CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Besana Group.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Barbato – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'installazione, presso lo stabilimento di San Gennaro Vesuviano della società Besana Group, di alcune telecamere e sulla conseguente presunta violazione dei diritti sindacali e della privacy dei lavoratori.
  Come è noto, la materia della videosorveglianza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'articolo 4, commi 1 e 2, dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
  La citata norma prevede che l'installazione di videocamere possa essere effettuata soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro; l'eventuale assenso dei lavoratori alla installazione non assume dunque, per le ragioni innanzi esposte, alcuna rilevanza.
  Per quanto concerne il profilo della tutela della privacy, si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due rilevanti provvedimenti generali sulla videosorveglianza con i quali sono state previste specifiche disposizioni in ordine all'utilizzo di telecamere, anche fittizie, ed alla loro collocazione in luoghi riservati ai lavoratori nonché sui limiti di utilizzo di tali sistemi di controllo.
  Per quanto riguarda lo specifico caso della società Besana, i competenti uffici del Ministero del lavoro hanno comunicato che, lo scorso 26 settembre, è stata effettuata una visita ispettiva a seguito di una richiesta di intervento per illegittimo uso di un impianto di videosorveglianza presso l'unità operativa di S. Gennaro Vesuviano.
  Dagli accertamenti compiuti è effettivamente emersa l'utilizzazione, in violazione del citato articolo 4, di un impianto di videosorveglianza; alla luce di ciò è stata impartita dagli ispettori una prescrizione mirante alla neutralizzazione del predetto impianto cui la società ha ottemperato ed è stata ammessa al pagamento di una sanzione pecuniaria.
  Si informa, inoltre, che delle predette violazioni è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Nola, con informativa della Direzione territoriale del lavoro di Napoli del 4 novembre scorso.
  Successivamente, in data 4 ottobre, la società in questione ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali un verbale di accordo per l'utilizzazione dell'impianto di videosorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale.
  Con riguardo, infine, alla asserita attuazione di comportamenti antisindacali, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori delinea un'efficace tutela agli articoli 8, 15 e 28.
  Nello specifico, l'articolo 28 prevede una particolare procedura di urgenza volta a consentire all'organo giurisdizionale di intervenire tempestivamente al fine di sanzionare eventuali casi di discriminazione sindacale, durante il rapporto di lavoro ed anche nella fase preassuntiva.

Pag. 240

ALLEGATO 2

5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la presente interrogazione l'Onorevole Schirru sollecita il Governo a considerare la possibilità di modificare l'articolo 12, comma 7-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.
  Il precedente Governo, con le modifiche normative innanzi citate, aveva ritenuto che l'introduzione di un onere di ricongiunzione rispondesse a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cosiddette «Gestioni sostitutive ed esclusive» (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
  Risultavano, pertanto, già essere a titolo oneroso, invece, tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle «Gestioni sostitutive ed esclusive». Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista della coerenza complessiva del sistema, nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.
  Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del FPLD.
  In proposito, vorrei sottolineare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale recentemente introdotta (di cui all'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto «salva Italia») ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituto alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Tale metodo garantisce infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.
  Da ultimo occorre considerare che l'onerosità della ricongiunzione appare corretta e razionale sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall'INPS in proposito, secondo le quali, l'eventuale reintroduzione del principio di Pag. 241gratuità della ricongiunzione, determinerebbe impegni finanziari insostenibili e troppo gravosi, pari a 378 milioni di euro per l'anno corrente, che aumenterebbero in misura costantemente crescente.
  Il Governo ritiene, per quanto detto, che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasta con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto cosiddetto salva Italia, e con i principi di giustizia intergenerazionale che l'hanno ispirato.
  Faccio tuttavia presente che il Governo e il Ministro del lavoro in particolare mantengono alta l'attenzione sul tema delle ricongiunzione che dovrebbe essere incluso tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'incontro che il Ministro Fornero avrà con CGIL, CISL, UIL e UGL proprio oggi alle 17.

Pag. 242

ALLEGATO 3

5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Santori – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione su presunte irregolarità riscontrate in relazione alle cooperative operanti per SDA Express Courier (SDA spa), società facente parte del gruppo Poste Italiane spa, divenuta nel tempo partner unico per la gestione distributiva, logistica e per la vendita a distanza.
  La predetta Società – che, allo stato, conta, su tutto il territorio nazionale, circa 1400 dipendenti e 87 centri operativi – avrebbe utilizzato, in qualità di addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo – come dipendenti o soci lavoratori – a cooperative spesso fittizie o comunque caratterizzate da brevi periodi di inattività.
  Per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali faccio presente quanto segue.
  Preliminarmente è opportuno precisare, in via generale, che la prevenzione e repressione del lavoro sommerso costituisce uno dei principali settori di intervento dei competenti uffici territoriali dell'Amministrazione che rappresento.
  Anche nella programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno in corso è stato ritenuto prioritario l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, un'efficace azione ispettiva volta a contrastare l'impiego di lavoratori in nero, in considerazione delle ripercussioni negative che tale fenomeno comporta in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché al profili retributivi, contributivi e fiscali.
  In particolare, il «Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2012» ha dedicato particolare attenzione agli accertamenti sulle forme di decentramento ed esternalizzazione dei processi produttivi e delle modalità attuative degli appalti, anche pubblici, con particolare riguardo ai «rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori e agli aspetti relativi alla responsabilità solidale, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale nei confronti del personale effettivamente impiegato nel singolo appalto nonché di individuare eventuali fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta, con particolare riferimento al settore della logistica, al facchinaggio ed ai servizi alla persona».
  Con specifico riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alle verifiche ispettive svolte – nell'ottobre 2011 – dal competente Ufficio Territoriale del Lavoro presso le sedi di Roma, faccio presente quanto segue.
  Nel corso degli accertamenti effettuati presso due depositi della SDA Express Courier spa è stata accertata la presenza di 37 lavoratori in nero, facenti capo a società e cooperative che operano per conto della predetta SDA spa. In relazione a tali lavoratori, sono stati adottati quattro provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008) nei confronti di quattro datori di lavoro contrattualizzati da SDA per attività di movimentazione e trasporto merci.
  Informo altresì che ulteriori verifiche ispettive sono tutt'ora in corso, con particolare Pag. 243riguardo alla corretta applicazione, sia di alcuni istituti contrattuali esenti da imposizione fiscale e contributiva, sia dei CCNL ai soci delle cooperative operanti per SDA spa e che allo stato non è possibile escludere un eventuale coinvolgimento della predetta Società nei rapporti con altri datori di lavoro regolati da contratti di appalto.
  In ogni caso, la situazione evidenziata dall'interrogante costituirà oggetto di particolare attenzione anche nell'ambito della prossima programmazione dell'attività di vigilanza sull'intero territorio nazionale.
  Per quanto attiene invece ai profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico, faccio presente che il predetto dicastero ha acquisito da Poste Italiane spa le seguenti informazioni.
  La società SDA spa attua – nei limiti dei poteri che la legge le attribuisce – tutti i controlli finalizzati alla verifica di eventuali evasioni contribuite ed assicurative da parte dei suoi fornitori e – qualora accerti eventuali inadempimenti – interviene anche interrompendo i rapporti di collaborazione, qualora gli stessi non provvedano alla tempestiva regolarizzazione delle situazioni non conformi alla vigente normativa.
  Da ultimo, con riferimento alle segnalazioni – citate nel presente atto parlamentare – presentate dal signor Francesco Carbone, con le quali si denunciavano alle autorità competenti presunte irregolarità in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, di lavoro irregolare e di evasione fiscale, Poste Italiane spa ha rappresentato che nessuno dei destinatari ha ritenuto finora opportuno di prendere in considerazione tali segnalazioni e ha pertanto assicurato che le situazioni evidenziate risultano in merito infondate anche alla luce degli accertamenti condotti in ambito aziendale.

Pag. 244

ALLEGATO 4

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

  La risoluzione in esame attiene alle ricadute contributive per alcuni operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, dipendenti di Ditte che hanno applicato in modo difforme da quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro le disposizioni in materia di programmi di adeguamento contrattuali.
  Il contratto provinciale di lavoro, rinnovato in data 23 marzo 2000 e con validità 1o gennaio 2000-31 dicembre 2003, prevede, all'articolo 23, un programma di riallineamento, con una griglia di paghe contrattuali distinte per qualifica, che consente alle aziende di adeguare le paghe gradualmente, a partire dal 1o gennaio 2000, fino a raggiungere, alla data del 31 dicembre 2003, il salario contrattuale di qualifica previsto dal contratto provinciale stesso.
  In data 10 novembre 2003 le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del citato contratto, preso atto delle difficoltà delle aziende agricole della provincia di Agrigento ad adeguare le retribuzioni al salario contrattuale, hanno comunicato all'INPS di Agrigento di avere stabilito «di sospendere e/o congelare il programma di riallineamento in corso, come previsto dall'articolo 23 dello stesso contratto, in attesa del rilancio dell'economia agricola, facendo salvo il livello retributivo contrattuale raggiunto alla data del 31 ottobre 2003 e rinviando alla fase di contrattazione per il rinnovo del contratto la regolamentazione della materia».
  Secondo quanto appreso dall'INPS, tale comunicazione non risulta depositata presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento, organo deputato istituzionalmente alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione della legislazione in materia di lavoro e di previdenza sociale.
  In data 1o dicembre 2004 è stato stipulato il contratto provinciale di lavoro con validità 1o gennaio 2004-31 dicembre 2007, nel quale al secondo comma dell'articolo 17 (norme di trattamento economico) è previsto quanto segue: «Per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali, le parti stabiliscono di procedere – così come previsto dall'articolo 28 del CCNL – con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore alle paghe riferite alla tabella indicata per area e livello. Inoltre coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte».
  In data 26 ottobre 2005 le Organizzazioni firmatarie del contratto provinciale di lavoro hanno incontrato il Direttore della sede INPS di Agrigento e il Presidente del Comitato Provinciale per discutere di alcune problematiche riguardanti il settore agricolo e, in particolare, delle tabelle di adeguamento retributivo previste dal contratto collettivo provinciale del lavoro.
  Con successiva nota del 13 dicembre 2005 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto provinciale di lavoro Pag. 245hanno comunicato alla sede INPS di Agrigento che le parti: «in riferimento al 2o comma dell'articolo 17 del contratto provinciale di lavoro sottoscritto in data 1o dicembre 2004, concordano che l'esatta interpretazione è la seguente: tutte le aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto, tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del contratto provinciale di lavoro 2004-2007».
  A seguito di accertamenti esperiti dagli ispettori di vigilanza dell'INPS nella provincia di Agrigento, è emerso un comportamento anomalo di alcune ditte che avevano applicato in maniera distorta, nei confronti degli operai agricoli propri dipendenti, la normativa prevista dal contratto di adeguamento salariale, con la conseguente perdita dei benefici contributivi.
  Tali aziende, infatti, avendo usufruito dei programmi di riallineamento contributivo previsti dal contratto provinciale di lavoro 2000-2003, alla scadenza del periodo contrattuale avevano adeguato le paghe salariali al salario contrattuale di qualifica previsto dal suddetto contratto provinciale di lavoro.
  Dopo la firma del contratto provinciale 2004-2007 e, precisamente, dal 1o gennaio 2005, avvalendosi del secondo comma dell'articolo 17 del contratto stesso, hanno cominciato ad erogare una paga di gran lunga inferiore a quella fino ad allora erogata da più di un anno (tutto l'anno 2004), contravvenendo, in tal modo, a quanto previsto dal suddetto articolo, laddove è precisato che «coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte».
  Agli addebiti e contestazioni mosse dagli ispettori con i verbali di accertamento le aziende hanno opposto la asserita interpretazione autentica del 13 dicembre 2005, presentata dalle Organizzazioni Sindacali alla sede INPS di Agrigento.
  Pur ritenendo che la comunicazione del 13 dicembre 2005 non potesse produrre alcun effetto in quanto mai stata depositata presso il competente Ufficio provinciale del lavoro, l'INPS ha comunque sottoposto la questione all'Avvocatura regionale dell'Istituto, allo scopo di stabilire se la comunicazione in argomento avesse il carattere interpretativo dalle Organizzazioni firmatarie.
  Il coordinatore legale regionale, in data 28 aprile 2011, ha espresso parere negativo, in quanto, «nel caso di specie, il contenuto della clausola in questione, mal si presta all'asserita funzione d'interpretazione autentica avendo valenza “spiccatamente” innovativa, per sé, contrastante con le fondamentali esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, essendo stata adottata, peraltro, in epoca in cui gli effetti della clausola “interpretata” si erano esauriti».

Pag. 246

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o settembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o settembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: l'ENPALS con le seguenti: l'INPS.

  Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: concernenti l'ENPALS con le seguenti: relative agli iscritti all'INPS, «gestione ex ENPALS».

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) con le seguenti: all'INPS, «gestione ex ENPALS».

  Conseguentemente, al comma 17, sopprimere le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS),.

  Conseguentemente, al comma 19, sopprimere le parole: e l'ENPALS.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: L'ENPALS con le seguenti: L'INPS.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del «certificato di agibilità», rilasciato dall'INPS, «gestione ex ENPALS», da effettuarsi unicamente con la procedura on-line istituita presso il, portale dell'INPS, «gestione ex ENPALS», il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'INPS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel «certificato di agibilità» devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'INPS, «gestione ex ENPALS», e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del «certificato di agibilità».

Pag. 247

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale 2010-2012 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per il periodo dal 1o settembre 2012 al 31 dicembre 2012, la misura dell'aliquota aggiuntiva di cui al primo periodo dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992. n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è pari, per i soli iscritti alla «gestione ex ENPALS» dell'INPS, a due punti percentuali sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 3, sostituire le parole: Per l'anno 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS con le seguenti: Nel periodo dal 1o settembre 2012 al 31 dicembre 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici della «gestione ex ENPALS» dell'INPS.
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 9, sostituire le parole: 120 contributi giornalieri con le seguenti: 60 contributi giornalieri.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il numero «120» è sostituito dal numero «60».
1. 3. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 14, inserire la seguente lettera: d) il comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 4. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

  Al comma 21, dopo le parole: per lavoratori si intendono inserire le seguenti: i lavoratori subordinati e.
1. 5. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.