CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2012
648.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.
7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.
7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII e X,
   premesso che:
    il Ministro dell'Interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
    il piano straordinario biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012;
    l'ammissione al piano, che consente la prosecuzione dell'esercizio, è consentita esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere che, alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2012) siano in possesso di specifici requisiti di sicurezza;
    gli enti e i privati che gestiscono le citate strutture ricettive, per essere ammessi al piano straordinario biennale, devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 16 marzo 2012, ovvero entro il 29 maggio 2012, una domanda di ammissione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'articolo 5;
    l'articolo 5 stabilisce che le predette strutture ricettive turistico-alberghiere, per l'ammissione al piano debbano essere in possesso di misure integrative di gestione della sicurezza rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003;
    le misure integrative comprendono, tra l'altro, impianti elettrici realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1o marzo 1968; sistema di allarme acustico; adeguato numero di estintori portatili; impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi, nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto; segnaletica di sicurezza; adeguata larghezza delle vie di uscita; istruzioni di sicurezza; servizio interno di sicurezza con un numero di addetti non inferiore ad una unità Pag. 51fino a 100 posti letto, due unità oltre 100 e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;
    è previsto inoltre che gli addetti del servizio di gestione della sicurezza debbano aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
    il decreto prevede che agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare la domanda di ammissione al piano o che non vengano ammessi al piano, si applichino le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n.  151, ovvero divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi;
    la presentazione della domanda di ammissione al piano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine del 29 maggio 2012 appare di difficile attuazione;
    conseguenza di tale situazione potrebbe essere che, in piena stagione turistica, molte strutture ricettive turistico-alberghiere si vedrebbero costrette a ridurre il numero di posti letto, portandoli a non più di 25, con relativa diminuzione delle presenze turistiche, riduzione del giro d'affari e caduta del PIL turistico nazionale, in una fase di particolare difficoltà;
    l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;
    molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;
    la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;
    da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo tabula rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;
    le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe ed, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;
    in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi Pag. 52da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;
    dalla predetta relazione si evince che:
     numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;
     la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella Comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;
     è opportuno inserire, in un'eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;
    infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza,

impegna il Governo:

   a prevedere una proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 16 marzo 2012, al fine di consentire l'effettivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere entro il 31 dicembre 2013, come previsto dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
(8-00175) «Marchioni, Mariani, Lulli, Froner, Brandolini, Marchignoli, Marchi, Albonetti, Motta, Anna Teresa Formisano, Scarpetti, Mastromauro, Vico, Peluffo, Mondello, Abrignani, Pizzolante, Raisi, Garagnani, Vignali, Prestigiacomo, Lazzari, Dal Lago, Alessandri, Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Realacci».