CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 maggio 2012
659.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06247 De Pasquale: Sulla difficoltà delle scuole a reperire le risorse finanziarie per l'indennità di reggenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante sollecita l'assunzione di iniziative finalizzate a reperire risorse finanziarie per il pagamento delle indennità di reggenza e di funzioni superiori ai docenti collaboratori del dirigente scolastico. Ciò nella considerazione che su tali collaboratori ricade il carico delle numerose scuole affidate in reggenza nel corrente anno scolastico in ragione della carenza di dirigenti e di quelle che lo saranno nei prossimi anni nei casi in cui non vengano raggiunti i parametri stabiliti dall'articolo 19, comma 5, del decreto- legge n. 98 del 2011 (come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011) per l'assegnazione del capo di istituto.
  Nel ricordare che sono in corso di ultimazione le procedure del concorso a 2.386 posti di dirigente scolastico, si ricorda anzitutto che l'articolo 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, disciplina l'istituto dei collaboratori del dirigente scolastico indicando che questi ultimi (nel numero di due unità) sono retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive di cui all'articolo 88, comma 2, del medesimo contratto collettivo.
  Come è noto, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non esistono risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle appena descritte da destinare alle finalità in esame.
  Per quanto riguarda la concessione dell'esonero o semiesonero a favore dei docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, giova ricordare che tale istituto è disciplinato dall'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico delle norme in materia di istruzione), come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge n. 350 del 2003.
  Il comma 4 del suddetto articolo è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011; conseguentemente, l'esonero e il semiesonero possono essere concessi nei soli casi previsti dai commi 2 e 3 che non contemplano le scuole con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate in quanto gli istituti medesimi vengono a tal fine considerati come entità uniche.
  La predetta modifica rientra in un contesto di misure intese a conseguire una razionalizzazione e una riduzione della spesa pubblica; conseguentemente un nuovo intervento sulla stessa deve necessariamente essere oggetto di apposita previsione normativa, previa valutazione dei relativi effetti sul bilancio dello Stato.

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ALLEGATO 2

5-06290 Scalera: Iniziative per l'area archeologica di Pompei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Scalera e di altri cofirmatari, con la quale, nel richiedere notizie in merito all'avvenuto distacco dell'intonaco nella domus della Venere in Conchiglia, si richiedono aggiornamenti in merito alle iniziative di Governo al riguardo.
  Come già riferito dal Ministro Ornaghi in Aula Camera il 4 aprile scorso, ribadisco che il Governo sta concretamente operando per Pompei.
  Procedo ad illustrare le azioni poste in essere e le prossime tappe degli interventi.
  In primo luogo devo ribadire quanto già illustrato in precedenti sedute di sindacato ispettivo in merito ai recenti danni verificatisi alla domus della Venere in Conchiglia in via dell'Abbondanza ed al Tempio di Giove. Si tratta di problemi comuni, purtroppo, agli edifici privi di copertura ed esposti agli effetti climatici. Ad essi si è posto rimedio con le azioni di restauro e, per gli interventi di urgenza, con operazioni immediate e localizzate di messa in sicurezza.
  Lo stesso Ministro Ornaghi ha parlato del progetto complessivo messo in campo in attuazione del decreto-legge n. 34 del 2011. Riassumo brevemente i punti fondamentali:
   1) la riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati;
   2) la messa in sicurezza delle insulae;
   3) il consolidamento e restauro delle murature;
   4) il consolidamento e restauro delle superfici decorate;
   5) la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili;
   6) il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

  Tale progetto trae origine dalla mozione approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 13 dicembre 2010, che propone «[omissis] Pertanto il Consiglio superiore ritiene auspicabile che le Soprintendenze archeologiche, a partire da quelle di Roma e Pompei si dotino di strumenti metodologici operativi che consentano di arrivare alla formazione di un piano di manutenzione preventiva e programmata.
  A tal fine si individuano i punti essenziali di questo percorso:
   1) definizione del quadro delle conoscenze, attraverso la raccolta e la registrazione in un unico sistema informativo (che in prima istanza non significa necessariamente sistema informatico) di tutti i dati conoscitivi del sito archeologico (identificazione e consistenza dei manufatti rilievi – possibilmente tridimensionali – studi, esiti di analisi, documentazione archivistica interventi pregressi);
   2) all'interno del quadro delle conoscenze assume una rilevanza speciale la questione del rilievo tridimensionale, particolarmente utile a Pompei e nei siti vesuviani, per la presenza di murature complesse in elevato e per l'apparato decorativo fisso sovente conservato, onde Pag. 52poter rilevare in modo analiticamente definito i diversi tipi di fragilità, le tecniche edilizie e i rapporti stratigrafici;
   3) individuazione di procedure per l'esecuzione di visite ispettive periodiche volte ad individuare e registrare nei rilievi le situazioni di rischio o i fenomeni di incremento della vulnerabilità;
   4) definizione di analisi speditive di valutazione del rischio, a scala territoriale, seconda le metodologie messe a punto nell'ambito dell'attività svolta sull'area archeologica centrale di Roma;
   5) individuazione delle priorità sulla base delle quali procedere alla formulazione del programma dei lavori pubblici;
   6) obbligo di redigere i piani di manutenzione preventiva e programmata specifici per ogni manufatto;
   7) incremento delle risorse umane, potenziando il personale tecnico-scientifico e le maestranze specializzate adibite all'operatività della manutenzione continua e preventiva.

  Il coinvolgimento istituzionale delle università italiane e straniere nel nuovo progetto Pompei è da vedersi con favore».

  Il progetto è sostenuto e accompagnato da un rigoroso piano di studio scientifico e tecnico, con il rilievo e la restituzione tridimensionale, finalizzato alle diagnosi, all'approfondimento della conoscenza scientifica e al necessario orientamento delle scelte operative.
  Per gestire il «Grande Progetto Pompei», e quindi le ingenti risorse ad esso dedicate, con il massimo della trasparenza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché nel più totale rispetto della legalità, era indispensabile il rafforzamento del processo di vigilanza sugli appalti pubblici e sulla realizzazione degli interventi.
  Il Ministero per i beni e le attività culturali è stato parte attiva nella definizione di tale processo di rafforzamento e ne costituisce componente essenziale. L'intesa interistituzionale per Pompei, sottoscritta dal Ministro il 20 gennaio scorso con i Ministri Barca, Cancellieri, Profumo e con l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici persegue, appunto, l'obiettivo di garantire legalità e trasparenza nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea (che ammontano, come precisato dall'Onorevole interrogante, in 105 milioni di euro).
  In tale intesa si prevede la costituzione di un «Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei», di cui fanno parte il prefetto Guida, che lo coordina, il Soprintendente di Napoli e Pompei, il prefetto di Napoli, nonché il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, designato in rappresentanza del Ministero quale esperto per la sicurezza del patrimonio culturale e, infine, un rappresentante del Ministro per lo sviluppo e la coesione.
  Inoltre, sempre per rafforzare il controllo sulla legalità, il 5 aprile a Napoli, presso la Prefettura, è stato firmato il «Protocollo di legalità» tra il Soprintendente di Napoli e Pompei e il prefetto di Napoli, alla presenza del Presidente del Consiglio e dei Ministri Barca e Cancellieri.
  Per quanto riguarda le iniziative del Governo si elencano di seguito le attività di prossima realizzazione:
   indizione di gare pubbliche, con modalità telematiche a garanzia di trasparenza, integrità e maggiore celerità;
   attuazione di interventi coerenti con le scelte tecnico-scientifiche e con le priorità della sicurezza del patrimonio, secondo il programma scientifico approvato dal Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici;
   rispetto di un calendario rigoroso di attività, che, oltre ai bandi ed ai sondaggi preliminari già realizzati, prevede entro il 31 luglio 2012 bandi per la messa in sicurezza di altre tre Regiones e bando per il consolidamento e il restauro delle murature e degli apparati decorativi, e l'apertura al pubblico di almeno una domus lungo il percorso di visita, al momento Pag. 53chiusa; entro il 31 dicembre 2012 bandi per la messa in sicurezza delle altre cinque Regiones (in tutto sono nove). Il progetto si concluderà auspicabilmente a fine 2015;
   pubblicazione di un elenco di ulteriori interventi da finanziare mediante sponsor privati, in applicazione della procedura semplificata prevista dal decreto- legge n. 34 del 2011 su Pompei, in modo da valorizzare l'apporto, anche economico, dei privati;
   avvio di un dibattito aperto a tutti gli interessati, sul plano scientifico-disciplinare e sul piano degli impatti economico-sociali. È la filosofia dell’open project, anche questa assai apprezzata in ambito UE.

  È questo il Grande Progetto Pompei che, come ricordato, è stato presentato alla stampa, nella sede della Prefettura di Napoli, il 5 aprile scorso, alla presenza del Presidente del Consiglio e dei Ministri Barca e Cancellieri.

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ALLEGATO 3

5-06478 Siragusa: Sulla circolare Miur recante «dottorato di ricerca e problematiche connesse».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede venga modificata la circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 nella parte in cui riconosce al personale docente a tempo determinato ammesso alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca il diritto ad usufruire del congedo straordinario per la durata del corso ai fini giuridici (riconoscimento del servizio prestato) ma non anche economici (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
  In merito si rappresenta che l'articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola prevede che al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal medesimo contratto per il personale a tempo indeterminato.
  In base alla descritta disposizione, la circolare n. 15 del 2011 ha esteso anche al personale a tempo determinato l'applicazione delle norme riguardanti i congedi per la frequenza ai dottorati di ricerca e ha precisato che sono salvaguardati gli effetti giuridici derivanti dalla stipula dei contratti a tempo determinato che, come noto, sono riferiti al riconoscimento degli anni di servizio e dei relativi punteggi per l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento.
  Con la predetta circolare si è anche precisato che il personale a tempo determinato non può conservare il trattamento economico durante la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
  Tale scelta risulta giustificata dal fatto che il mantenimento del trattamento economico a favore dei docenti che frequentano i corsi di dottorato presuppone un rapporto di lavoro a tempo indeterminato considerato quanto dispone l'ultimo periodo dell'articolo 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001 secondo il quale «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti».

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ALLEGATO 4

5-06532 Pedoto: Sul blocco dei bandi di ammissione alle scuole di specializzazione universitarie per biologi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante rileva la mancata emissione da parte di alcuni atenei dei bandi di concorso per l'ammissione di laureati non medici alle scuole di specializzazione e chiede se il Ministero non ritenga opportuno intervenire con urgenza chiarendo che i biologi possono liberamente accedere ai concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione per le quali è consentita la loro partecipazione.
  Preliminarmente si rappresenta che il Ministero, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, procede annualmente all'assegnazione, con proprio decreto, dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione mediche; contestualmente il Ministero stesso invita le università ad avviare le procedure concorsuali per l'ammissione dei laureati non medici ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti delle relative scuole di specializzazione.
  Ciò premesso si rappresenta che gli specializzandi non medici hanno iniziato a inviare atti di diffida con i quali lamentano la disparità di trattamento rispetto ai medici quanto alla corresponsione del trattamento economico durante il corso di specializzazione.
  In merito si precisa altresì che in ogni caso la scelta di bandire o meno dei posti per l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica da parte dei laureati non medici resta nella completa autonomia di ciascun ateneo o raggruppamento di atenei in caso di sedi aggregate.
  Per completezza di informazione si ricorda che riguardo al trattamento economico degli specializzandi medici è in atto un rilevante contenzioso di natura seriale, relativo alla corresponsione delle borse di studio, determinatosi per effetto del tardivo recepimento, con il decreto legislativo n. 257 del 1991, della Direttiva n. 82/76 CEE, a cui si è aggiunto anche il filone relativo all'attuazione del contratto di formazione specialistica, previsto dalla Direttiva n. 93/16 CEE, a sua volta recepita dal decreto legislativo n. 368 del 1999.
  Tale contenzioso, che coinvolge, oltre al Ministero, anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, spesso riguarda anche diverse Università destinatarie di atti esecutivi e pignoramenti per il pagamento delle borse di studio.

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ALLEGATO 5

5-06560 Naccarato: Sulla gestione dell'Istituto tecnico industriale statale «Guglielmo Marconi» di Padova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sulla situazione dell'Istituto tecnico industriale statale «Guglielmo Marconi» di Padova, oggetto dell'atto parlamentare oggi in discussione, è stato interpellato il Direttore scolastico regionale per il Veneto il quale ha fatto presente che in data 15 dicembre 2009 l'ufficio scolastico ha disposto un accertamento ispettivo presso la suddetta scuola, volto a verificare la situazione esistente in riferimento ai rapporti tra le diverse componenti scolastiche e ad accertare eventuali irregolarità nella gestione.
  In data 28 luglio 2011 il dirigente tecnico cui era stato affidato l'incarico ha depositato la relazione ispettiva dalla quale sono emerse diverse irregolarità imputabili alla dirigente scolastica.
  Avuto riguardo alle risultanze ispettive, in data 1o settembre 2011 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti della predetta dirigente che si è concluso il 28 ottobre 2011 con l'irrogazione della sospensione dal servizio e della retribuzione per giorni tre.
  L'ufficio scolastico regionale ha anche fatto presente che tra le infrazioni accertate e sanzionate figurano anche quelle oggetto di esposto da parte di alcuni docenti dell'Istituto e riportate dalla stampa locale.
  La suddetta sanzione è stata successivamente impugnata dall'interessata davanti al Tribunale di Padova che, con ordinanza del 23 febbraio 2012, ha accolto la relativa istanza di sospensione dell'applicazione proposta ex articolo 700 del codice di procedura civile.
  Il direttore scolastico per il Veneto ha altresì ricordato che in data 11 maggio 2011 il Tribunale di Padova ha condannato il Ministero e l'istituto «Uselli Ruzza» a risarcire il danno cagionato a una docente che, in ragione del comportamento tenuto dalla predetta dirigente quando era in servizio presso quest'ultimo istituto, lamentava di essere stata impiegata in modo non proficuo.
  A fronte di tale pronuncia, l'Ufficio scolastico effettuava una denuncia alla procura regionale della Corte dei conti per danno erariale e costituiva in mora la dirigente interessata per la refusione delle somme già erogate dall'Istituto in ottemperanza alla suddetta pronuncia del Tribunale di Padova.
  Con nota del 23 gennaio 2012 la procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha comunicato l'avvenuta archiviazione della pratica.