CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)873 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.);
   rilevato che:
    il progetto EUROSUR, a cui l'Italia ha partecipato fin dalle prime fasi sperimentali, è diretto a migliorare la conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell'Unione europea e la capacità di reazione delle competenti autorità degli Stati membri nei confronti di situazioni di pericolo o di minacce alla sicurezza dell'UE;
    tale finalità sta assumendo un'importanza crescente in considerazione della frequenza che contraddistingue i tentativi di attraversamento irregolare delle esterne dell'Unione europea, la maggior parte dei quali rilevati alle frontiere esterne di Italia, Spagna, Grecia e Malta, nonché dei dati allarmanti relativi alla perdita di vite umane in mare;
    la situazione è resa ancora più grave dal fatto che le reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina molto spesso sono coinvolte anche nella tratta di esseri umani, nel traffico di sostanze stupefacenti, di materiale nucleare, e nel sostegno ai gruppi terroristici;
    l'Italia, insieme ad altri Stati membri particolarmente esposti alla pressione migratoria, ha in più occasioni raccomandato il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e con le istituzioni europee nella gestione delle frontiere esterne, sottolineando l'esigenza di una integrale attuazione dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, sulla base di una effettiva solidarietà nei confronti dei paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione irregolare e di una equa distribuzione degli oneri, anche finanziari che ne derivano;
    in questo quadro, il sistema EUROSUR dovrebbe consentire alle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e a FRONTEX una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti, attraverso un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 5 della proposta individua i compiti attribuiti ai Centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, stabilendo che essi provvedano allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne e con le autorità di contrasto competenti a livello nazionale, con gli altri Pag. 21centri nazionali di coordinamento e con l'agenzia FRONTEX e contribuiscano alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;
    l'articolo 12 stabilisce che FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, fermo restando che la stessa agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate;
  esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento;
   nel presupposto che:
    a) il Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, già istituito lo presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, sia in condizioni di svolgere le funzioni che la proposta affida ai centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza alle frontiere e che, in ogni caso, alle relative funzioni possa farsi fronte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, ivi comprese quelle che saranno messe a disposizione dalle istituzioni europee, ai sensi della proposta;
    b) sia chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 5, che fanno riferimento alla «gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personali», devono essere interpretate nel senso che si tratta delle risorse del centro nazionale e non anche di quelle delle diverse forze di polizia impegnate nei controlli;
    c) si chiarisca, con riferimento all'articolo 12, la cui formulazione appare rimettere alla discrezionalità dell'agenzia FRONTEX la possibilità di fornire o negare informazioni agli Stati membri, che tale facoltà non può essere esercitata in termini tali da penalizzare l'efficacia complessiva del sistema che si intende realizzare, qualora si tratti di informazioni nella disponibilità dell'agenzia che potrebbero risultare essenziali per sostenere la capacità di reazione dello Stato membro interessato, anche in considerazione del fatto che FRONTEX opera anche attraverso attrezzature messe a disposizioni dagli Stati membri.