CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Genova il 19 e 20 aprile 2012.

  Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla Vice Presidente Frassinetti in qualità di Capo delegazione e composta dai deputati Emerenzio Barbieri, Emilia Grazia De Biasi, Luisa Capitanio Santolini e Fabio Granata ha svolto una missione a Genova nelle giornate del 19 e 20 aprile 2012. Alla missione ha preso parte, altresì, a titolo personale, la deputata Sabina Rossa, in qualità di parlamentare rappresentante del territorio.
  La missione ha avuto lo scopo di approfondire le problematiche che da ultimo stanno interessando la Fondazione Teatro Carlo Felice, con particolare riguardo alla governance dell'ente lirico, al deficit di bilancio determinatosi di recente e al conseguente futuro dei dipendenti della medesima Fondazione. Tali questioni sono state illustrate alla Commissione anche da rappresentati del settore nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 4822 e abbinate, recante «Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale» e sono, inoltre, oggetto del testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abbinate, recanti la riforma complessiva del settore dello spettacolo dal vivo, all'esame della Commissione.
  Il programma ha avuto ad oggetto, in particolare, incontri con i rappresentanti della Fondazione e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fra l'altro, la delegazione ha accolto l'invito del Sovrintendente della Fondazione, dottor Giovanni Pacor, ad assistere al termine degli incontri, nella giornata di giovedì 19 aprile, alla rappresentazione dell'Opera «Turandot» di Puccini.
  Nel dettaglio, il programma ha previsto, innanzitutto, un incontro con il sindaco del Comune di Genova, Marta Vincenzi, presidente della Fondazione Teatro Carlo Felice, e con il sovrintendente della medesima Fondazione, Giovanni Pacor, sui temi della valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e della riforma del settore dello spettacolo dal vivo, presso il Teatro Carlo Felice.
  La Presidente della Fondazione ha esposto alla delegazione della Commissione l'azione intrapresa, su vari fronti, per la salvaguardia dell'operatività del Teatro Carlo Felice, che rappresenta una delle prime istituzioni culturali della città. La Presidente ha quindi sottolineato in particolare l'importanza, in questo momento di grave crisi economica, del contributo offerto dai lavoratori mediante la stipula dei contratti di solidarietà, che hanno consentito di abbassare il costo del lavoro, realizzando rilevanti economie di spesa.
  Il sovrintendente Pacor ha evidenziato ai membri della delegazione che all'atto del proprio insediamento, nel giugno 2010, l'attuale Consiglio di Amministrazione ha trovato un patrimonio netto in passivo per 16 milioni e una situazione economica dell'esercizio profondamente negativa. Ha, quindi, ricordato che la Fondazione Teatro Carlo Felice, così come molte altre Fondazioni lirico-sinfoniche, si è trovata nella necessità di adottare, a partire dall'autunno 2010, un programma di risanamento della struttura e riduzione dei costi di funzionamento ed artistici di rilevante entità. Ciò, in particolare, a seguito del progressivo ridimensionamento del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), provvedimento Pag. 168reso necessario dalle crescenti difficoltà economiche della Finanza Pubblica. In questo quadro, nel quale la Fondazione Teatro Carlo Felice – unica in Italia – ha dovuto fare ricorso ad ammortizzatori sociali, nella forma della stipula di contratti di solidarietà per il riequilibrio economico, le variazioni delle entrate e particolarmente quelle previste da provvedimenti dello Stato, hanno assunto particolare rilievo. Al riguardo, ha ricordato che con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) fu stabilito, all'articolo 4, che la Fondazione Teatro Carlo Felice diventasse beneficiaria di un contributo annuo permanente di 2,5 milioni di euro. Con questa nuova norma il legislatore sostituiva e razionalizzava precedenti disposizioni di legge che avevano consentito l'erogazione di contributi specifici per questa Fondazione genovese, a fronte dei maggiori costi del nuovo Teatro, a partire dall'anno della sua inaugurazione, e cioè dal 1990. Il contributo è stato erogato continuativamente, di anno in anno, nella misura prevista per accantonamenti per determinati capitoli del bilancio dello Stato dopo l'entrata in vigore delle normative comunitarie in materia. Nel 2011 la legge di bilancio ne ha ridotto l'importo a 1,3 milioni di euro. Pertanto lo stesso osserva che tale disposizione – operante per il solo esercizio 2011 – ha ulteriormente indebolito la posizione economica e finanziaria della Fondazione. Da ultimo, rileva che risulta alla Fondazione Carlo Felice che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe previsto un importo di contributo per il 2012 uguale a quello del 2011 e che non risulta, ad oggi, emanato il relativo disposto legislativo. Osserva, in sintesi, che alla Fondazione Teatro Carlo Felice potrebbero nuocere ulteriori provvedimenti legislativi di riduzione della spesa diretti a ridurre anche l'importo del cosiddetto Fondo Genova.
  Pacor ritiene in conseguenza di questo contributo straordinario ridotto, la valutazione produttiva della Fondazione Teatro Carlo Felice viene fortemente penalizzata e risulta essere una tra le più basse tra le Fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la qualità della produzione e il numero sempre crescente dell'offerta.
  Ricorda, quindi, che al 2010, anno della profonda crisi della Fondazione che ha portato appunto all'accordo sui contratti di solidarietà, il Teatro ha intrapreso una tendenza virtuosa che ha permesso di chiudere il 2011 con un utile di esercizio che si profila intorno ai 2,5 milioni di euro, senza contare il valore delle patrimonializzazioni effettuate nell'esercizio, per un valore pari a 4 milioni. La situazione patrimoniale della Fondazione Teatro Carlo Felice nel 2010 consisteva in una perdita patrimoniale di 16 milioni di euro circa e una perdita dell'esercizio al 31 dicembre di circa 3,5 milioni di euro. Precisa che era stato predisposto un piano industriale per i due anni di durata dei contratti di solidarietà che prevedeva un abbattimento del debito di 10,4 milioni di euro nel biennio, ma tale piano comprendeva un apporto straordinario – nei due anni – di 7 milioni di euro, basati sull'intenzione di concedere un contributo straordinario al Teatro. Tale circostanza che non si è verificata è stata recuperata solo in piccola parte dal «decreto mille proroghe» del 2011. La previsione dell'esercizio 2011 e la patrimonializzazione predisposta dal Comune di Genova per circa 4 milioni di euro, così come è stata anticipata al Ministero nel mese di novembre, ha fatto ritenere al Ministro di non dover intervenire con un ulteriore commissariamento del Teatro. L'anno 2012, allo stato attuale, presenta un bilancio previsionale in pareggio che prevede un rientro del debito pregresso di meno di 2 milioni di euro, che non soddisfa ancora appieno il processo di risanamento intrapreso.
  Ricorda che, all'atto della compilazione del bilancio previsionale e ancora allo stato attuale, non c’è la riconferma degli sponsor istituzionali IREN e Finmeccanica e pertanto la quota di sponsorizzazioni, che nel 2011 ha dato ricavi per circa 900.000 euro, è stata ridotta prudenzialmente ad un terzo. Questo risultato è reso possibile anche da un forte abbattimento dei costi di produzione. Per il 2011 i costi Pag. 169di produzione sono stati di 3,5 milioni di euro e nel 2012 si riducono ulteriormente a 2,9 milioni di euro, mantenendo sempre sei produzioni d'opera, due di balletto, la stagione sinfonica, le produzioni per i giovani e l'alta qualità artistica.
  Il reintegro di 1,2 milioni di euro ad ora mancante dal contributo della legge n. 350 del 2003 e l'entrata degli sponsor istituzionali con i quali è già in atto una fitta trattativa potrebbero consentire il mantenimento e il miglioramento del processo di risanamento intrapreso. Di conseguenza l'obiettivo raggiungibile al 31 dicembre 2012 potrebbe diventare quello di un utile di esercizio di 2,5 milioni di euro e un bilancio patrimoniale di 7 milioni di euro. Il dottor Pacor, infine, ha auspicato che la situazione del Teatro sia oggetto di attenzione da parte delle competenti autorità, considerato che per sopravvivere in un momento difficile ha visto – per la prima volta in Italia – la partecipazione dei lavoratori che hanno offerto il 20 per cento dei loro guadagni per due anni che, sommati alla partecipazione della cassa nazionale, porta alla struttura un risparmio di circa 8,5 milioni di euro nel biennio.
  Nella giornata del 20 aprile si è tenuto l'incontro con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, presso il Teatro medesimo, su questioni concernenti la governance dell'ente lirico, nonché l'incontro con le organizzazioni sindacali della Fondazione Teatro Carlo Felice sul deficit di bilancio determinatosi di recente e il conseguente futuro dei dipendenti della Fondazione.
  Le organizzazioni sindacali, consegnando all'attenzione della delegazione un documento unitario, hanno ricordato come nel 1991 l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Genova veniva trasferito nell'attuale sede come Ente Autonomo Teatro Carlo Felice; in considerazione delle dimensioni del nuovo teatro si rese necessario negli anni immediatamente successivi, con il sovrintendente Emani, un adeguamento della pianta organica da 221 lavoratori a 326 sancita con atto governativo, cui però non corrispose il necessario adeguamento delle risorse del FUS. L'unico aiuto concreto giunse dall'onorevole Rognoni che ottenne dal Parlamento una legge che destinava annualmente cinque miliardi di lire «extra FUS» al Carlo Felice, a fronte di una richiesta di quindici miliardi, cifra che si riteneva indispensabile per compiere l'adeguamento ottimale. Ricordano, quindi, che oggi quei cinque miliardi sono diventati i 2,5 milioni di euro previsti dalla cosiddetta «legge Genova».
  Gli stessi osservano, quindi, come l'ultimo ventennio di vita dell'odierna Fondazione Carlo Felice è stato costellato da amministrazioni allegre (ad esempio, con l'utilizzo dei soldi per Genova città della Cultura 2004 o dei soldi delle Colombiane), da mancati controlli delle risorse e del loro utilizzo da parte degli organi competenti (ad esempio, con riguardo al Fondo Pensioni) che, in concomitanza con la costante decurtazione del contributo del FUS, ha prodotto un debito patrimoniale che al 2010 si aggirava intorno ai 17 milioni di euro. Ricordano che ai lavoratori del Teatro, professionisti il cui prestigio e capacità sono stati avallati dalla vincita in più occasioni del prestigioso premio Abbiati, che per anni hanno lanciato segnali preoccupati d'allarme alle varie direzioni e amministrazioni che si sono succedute anche tramite dossier che illustravano l'emorragia di denaro dovuta a sperperi sconsiderati, alla fine di luglio 2010 è stato presentato un conto salatissimo: o ammortizzatori sociali, o chiusura del Carlo Felice. Il pervenire ai contratti di solidarietà, introducendo per la prima volta in una realtà un ammortizzatore sociale, è costato una spaccatura profonda tra i lavoratori, che così divenivano i secondi finanziatori dopo lo Stato del Teatro Carlo Felice di Genova, garantendo un apporto economico di ben nove milioni di euro in due anni a garanzia di copertura dell'esposizione di un deficit patrimoniale e di esercizio per circa sette milioni.
  Sottolineano, quindi, che oggi i dipendenti della Fondazione, incolpevoli delle malversazioni del passato e condannati a espiare colpe altrui, sono gli unici ad avere Pag. 170fatto la loro parte, subendo una drastica riduzione delle proprie retribuzioni e vedendo mortificata la qualità della propria attività lavorativa. Grazie a una scientifica e dissennata riduzione del numero di lavoratori dipendenti attraverso il blocco del turn over, attualmente la Fondazione Carlo Felice conta 276 lavoratori stabili a fronte dei 326 previsti dalla pianta organica ministeriale. Ricordano che il teatro genovese ha dovuto poi subire l'ulteriore beffa di non vedersi riconosciuto per intero neppure quanto la legge speciale Genova gli riconosceva: per il 2011 il contributo è stato dimezzato, e ci sono forti timori relativi all'anno in corso. Ricordano, infine, che il giorno 8 novembre 2012 segnerà il fatidico ritorno alla gestione regolare del teatro, allorquando la scadenza dei contratti di solidarietà riporterà verso l'alto la voce legata ai costi del personale per circa 4,5 milioni di euro.
  Nel corso degli incontri con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori della stessa Fondazione Teatro Carlo Felice, sono intervenuti la Vicepresidente Frassinetti, che ha illustrato l'attività della Commissione sui temi oggetto della missione; l'onorevole De Biasi, la quale, apprezzando lo sforzo dei lavoratori per l'esperienza dei contratti di solidarietà, ha illustrato, fra l'altro, i tratti riformatori della proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame della Commissione; i capigruppo del PdL e dell'UDCPTP, gli onorevoli Barbieri e Capitanio Santolini, che hanno sottolineato, fra l'altro, l'importanza del funding esterno, tramite sponsor delle iniziative culturali della Fondazione e il capogruppo del FLI onorevole Granata, che ha evidenziato l'importanza dell'inserimento del teatro in un circuito territoriale di più ampio respiro, anche per conseguire economie di scala mediante convenzioni con altri enti lirici.
  La missione della delegazione si è quindi conclusa con la visita di Palazzo Ducale e della mostra «Van Gogh e il viaggio di Gauguin» e, al termine, con l'incontro con il Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, Luca Borzani, sulle problematiche concernenti la medesima Fondazione in materia di alta formazione artistica e musicale.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   considerato favorevolmente che l'atto giunge in anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione;
   valutato che l'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, cui vanno aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati inseriti nella tabella;
   manifestata parziale soddisfazione per l'ammontare dei contributi, tenuto conto che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008;
   preso atto, quanto alla valutazione delle domande, che la Commissione ministeriale ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in modo particolare di quella scientifica, della produzione di servizi e di contenuti digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale;
   considerata una diminuzione, rispetto al triennio precedente, degli enti finanziati, pari a 18 unità, che corrisponde all'indirizzo parlamentare di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, tenendo conto dell'eccellenza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. appare necessario che per il prossimo triennio l'atto sia sottoposto all'esame del Parlamento entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento;
   2. appare necessario attribuire una maggiore rilevanza al criterio del numero delle pubblicazioni effettuate, nonché alla loro qualità, considerando che, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medioevo ha addirittura incrementato, nel 2011, tale numero e le relative spese;
   3. si ritiene, altresì, necessario riesaminare l'esclusione dal riparto delle risorse di alcuni enti di indiscusso prestigio, tra i quali la Fondazione Nenni, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Amendola e l'Ente nazionale Boccaccio, l'Istituto Pag. 172Nazionale del Dramma Antico, la Fondazione Calamandrei e l'Accademia Pontaniana, non ammessi in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;
   4. appare necessario considerare, altresì, un riequilibrio territoriale, in quanto alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi;
   5. si preveda una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno stesso, invitando altresì il Ministero a rappresentare alle Commissioni parlamentari tutti gli interventi attualmente in vigore a supporto delle istituzioni culturali;
   6. appare necessario rideterminare il peso del punteggio attribuito ai macrofattori indicati nella griglia di valutazione (ricerca, promozione, attività editoriale, e così via) tenendo conto della missione culturale delle istituzioni, meritevoli del finanziamento da parte dello Stato, che attiene principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche;
   7. si ritiene necessario che il Ministero si adoperi per una revisione degli errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria;
   8. appare necessario, infine, assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti da parte delle istituzioni culturali interessate.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   considerato favorevolmente che l'atto giunge in anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione;
   valutato che l'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, cui vanno aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati inseriti nella tabella;
   manifestata parziale soddisfazione per l'ammontare dei contributi, tenuto conto che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008;
   preso atto, quanto alla valutazione delle domande, che la Commissione ministeriale ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in modo particolare di quella scientifica, della produzione di servizi e di contenuti digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale;
   considerata una diminuzione, rispetto al triennio precedente, degli enti finanziati, pari a 18 unità, che corrisponde all'indirizzo parlamentare di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, tenendo conto dell'eccellenza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. appare necessario che per il prossimo triennio l'atto sia sottoposto all'esame del Parlamento entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento;
   2. appare necessario attribuire una maggiore rilevanza al criterio del numero delle pubblicazioni effettuate, nonché alla loro qualità, considerando che, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medioevo ha addirittura incrementato, nel 2011, tale numero e le relative spese;
   3. si ritiene, altresì, necessario riesaminare l'esclusione dal riparto delle risorse di alcuni enti di indiscusso prestigio, tra i quali la Fondazione Nenni, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Amendola e l'Ente nazionale Boccaccio, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, la Fondazione Calamandrei e l'Accademia Pontaniana, Pag. 174non ammessi in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;
   4. appare necessario considerare, altresì, un riequilibrio territoriale, in quanto alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi;
   5. si preveda una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno stesso, invitando altresì il Ministero a rappresentare alle Commissioni parlamentari tutti gli interventi attualmente in vigore a supporto delle istituzioni culturali;
   6. appare necessario rideterminare il peso del punteggio attribuito ai macrofattori indicati nella griglia di valutazione (ricerca, promozione, attività editoriale, e così via) tenendo conto della missione culturale delle istituzioni, meritevoli del finanziamento da parte dello Stato, che attiene principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche;
   7. si ritiene necessario che il Ministero si adoperi per una revisione degli errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria;
   8. appare necessario, infine, assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti da parte delle istituzioni culturali interessate, consentendo alle medesime di presentare controdeduzioni al Ministero per dell'adozione definitiva del provvedimento.

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ALLEGATO 4

Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.
  2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarità dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 2.
  3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
  4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.
  5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il musical, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare. Pag. 176
  6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

  1. La presente legge stabilisce i princìpi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.
  2. Costituiscono princìpi fondamentali:
   a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
   b) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;
   c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di interculturalità, di relazione fra le culture e tra le generazioni, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;
   d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;
   e) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
   f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;
   g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
   h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
   i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;
   j) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
   k) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;
   l) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
   m) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;
   n) l'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;
   o) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, di Pag. 177cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e sulle ulteriori risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

  1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità con le Regioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  2. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:
   a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con decreto l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;
   b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
   c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
   d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;
   e) promuove e favorisce, in relazione con i preposti uffici dell'Unione europea, l'accesso ai fondi europei da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture attualmente esistenti all'interno della pubblica amministrazione, anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni disponibili relativamente ai fondi destinati ad attività e manifestazioni culturali svolte a livello italiano, europeo e internazionale;
   f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
   g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
   h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
   i) promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, quali Archivi di Stato, Pag. 178Mediateca Rai, Centro Sperimentale di Cinematografia e Istituto Luce, l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

Art. 4.
(Compiti della Conferenza unificata).

  1. Per l'attuazione dei princìpi fondamentali e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:
   a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 12 della presente legge;
   b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
   c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
   d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
   e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
   f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti delle regioni).

  1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:
   a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
   b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;
   c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al Pag. 179sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
   d) promuovono il turismo culturale e i circuiti nazionali di eccellenza per il turismo delle arti e dello spettacolo, di cui all'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
   e) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);
   f) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
   g) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
   h) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
   i) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
   j) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;
   k) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
   l) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
   m) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;
   n) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore Pag. 180sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;
   o) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

  2. Alle regioni spetta l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Compiti delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di Roma Capitale).

  1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2.
  2. In particolare, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale:
   a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;
   b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;
   c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
   d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
   e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
   f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;
   g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
   h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;
   i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
   j) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;Pag. 181
   k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);
   l) nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni;
   m) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

Art. 7.
(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

  1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).
  2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.
  3. L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), curando in particolare l'attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
  4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.
  5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del FUS.

Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.
(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo e individuazione delle tipologie di attività).

  1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui Pag. 182all'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.
  2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.
  3. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:
   a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;
   b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
   c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
   d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;
   e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;
   f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
   g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;
   h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

  4. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.
  3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

Art. 9.
(Accordi di programma).

  1. Secondo i princìpi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni. Pag. 183
  2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.
  3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 18.

Art. 10.
(Agevolazione su finanziamenti).

  1. Sono istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo, che ne cura la gestione, il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo per la concessione di garanzie in favore di finanziamenti erogati alle imprese e agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo.
  2. I Fondi sono di esclusiva titolarità dello Stato e sono alimentati con la destinazione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS non destinata alle attività cinematografiche.
  3. Il contributo e la garanzia possono essere assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo per:
   a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;
   b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

  4. Con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti le quote delle risorse da destinare al Fondo per la concessione di contributi in conto interessi ed al Fondo per la concessione di garanzie, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione e i criteri di selezione. Il Ministero per i beni e le attività culturali stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse dei fondi di cui al comma 1.
  5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi e garanzie a valere su finanziamenti di cui al comma 3. A tal fine, le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare a tale scopo nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

Art. 11.
(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

  1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo. L'esclusiva titolarità del Fondo è attribuita al Ministro per i beni e le attività culturali e la gestione alla società Arcus Spa. Le risorse del Fondo sono destinate:
   a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di attrattori culturali territoriali e di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
   b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

Pag. 184

Art. 12.
(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti).

  1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo, la cui titolarità esclusiva spetta al Ministro per i beni e le attività culturali, sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 18, tra le regioni e ad esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.
  2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presìdi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

Art. 13.
(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1o gennaio 2013, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo, un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. I requisiti e le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione del limite di fruizione del credito d'imposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente. Pag. 185
  4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1o gennaio 2013, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
  5. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo rientranti nelle tipologie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni o enti associativi».
  6. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo si applica il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora esse superino il limite dell'ammontare dei ricavi previsto dal comma 1 del medesimo articolo 18.
  7. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste per tale fattispecie.

Art. 14.
(Educazione e formazione culturale).

  1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione, dell'animazione teatrale e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
  3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 15.
(Formazione professionale e alta formazione).

  1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
  2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi e del sistema della formazione professionale con attività comprovata di almeno cinque anni operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione Pag. 186e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.
  3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di classificazione nazionale per le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea, e per le scuole di ballo riconducibili ad attività sportive e di ginnastica artistica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 6.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.
  6. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è riconosciuta, all'Accademia d'arte circense, con sede a Verona, la funzione didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'attività del Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
  7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 16.
(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo).

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

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Art. 17.
(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti).

  1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:
   a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;
   b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

  2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:
   a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;
   b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;
   c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
   d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

  3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza.
  4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

Art. 18.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

  1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:
   a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;
   c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal Pag. 188vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

  2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
  3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della ripartizione delle risorse del FUS.
  4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.
  6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:
   a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;
   b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 5;
   c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;
   d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 8;
   e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 9;
   f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;
   g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
   h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

Art. 19.
(Comitati tecnici).

  1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 18 sono composti da cinque membri scelti in base e alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.
  2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa Pag. 189del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. I comitati tecnici si esprimono:
   a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
   b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale, compresi quelli inclusi negli accordi di programma di cui all'articolo 9;
   c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 18, comma 6, lettere d), e), f), g);
   d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
   e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III
ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 20.
(Attività musicali).

  1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori
  2. La Repubblica tutela e valorizza, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
   a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
   b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;
   c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
   d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
   e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
   f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
   g) l'attività di complessi musicali;
   h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli Pag. 190interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
   i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;
   j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

Art. 21.
(Attività teatrali).

  1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
  2. La Repubblica tutela e valorizza, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
   a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
   b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
   c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
   d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;
   e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
   f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
   g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

  3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:
   a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;
   b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;
   c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;
   d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

Art. 22.
(Attività di danza).

  1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Pag. 191
  2. La Repubblica favorisce, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
   a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
   b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
   c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
   d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
   e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
   f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 23.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

  1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
  2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:
   a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
   b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;
   c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
   d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;

  3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri di cui al periodo precedente è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.
(Decadenze).

  1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo Pag. 19221 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 25.
(Coordinamento normativo).

  1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

Art. 26.
(Autorizzazione della Commissione europea).

  1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 1098, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede ai necessari adempimenti.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 27.
(Copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, valutati in complessivi 15 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente destinazione di una quota delle risorse spettanti alla società Arcus Spa, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, e secondo i meccanismi di alimentazione del Fondo e le modalità di definizione stabiliti dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi finanziati con la quota parte destinata allo spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. In prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.