'elevata qualità scientifica dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) rischia di essere pericolosamente bloccata a seguito di problemi finanziari dovuti a un pesante pregresso, si assicuri all'ente un congruo aumento della quota del FOE già a partire dal 2012, anche in questo caso utilizzando eventualmente una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;
   4. a partire dal prossimo anno, osservi il Governo puntualmente il dettato dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, secondo cui il riparto annuale del FOE deve contenere l'indicazione delle assegnazioni previste per i due anni successivi;
   5. venga annualmente trasmesso alle Camere per il parere il decreto di riparto dei fondi destinati alla premialità;
   6. nei futuri riparti venga strutturato un capitolo introduttivo che in particolare individui la progressione di integrazione delle attività di ricerca italiane con quelle europee e la efficacia della politica di ricerca del Paese di supporto all'attività industriale;
   7. si sopprimano, all'articolo 5, lettera c), primo punto, le parole da «e per il 50 per cento», fino alla fine della voce, in quanto, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla nota illustrativa, all'importo di euro 285.890, corrispondente al 50 per cento della quota destinata all'Agenzia Fusion For Energy (F4E), è dedicato il secondo punto della medesima lettera c);
   8) si corregga, all'articolo 8, il nome dell'associazione europea «EURAMET e.V.» e all'articolo 15, le parole «secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente Pag. 252decreto» siano sostituite con le parole «come indicato nella premessa del presente decreto»;
   9) che il Governo proponga, nella prossima legge di stabilità, una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli Enti, evitando l'attuale frammentazione delle voci di finanziamento e ricollocando le singole attività di ricerca in adeguati profili normativi che ne assicurino la selezione, tramite criteri di valutazione scientifica;

  e le seguenti osservazioni:
   e) con riguardo all'articolo 16, si segnala che l'inclusione nella base di calcolo per l'ammontare dell'assegnazione ordinaria delle risorse relative alle assunzioni dei ricercatori, nonché di quelle specifiche per l'organico dell'INGV, determinerà nel 2013, solo per gli enti interessati, una quota di fatto inferiore al 95 per cento dell'assegnazione ordinaria 2012 e che, altresì, non è presente alcuna indicazione per il 2014 come, invece, previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998;
   f) con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità, nella premessa dello schema, di indicare che il riferimento corretto alla VII Commissione permanente della Camera dei deputati è «Cultura, scienza e istruzione»;
   g) nella stessa premessa, si valuti l'opportunità di fare riferimento in un solo passaggio al finanziamento di 10 milioni di euro destinati ad incremento della quota per i progetti premiali;
   h) si valuti l'opportunità, inoltre, che all'articolo 3, lett. d), primo punto, di correggere il nome del progetto in «NEXTDATA».

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ALLEGATO 3

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
1.1. Zeller, Brugger, Nicco, Giulietti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
1.2. Enzo Carra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.
1.1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Nicco, Giulietti.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione».
1.2. (Nuova formulazione) Enzo Carra.

(Approvato)