CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

  ART. 1.
(Associazioni e fondazioni di previdenza).

  1. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati «enti», sono enti senza scopo di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, hanno personalità giuridica di diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
  2. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli “enti nazionali di previdenza e assistenza sociale”, di cui al citato elenco 1 allegato alla presente legge, ai fini statistici si provvede alla redazione di due distinte sezioni nell'ambito dell'elenco medesimo: la prima riservata agli “enti pubblici”, ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli “altri enti di previdenza e assistenza”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

ART. 2.
(Regolamenti).

  1. Gli enti provvedono, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, ad adottare appositi regolamenti riguardanti i seguenti oggetti:
   a) le modalità di attuazione dello statuto;
   b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni;
   c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi;
   d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a cinque, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;
   e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti;
   f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;
   g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione;
   h) la disciplina dei casi di conflitto di interessi;Pag. 147
   i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sentiti gli enti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. I regolamenti di cui al comma 1 nonché quelli adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza.
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di adottare i regolamenti di cui al citato comma 1 del presente articolo.

ART. 3.
(Vigilanza).

  1. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione del Governo, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze provvedono, in relazione alle rispettive amministrazioni, con propri decreti, all'istituzione di apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza degli enti. Con i medesimi decreti sono disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei Ministeri interessati.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il procedimento di approvazione deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera a) del comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2. Decorsi inutilmente tali termini ogni atto relativo diventa esecutivo. Entro gli stessi termini sono formulati eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione».

ART. 4.
(Sostenibilità finanziaria).

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sentiti gli enti interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate. Allo scopo di dare uniformità e trasparenza alle diverse gestioni, il decreto di cui al comma 1 si attiene ai criteri per la predisposizione dei bilanci tecnici, riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni, di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre Pag. 1482011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 5 del presente articolo.
  3. In relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.
  4. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti legislativi adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive, rendimenti netti dei patrimoni e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni; ai fini dell'equilibrio, in casi eccezionali, previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, possono essere calcolati anche i patrimoni, nella misura massima del 50 per cento del loro valore complessivo. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di cui al periodo precedente, gli stessi enti e forme gestorie provvedono all'aggiornamento sistematico dei coefficienti di trasformazione rispetto all'evoluzione delle aspettative di vita, tenendo conto della specificità della popolazione iscritta a ciascuna gestione. Le delibere adottate ai sensi del presente comma sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:
   a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, fermo restando che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, erogata dagli enti e dalle forme gestorie di cui al presente comma, dovrà in ogni caso essere calcolata secondo il sistema contributivo;
   b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento».

ART. 5.
(Fiscalità).

  1. Agli enti si applica il regime tributario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2. Agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza Pag. 149gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni, è riconosciuto un trattamento fiscale di miglior favore.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Istituzione di un fondo di garanzia).

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, anche a seguito dell'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2-bis, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili»;
   b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Fondo di garanzia). – 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria delle associazioni e delle fondazioni nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti di cui all'articolo 1, con personalità giuridica e con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. I singoli enti riservano una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte degli enti di cui all'articolo 1, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.
  4. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. Gli interventi di garanzia del fondo di cui al comma 1 sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

ART. 7.
(Modifica all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accorpamento degli enti).

  1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:
  «36. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali, Pag. 150purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria, alle condizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono aderire al Fondo intercategoriale istituito dal medesimo decreto legislativo n. 103 del 1996.
  36-bis. Gli accorpamenti di cui al comma 36 possono avere luogo anche sotto forma di consorzi tra enti, finalizzati a diversificare il rischio demografico ed economico al quale le singole associazioni o fondazioni sono soggette e di sfruttare le economie di scala nella gestione amministrativa. Ove gli accorpamenti consentano la riduzione dei costi di gestione e liberino risorse da impiegare per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma 36 sono esenti da imposte e da tasse, secondo modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono in particolare individuati gli atti esentabili e i criteri per assicurare che l'esenzione abbia luogo a fronte di effettive riduzioni dei costi di gestione».

ART. 8.
(Adeguatezza delle prestazioni).

  1. Al fine di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati gli enti possono adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso l'incremento dell'aliquota soggettiva e dell'aliquota integrativa, in armonia con quanto previsto dall'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della presente legge.
  2. La percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento, derivante dalla variazione di cui al comma 1, può essere utilizzata dagli enti per finalità previdenziali e assistenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, mantenendo, in ogni caso, separata, nell'ambito degli interventi redistributivi, la funzione di previdenza rispetto a quella di assistenza.
  3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 9.
(Previdenza complementare).

  1. Alle forme pensionistiche complementari istituite dagli enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono aderire i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti agli enti promotori.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10.
(Mutualità fra gli iscritti).

  1. Gli enti possono istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale, previa valutazione di congruità attuariale fra gli impegni di spesa derivanti e le risorse Pag. 151esplicitamente individuate e destinate alla copertura degli impegni stessi.
  2. I regolamenti che disciplinano le prestazioni di cui al comma 1 sono sottoposti ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 11.
(Massimale contributivo).

  1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di fissazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile non si applicano agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ART. 12.
(Componenti degli organi di indirizzo).

  1. Allo scopo di assicurare una maggiore economicità all'azione amministrativa degli enti, all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la parola: «mille», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «duemila».

ART. 13.
(Disposizioni finali).

  1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 13 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali e gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, esso può essere reso disponibile»;
   b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono stabilite le modalità con cui la medesima COVIP, mediante una sua sezione all'uopo costituita, riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la COVIP e l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  4. I compiti di vigilanza attribuiti con il presente decreto alla sezione della COVIP Pag. 152di cui al comma 2 sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza»;
   c) al comma 1 dell'articolo 16, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  «f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  2. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, altresì, agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

ART. 14.
(Coordinamento normativo. Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato a definire un testo unico compilativo delle disposizioni vigenti relative alle casse, agli istituti e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) recepimento delle disposizioni contenute nella presente legge;
   c) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
   e) riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei.

  3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, che deve Pag. 153essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.