CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (C. 5076 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5076, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (Nuovo testo C. 121 Angeli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 121 Angeli, recante «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero»;
   ricordato, quanto al rispetto delle competenze, che con riferimento alla materia «università», su cui interviene il testo in esame, la Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 1998) ha evidenziato come con l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione venga a conferirsi una «funzione di cerniera», attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale «la scuola è aperta a tutti» (articolo 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» «di raggiungere i gradi più alti degli studi» (articolo 34, terzo comma). Da tale impostazione deriva pertanto che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del numerus clausus non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa;
   preso atto che l'articolo unico del nuovo testo dispone un incremento non superiore al 5 per cento dei posti programmati per l'accesso ai corsi universitari, da riservare ai cittadini italiani residenti all'estero, e a tal fine interviene sulle previsioni della legge n. 264 del 1999, introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 4 della stessa;
   rilevata peraltro l'esigenza di valutare se l'intervento normativo sia da riferire all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, che riguarda i contenuti della prova di accesso, ovvero non debba riguardare l'articolo 3 della medesima legge, che disciplina la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
   rilevata infine l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole «posti messi a concorso» con le seguenti «posti programmati» e le parole: «definiti e riconosciuti ai sensi della» con le seguenti: «di cui alla»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito se l'intervento normativo in oggetto debba Pag. 60essere riferito all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, che reca la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), anziché all'articolo 4 della medesima legge, come attualmente previsto, che riguarda le modalità ed i contenuti della prova di accesso;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole «posti messi a concorso» con le seguenti «posti programmati» e le parole: «definiti e riconosciuti ai sensi della» con le seguenti: «di cui alla».

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abb., recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   tenuto conto del parere già espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 17 aprile 2012 e delle modifiche successivamente apportate dalla Commissione di merito al testo unificato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1172 Santelli, recante «Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica»;
   tenuto conto che numerose disposizioni del testo riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza veterinaria i quali, anche in relazione ai criteri definiti dalla Corte costituzionale (in particolare nella sentenza n. 222 del 2003) rientrano, in via prevalente, nella materia della «tutela della salute», oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che le disposizioni concernenti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione sembrano, a loro volta, afferire anche alla materia del «governo del territorio», anch'essa oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   evidenziato che alcune disposizioni sono altresì riferibili alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e s), della Costituzione;
   ricordato in particolare, con riferimento alle disposizioni del provvedimento riconducibili agli ambiti di legislazione concorrente «tutela della salute» e «governo del territorio», che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell'intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003 ex plurimis);
   tenuto conto, al riguardo, che il testo prevede l'obbligo d'intesa in sede di Conferenza unificata all'articolo 10 (canili e gattili sanitari) e all'articolo 11 (rifugi);
   evidenziata quindi l'opportunità di prevedere – nelle disposizioni che rientrano tra gli ambiti materiali di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni – procedure di intesa analoghe a quanto stabilito in altra parti del testo, con particolare riguardo agli articoli 15 (compiti dei comuni), 16 (nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione), 20 (fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione), 22 (cimiteri Pag. 63per animali d'affezione) e 33 (programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   agli articoli 15 (compiti dei comuni), 16 (nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione), 20 (fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione), 22 (cimiteri per animali d'affezione) e 33 (programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo) è necessario prevedere, trattandosi di materie che rientrano negli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, procedure di intesa con le regioni, analogamente a quanto stabilito in altre parti del testo.

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ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie (Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4790 Fluvi e abbinate, recante «Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie»;
   considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (C. 5058, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riservano le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato altresì che, in materia di repressione penale della corruzione, è all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in sede referente, il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottato, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari (Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1777 Di Pietro e abbinate, recante «Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva la materia «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 27.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 170.000 per l'anno 2013 ed in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27. 200. I relatori.

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ALLEGATO 9

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 33.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2013 ed in euro 4.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33. 200. I relatori.

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ALLEGATO 10

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: partiti politici, aggiungere le seguenti: e movimenti politici.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: partiti politici o: partito, aggiungere le seguenti: e movimenti politici o: e movimento politico.
1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
  2. A tal fine i partiti politici:
   a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
   b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
   c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

  3. Nei limiti stabiliti dalla legge, i partiti ricevono rimborsi pubblici per le loro spese elettorali, nonché contributi privati fiscalmente agevolati e contributi pubblici commisurati a una quota di quelli privati per lo svolgimento delle altre attività indicate dal presente articolo.
  4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
2. 1. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con metodo Pag. 70democratico a determinare la politica nazionale.
  2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. 2. Maurizio Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, liberamente formate da cittadini che, in modo permanente, o comunque per un periodo prolungato, intendono concorrere a determinare la politica nazionale, praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.
  2. Un'associazione perde lo status giuridico di partito politico qualora non abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento nazionale, per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo o per un Consiglio Regionale.
2. 4. Vassallo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti dei Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.
2. 16. Favia, Donadi.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: determinare aggiungere la seguente: con metodo democratico.
2. 5. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: politica nazionale aggiungere le seguenti: e locale.
2. 6. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: e legislativa in ambito nazionale e internazionale.
2. 7. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la parità di genere, l'accesso dei giovani.
2. 8. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: organizzando con la seguente: promuovendo.
2. 9. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

Pag. 71

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: affinché siano.
2. 10. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  Al comma 1 sopprimere la lettera e).
2. 11. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: partecipando con le seguenti: organizzando la partecipazione alla vita politica.
2. 12. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle province,.
2. 13. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, aggiungere infine, la seguente lettera:
   f) favorendo il dibattito pubblico attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.
2. 14. Mantini, Tassone, Libè.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  2. Ai partiti possono aderire le persone fisiche e, in qualità di sostenitori, le associazioni senza scopo di lucro.
2. 15. Mantini, Tassone, Libè.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Statuto dei partiti politici).

  1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
   b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;
   e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;
   f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;
   g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
   h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
   i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le Pag. 72procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;
   n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;
   p) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;
   q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   t) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  4. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
  5. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
  6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
  7. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
3. 1. Vassallo.

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  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, da istituire con la legge in materia di contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e di misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
  1-bis. La Commissione di cui al comma 1, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione di cui al comma 1 invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione di cui al comma 1 secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.
3. 48. Calderisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'Interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. 2. Maurizio Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. 49. Favia, Donadi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono trasmessi, fino alla fine del periodo.
3. 3. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.
3. 4. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Pag. 74

  Al comma 2 premettere il seguente periodo:
  Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei principi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
3. 50. Favia, Donadi.

  Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, con le seguenti: , la durata degli incarichi e le relative deroghe.
3. 5. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

  Al comma 2 lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: , che sono conferiti a tempo determinato.
3. 6. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclusione di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.
3. 7. Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.
3. 8. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: all'anagrafe degli iscritti aggiungere le seguenti: la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto.
3. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: della trasparenza e.
3. 10. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine il seguente periodo: Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia.
3. 11. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;.
3. 12. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3. 13. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Pag. 75

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;.
3. 14. Maurizio Turco.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: presenza delle, aggiungere la seguente: eventuali.
3. 15. Meroni, Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere infine le parole seguenti: e le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini.
3. 16. Vassallo.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
3. 17. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: , assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.
3. 18. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 19. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole modalità di selezione aggiungere le seguenti: , anche attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti,.
3. 20. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera h) dopo le parole: le modalità di selezione aggiungere le seguenti: attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti.
3. 21. Vassallo.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole per i consigli regionali aggiungere le seguenti: , provinciali.
3. 22. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;
3. 23. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: il simbolo e la denominazione del, con le seguenti: i simboli e le denominazioni che identificano il.
3. 24. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

Pag. 76

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità con le quali, con le seguenti: le modalità e i requisiti con i quali.
3. 25. Pastore, Volpi, Vanalli, Pastore, Meroni.

  Al comma 2, lettera l) sostituire la parola interne con le seguenti: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
3. 26. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera l, aggiungere, in fine le parole: specificando se e in quali casi è previsto il voto segreto e come si organizza per garantirne l'effettiva segretezza.
3. 27. Maurizio Turco.

  Al comma 2, lettera l) aggiungere, infine, le seguenti parole: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
3. 28. Vassallo.

  Al comma 2 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

  Conseguentemente al comma 5 sopprimere le parole: , e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.
3. 29. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2 sostituire la lettera m) con le seguenti:
   m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. 30. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. 31. Vassallo.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
l'organo competente ad approvare il bilancio e il rendiconto di esercizio a livello nazionale e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria a livello nazionale, regionale e provinciale.
3. 32. Mantini, Tassone, Libè.

Pag. 77

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. 33. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
3. 34. Maurizio Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità sull'ammissione, la dimissione, la decadenza e l'eventuale espulsione degli iscritti.
3. 35. Maurizio Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità sull'organizzazione di eventuali elezioni primarie e le condizioni per la partecipazione e l'esclusione.
3. 36. Maurizio Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n)
la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.
3. 37. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche.
3. 38. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito.
3. 39. Vassallo.

  Al comma 3, comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   n) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito.
3. 40. Vassallo.

Pag. 78

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche.
3. 41. Vassallo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo statuto può altresì disciplinare le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione, anche prevedendo lo svolgimento di elezioni primarie.
3. 42. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.
3. 43. Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 5.
3. 44. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Allo statuto del partito o del movimento politico sono allegati, anche in forma grafica, i simboli e le denominazioni che li identificano, tali da non essere confondibili con altri già esistenti.
3. 45. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. 46. Vassallo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: che non possono comunque sostituire o impedire il ricorso alla magistratura ordinaria.
3. 47. Maurizio Turco.

  Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:
  «Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico per le spese elettorali per un periodo pari a tre anni. La disposizione precedente non si applica ed il contributo pubblico è corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti dei responsabili dei suddetti o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile».
3. 51. Favia, Donadi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «7-bis. È fatto obbligo ai partiti politici di tenere i seguenti libri sociali: il testo Pag. 79dello statuto, il registro degli iscritti, il registro del patrimonio».
3. 52. Favia, Donadi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «7-bis. Allo statuto e agli altri documenti prodotti dai partiti politici si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
3. 53. Favia, Donadi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Pari Trattamento).

  1. Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo stesso trattamento.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici che hanno presentato liste di candidati o, se del caso, candidature nei collegi uninominali e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.
3. 01. Maurizio Turco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Maurizio Turco.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Tassone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Elezioni primarie).

  1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.
4. 4. Mantini, Tassone, Libè.

  Al primo periodo, al comma 1, sostituire le parole da: delle proposte fino alla fine del periodo con le seguenti: dei candidati nelle assemblee rappresentative e, ove previste dall'ordinamento elettorale, delle figure Pag. 80di capo della lista o della coalizione di liste.
4. 5. Briguglio, Giorgio Conte.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: depositano un apposito regolamento inserire le seguenti: e comunicano i nomi dei componenti del collegio dei garanti di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.».
4. 6. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  «4. Alle elezioni primarie di un partito partecipano gli iscritti e coloro che abbiano ad esso devoluto, attraverso il meccanismo di cui ai commi successivi, il 5 per mille del proprio reddito tassabile.
  4-bis. Ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), può devolvere ad un partito politico il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il modello F24 ed il codice tributo per il versamento del suddetto contributo».
4. 12. Favia, Donadi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.
4. 7. Vassallo.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nello stesso giorno.
4. 8. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.».
4. 9. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Il regolamento di cui al comma i stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata Pag. 81ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito politico o della coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.
  6. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o per reati contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
  7. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.
  8. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
  9. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, in particolare agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.
  10. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.
  11. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.
  12. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.”
4. 10. Vassallo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Tutti i contributi pubblici riconosciuti ai partiti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui al presente articolo per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste le elezioni nell'ambito di collegi uninominali. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione del presente comma sono portati a copertura delle eventuali spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle elezioni primarie.
4. 11. Vassallo.

Pag. 82

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione e compiti della sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti).

  1. È istituita la sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
  2. La sezione provvede al controllo dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.
  3. I controlli e le sanzioni saranno comminate secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.
4. 01. Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1 Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetta i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
  2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio del partito politico corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  3. Nelle medesime forme di cui al comma precedente sono pubblicati lo statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, i nomi dei titolari delle cariche statutariamente previste di ambito nazionale e regionale, le scadenze dei successivi adempimenti statutari, il numero degli iscritti, le modalità per l'iscrizione al partito.
4. 02. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

  1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti che:
   a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
   c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti Pag. 83validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

  2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
4. 03. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicazione dello statuto).

  1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
  2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
  3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. 04. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Qualsiasi forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio di partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, dalla legislazione in materia, può essere erogata solo a partiti o movimenti politici costituiti e riconosciuti ai sensi della presente legge che, nelle più recenti consultazioni, hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un consiglio regionale.
4. 05. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

  1. I partiti politici beneficiano del contributo pari al 5 per mille del proprio reddito tassabile che ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), può devolvere ad un partito politico, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il modello F24 ed il codice tributo per il versamento del suddetto contributo.
  2. Coloro che hanno contribuito al finanziamento di un partito ai sensi del comma l possono partecipare alle elezioni primarie ove indette dal medesimo.
4. 06. Favia, Donadi.

Pag. 84

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Cessazione del partito politico).

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di un consiglio regionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per più di un mandato consecutivamente.
  2. Al momento della cessazione delle attività ovvero all'atto dello scioglimento del partito politico devono essere indicati uno o più soggetti aventi personalità giuridica senza fini di lucro a cui viene trasferito il patrimonio del partito. In mancanza di tale determinazione, il patrimonio è incamerato dallo Stato a riduzione del debito pubblico.
5. 1. Vassallo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo statuto del partito o movimento politico deve prevedere le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.
5. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: ivi fino alla fine del comma.
5. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Sopprimere il comma 2.
* 5. 4. Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 2.
* 5. 5. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Al comma 2, dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: nonché degli organi collegiali e monocratici degli enti locali e delle Regioni.
5. 6. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).

  1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo i del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.
  2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.
5. 0.1 Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Costituzione delle fondazioni politico culturali).

  1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.
  2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:
   a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;
   b) l'oggetto della fondazione;
   c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;
   d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;
   e) gli organi e le modalità di funzionamento.

  3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.
  4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.
  5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:
   a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;
   b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;
   c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;
   d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;
   e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

  6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. 02. Sposetti.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

  l. Decadono dai contributi pubblici a qualunque titolo erogati i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
   a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
   c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
   d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
   e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
   f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  2. 1 soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma, se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
   a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
5. 03. Favia, Donadi.