CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 aprile 2012
644.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2012;
   preso atto dei principali dati concernenti il quadro macroeconomico generale;
   osservato che, in questo contesto, il Documento afferma che nel 2013 l'Italia dovrebbe raggiungere una posizione di bilancio in valore nominale pari al –0,5 per cento del PIL e che l'avanzo primario raggiungerà il 5,7 per cento nel 2015, in significativo incremento rispetto allo 1,0 per cento del 2011 e al 3,6 per cento dell'anno in corso;
   rilevato che le previsioni del DEF sul debito pubblico illustrano un calo dal 120,3 per cento nel 2012 al 110,8 per cento nel 2015 e che si stima che il PIL nel 2012 si contrarrà di una percentuale pari all'1,2 per cento per tornare positivo nel 2013 (+ 0,5 per cento) e accelerare ulteriormente nel biennio successivo;
   valutati i richiami alle misure relative al mercato del lavoro, al settore previdenziale e al pubblico impiego;
   preso atto che il documento indica i più rilevanti interventi fin qui realizzati, o in corso di implementazione, per contenere gli effetti della crisi sull'occupazione e rilanciare una dinamica positiva del mercato del lavoro;
   raccomandato al Governo di rafforzare tutte quelle misure che consentano di accompagnare la necessaria azione di contenimento delle spese pubbliche con politiche in grado di rilanciare l'occupazione e, al contempo, di non scaricare ulteriori oneri sui lavoratori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) nel completare la riforma previdenziale, occorre risolvere con urgenza il problema di quanti, avendo perso il lavoro, si sono trovati senza copertura di ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere alla pensione;
   b) si invita il Governo ad operare per sbloccare il progetto di legge della Commissione lavoro in materia di ricongiunzioni onerose, i cui contenuti possono risolvere un problema sociale particolarmente grave;
  e con le seguenti osservazioni:
   1) si raccomanda di proseguire, nei limiti posti dagli equilibri di bilancio, il percorso verso la piena universalità degli ammortizzatori sociali per la disoccupazione, a tal fine anche intervenendo nell'ambito del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Parlamento;
   2) sempre nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, si segnala l'esigenza di operare per evitare che il saldo tra gli aggravi di costo di alcune tipologie contrattuali e l'allargamento della disponibilità di utilizzo del contratto di apprendistato rappresenti un maggiore costo complessivo per le imprese;
   3) in relazione a quanto sopra evidenziato, si raccomanda, infine, di evitare che i maggiori oneri contributivi e assicurativi previsti dalla riforma si scarichino interamente sui lavoratori.

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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 e abb.;
   preso atto che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi in materia, ha mostrato nel tempo alcuni limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace;
   apprezzate le finalità del testo unificato e ritenute sostanzialmente condivisibili gran parte delle misure in esso inserite, tese sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività;
   considerata l'opportunità che, in ogni caso, il provvedimento non gravi in maniera pesante sugli enti locali, in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di nuove funzioni a tali enti (in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali);
   considerato, peraltro, che il testo unificato fa venire meno alcune figure fondamentali per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai comuni l'onere di ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile;
   osservato che – rispetto al contenuto di taluni dei provvedimenti abbinati – il testo unificato non include tra le attività economiche con animali da affezione le attività agricole ovvero gli allevamenti professionali;
   giudicato particolarmente grave il contenuto del comma 1 dell'articolo 28, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari, con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila;
   segnalata, dunque, l'esigenza che la Commissione di merito approfondisca talune specifiche questioni, con particolare riferimento agli aspetti legati all'attività lavorativa svolta dagli operatori del settore e alla qualificazione professionale del personale impiegato per la relativa gestione, ivi inclusi i profili connessi alla formazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera d), relativa alla definizione delle «attività economiche con animali d'affezione», includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale, economica e lavorativa svolte per la gestione Pag. 250di animali d'affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;
   2) all'articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d'affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;
   3) all'articolo 7, si raccomanda di sostituire la parola «possono» con la parola «devono»;
   4) all'articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari – anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell'importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati – sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all'articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;
   5) all'articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle «associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione», non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;
   6) all'articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d'affezione e di regolamentare l'esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti «la vendita e l'attività di commercio via Internet avente ad oggetto animali»;
   7) all'articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l'esigenza di sostituire le parole «aventi ad oggetto esclusivamente» con le parole «che prevedano la presenza o il coinvolgimento di»;
   8) all'articolo 28, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza;
   9) occorre che – attesa la rigidità dei vincoli gravanti sugli enti locali in base al patto di stabilità, relativi, tra l'altro, alle spese per l'impiego di personale – il provvedimento assicuri il rafforzamento del sistema veterinario, anche mediante meccanismi di accreditamento, e non produca per gli enti locali oneri aggiuntivi derivanti dall'eventuale impiego di risorse umane e strumentali per lo svolgimento di possibili nuovi compiti e funzioni, per la copertura dei cui oneri finanziari occorre, in ogni caso, attingere alle risorse statali di cui alla legge n. 281 del 1991, come determinate annualmente dalle leggi di bilancio;
   10) occorre, infine, prevedere delle iniziative che possano responsabilizzare maggiormente le regioni nella gestione delle risorse finanziarie destinate alla prevenzione e al controllo del randagismo, in particolare per quanto riguarda la loro redistribuzione ai comuni.