CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2012
648.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5136 Moffa, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato e C. 5147 Dozzo).

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici).

  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000». Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Sono abrogati:
   a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  5. In via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento.

Art. 2.
(Contributi a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

  1. Nei limiti indicati dalle disposizioni del presente articolo, è attribuito ai partiti e movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 un contributo annuo volto a Pag. 69finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le contribuzioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.
  2. Ai fini indicati dal comma 1, sono istituiti quattro fondi di pari importo relativi rispettivamente al rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali per un ammontare complessivo di euro 27.300.000. In relazione a ogni fondo, ciascun partito e movimento politico che abbia ottenuto almeno un candidato eletto ha diritto a un contributo massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti in occasione della più recente elezione svolta, rispettivamente, per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Il fondo relativo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei fondi non attribuite ai sensi del presente articolo.
  3. I partiti e i movimenti politici che intendano fruire dei contributi di cui al presente articolo ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  4. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, indica nella relazione trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'entità del contributo spettante a ciascun partito e movimento politico in base al presente articolo.
  5. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza.

Art. 3.
(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).

  1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo, che risultino eletti»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.».

Art. 4.
(Detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici).

  1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a Pag. 70un Consiglio regionale, per importi fino a 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
  2. Alle eventuali minori entrate affluenti al bilancio dello Stato in conseguenza dell'applicazione della misura di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto o alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo.
  2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
  3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997 n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti Pag. 71politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto della società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.
  5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare, ovvero ancora abbiano omesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi elettorali loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi dei rimborsi elettorali da essi complessivamente percepiti nell'ultimo anno.
  6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.
  7. Nel sito internet del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. Pag. 72
  8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione di cui al comma 3 il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  9. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.
   10 All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
   b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;
   c) dopo il comma 10 è inserito il seguente comma: «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

  11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
  2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle parole «all'importo di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659».

Art. 7.
(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo).

  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
  2. Per le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza col Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituito il Presidente delle rispettive Camere col Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 8.
(Deleghe al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie a+l coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonché di Pag. 73rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'articolo 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: danneggiamenti o aggressioni contro persone o beni pubblici e privati con le seguenti: danneggiamenti o aggressioni, contro persone o beni pubblici o privati.
1. 10. La relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale con le seguenti: di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta.
1. 11. La relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni;
   al comma 1, lettera d), sostituire le parole: degli atti di intimidazione con le seguenti: delle intimidazioni;
   al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni.
2. 10. La relatrice.

ART. 3.

  Al comma 2-quater, sostituire la parola: precisati con la seguente: indicati.
3. 10. La relatrice.

TITOLO

  Al titolo, sostituire le parole: sugli atti di intimidazione con le seguenti: sul fenomeno delle intimidazioni.
Tit. 1. La relatrice.