CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 maggio 2012
656.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Atto n. 466).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (atto n. 466),
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), che ha delegato il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE, il cui termine di recepimento era fissato al 20 luglio 2011,
   rilevato altresì che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si evidenzia come la Commissione europea abbia avviato la procedura di infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell'Italia ed è in procinto di deferire l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia ai fini della dichiarazione dell'inadempimento agli obblighi di recepimento, nonché la condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 260 del TFUE,
   sottolineata pertanto l'esigenza di procedere al tempestivo recepimento della direttiva 2009/52/CE, nella sua interezza,
   evidenziata l'opportunità di prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con l'articolo 4, paragrafo 2, e con l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2009/52/CE, nonché con quanto evidenziato dalle Commissioni riunite I e II nel documento approvato il 26 novembre 2008 al termine dell'esame, nell'ambito della cosiddetta «fase ascendente», della medesima direttiva,
   rilevata altresì l'esigenza di prevedere, come già avvenuto in altri provvedimenti che introducono sanzioni più onerose nell'ordinamento (ad esempio norme penali, fiscali o di sicurezza sui luoghi di lavoro), una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati possono volontariamente adeguarsi evitando così le sanzioni più gravi, tanto più quanto si tratta delle persone fisiche di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia assicurato un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con le previsioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE, e con quanto Pag. 7evidenziato dalle Commissioni riunite I e II nel documento approvato il 26 novembre 2008;
   2) è necessario prevedere, compatibilmente con la disciplina comunitaria, una norma transitoria affinché i soggetti interessati – e, in particolare, i datori di lavoro persone fisiche nel caso di impiego a fini privati – possano adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, evitando così le sanzioni più gravi;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a:
    l'informativa sistematica in favore dei cittadini stranieri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE;
    le disposizioni in tema di subappalto di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/52/CE, anche alla luce dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
    la possibilità di agevolare le denunce ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva mediante l'ausilio di soggetto terzi quali le associazioni sindacali o i patronati;
   b) valuti il Governo l'opportunità di meglio bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura (sanzioni finanziarie ed altri provvedimenti di natura amministrativa);
   c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che le ipotesi di «sfruttamento lavorativo» non si esauriscano nelle previsioni dell'articolo 603-bis del codice penale, ma ricomprendano anche «gli altri casi in cui comunque si ravvisi un particolare sfruttamento lavorativo».