CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06389 Bellanova: Deroghe per il mantenimento dei previgenti requisiti di accesso alla pensione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Interrogante chiede di conoscere l'orientamento del Governo in merito alla eventualità di garantire anche ai lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivazione all'esodo entro il 4 dicembre 2011, ma il cui rapporto di lavoro si sia risolto o si risolva successivamente al 31 dicembre 2011, la possibilità di accedere alla pensione secondo la disciplina precedente all'entrata in vigore del c.d. decreto-legge Salva Italia.
  Ciò al fine di salvaguardare quei lavoratori che, per effetto della riforma previdenziale, rischiano di trovarsi senza stipendio e senza pensione.
  L'argomento, come a tutti noto, è all'attenzione del Governo nel suo complesso e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in particolare.
  Ricordo che gli obiettivi di rigore ed equità – che ispirano l'operato del Governo anche in materia previdenziale – hanno indotto dapprima lo stesso Governo e in seguito il Parlamento ad individuare, con l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» (successivamente integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini) alcune categorie di lavoratori che, in presenza di precisi requisiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, potessero essere salvaguardati dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla riforma.
  Appare evidente che tali scelte non hanno consentito di ricomprendere, tra queste categorie di lavoratori, anche quelli richiamati dall'Onorevole interrogante.
  In tal senso il Governo è consapevole che un'ulteriore e distinta platea di lavoratori, pur non direttamente interessata dalle attuali misure di salvaguardia, merita particolare attenzione in quanto nei prossimi anni dovrà ugualmente confrontarsi con gli effetti prodotti dalla riforma pensionistica recentemente adottata.
  Pertanto il Governo sta valutando la possibilità di adottare, anche a seguito di consultazioni con le Parti Sociali – ricordo che il primo incontro si è svolto mercoledì scorso –, misure aggiuntive volte a garantire tutela reddituale a tali lavoratori, le cui caratteristiche andranno attentamente definite anche in relazione alla maggiore o minore estensione dell'arco temporale che separa ciascuno di essi dal raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici anche al fine di garantire nel tempo l'equità e la sostenibilità della riforma pensionistica varata dal Governo.
  Mi auguro di aver tranquillizzato l'Onorevole interrogante e la Commissione in ordine alla ferma intenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Governo di valutare con la massima attenzione le risposte più appropriate che possono essere fornite in relazione a difficoltà personali e disagi di ordine sociale.

Pag. 54

ALLEGATO 2

5-06533 Gnecchi: Sulle circolari interpretative INPS in applicazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Gnecchi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla riforma pensionistica recentemente introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. decreto Salva Italia) che, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ha innalzato in via generale il requisito dell'età anagrafica. In particolare, si pone il dubbio se la riforma pensionistica dello scorso dicembre abbia determinato il superamento del regime delle deroghe alla vecchia disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
  Come è noto, infatti, il comma 3 dell'articolo 2 citato individua una platea di soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, a determinate condizioni, con 15 anni di contribuzione, anziché 20, al perfezionarsi del requisito anagrafico previsto dalla disposizione vigente.
  Rientrano in questa salvaguardia coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992 e soggetti – quali, ad esempio, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori agricoli, i pescatori che esercitano l'attività di pesca per proprio conto, alcuni lavoratori dello spettacolo, come cantanti ed attori – per i quali, in considerazione del carattere discontinuo delle attività lavorative che le contraddistingue, sussistono concrete difficoltà a raggiungere un periodo di contribuzione di 20 anni.
  La problematica sollevata dall'Onorevole Gnecchi è ben nota e può condurre a due soluzioni: secondo la prima, di carattere più rigoroso, il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 del c.d. decreto Salva Italia, avrebbe determinato il superamento del regime delle deroghe applicato alla previgente disciplina del pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992; secondo una diversa interpretazione, di carattere più elastico, la riforma operata dal decreto-legge n. 201 del 2011 non è idonea ad incidere sulle posizioni giuridiche maturate sulla base della previsione normativa del decreto legislativo 503 del 1992, peraltro, non espressamente abrogata.
  Pur non nascondendo che la tesi più rigorosa sembra trovare maggiori conferme nel dato normativo, ragioni di sensibilità sociale, unite alla consapevolezza della complessiva opinabilità giuridica della questione inducono comunque ad approfondire i risvolti tecnici della questione al fine eventuale di richiedere, con apposito atto di indirizzo, all'INPS di riconsiderare la posizione tecnica a suo tempo espressa.
  Posso, quindi, anticipare che nei prossimi giorni il Ministero da me rappresentato promuoverà un incontro al livello tecnico con le altre Amministrazioni interessate al fine di verificare se vi siano effettivi margini sotto il profilo tecnico/giuridico per aderire alla soluzione interpretativa indicata dall'Onorevole interrogante.

Pag. 55

ALLEGATO 3

5-06696 Paladini: Requisiti per il pensionamento di categorie di personale del comparto ferroviario.
5-06825 Damiano: Requisiti per il pensionamento di categorie di personale del comparto ferroviario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni parlamentari che passo ad illustrare vertono entrambe sul trattamento pensionistico del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato spa – pertanto, fornirò per esse una trattazione congiunta.
  Preliminarmente è opportuno ricordare che – in base alla disciplina previgente (articolo 165, comma 1, della legge n. 425 del 1958), i requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato spa erano distinti per profili professionali; più precisamente, tali requisiti erano fissati in 58, 60 o 62 anni di età – per il personale «viaggiante e di macchina» – ed in 65 o 66 anni di età – per il restante personale – mentre il requisito di anzianità di servizio era fissato, a seconda dell'attività svolta, in 25 o 30 anni.
  Com’è noto, l'articolo 24 del decreto- legge n. 201 del 2011 (c.d. «Salva Italia») – nel riformare il sistema pensionistico italiano – ha stabilito che – a decorrere dal 1o gennaio 2012 – i requisiti minimi per il conseguimento della pensione di vecchiaia vengano elevati a 66 anni – per gli uomini – e a 62 anni per le donne (con graduale incremento fino a 66 anni a decorrere dal 2018).
  In particolare, il comma 18 del predetto articolo – nell'estendere la nuova disciplina ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488 del 1999, ha escluso questi ultimi dalle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, dal medesimo comma previste.
  In definitiva il superamento delle situazioni evidenziate dagli onorevoli interroganti richiederebbe una modifica della normativa primaria recata dal decreto «Salva Italia».
  Occorre tuttavia rilevare che – qualora la prestazione di lavoro venga eseguita in orario notturno – tali lavoratori possono comunque usufruire dei benefici ai fini pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
  In siffatto contesto normativo, un accoglimento delle istanze sottese ai presenti atti parlamentari – volte ad estendere la normativa in materia di lavoro usurante anche al personale macchinista e viaggiante delle Ferrovie dello Stato – non può prescindere da un mirato intervento normativo – di rango primario – che comporterebbe l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale difficile quadro congiunturale.