CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 aprile 2012
642.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450);
visto il parere del Consiglio di Stato;
vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
ricordato che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE, il cui termine per il recepimento era fissato al 19 giugno 2011;
tenuto conto, in particolare, che il nuovo articolo 27-quater, introdotto dal provvedimento in esame, riguarda specificamente i «lavoratori altamente qualificati», intesi come «gli stranieri che sono in possesso di determinati requisiti e titoli di studio, mentre l'articolo 27 del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fa riferimento, come specificato nella rubrica, all'ipotesi di «ingresso per lavoro in casi particolari»;
rilevato che un'ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina del suddetto articolo 27-quater, che differenzia ulteriormente l'ambito soggettivo di quest'ultimo rispetto a quello dell'articolo 27, è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica;
preso atto che le due fattispecie appaiono pertanto distinte e recano procedure differenti, pur vertendo su ambiti che, per alcuni profili, possono apparire coincidenti;
segnalata, in ogni modo, l'esigenza di chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione dei suddetti articoli 27 e 27-quater del Testo unico immigrazione, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori;
ricordato che le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della norma, di cui all'articolo 27-quater del testo unico immigrazione, introdotto con il provvedimento in esame, sono previste esplicitamente dall'articolo 3, comma 2, della direttiva 2009/50/CE, mentre non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera i));
preso atto che, ai sensi del suddetto articolo 27-quater, il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la

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disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano;
ricordato, sul punto, che la direttiva 2009/50/CE, all'articolo 11, paragrafo 1, richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata adozione della decisione nel termine prescritto, mentre nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame; in via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/50/CE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
appare opportuno chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione degli articoli 27 e 27-quater del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450);
visto il parere del Consiglio di Stato;
vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
ricordato che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE, il cui termine per il recepimento era fissato al 19 giugno 2011;
tenuto conto, in particolare, che il nuovo articolo 27-quater, introdotto dal provvedimento in esame, riguarda specificamente i «lavoratori altamente qualificati», intesi come «gli stranieri che sono in possesso di determinati requisiti e titoli di studio, mentre l'articolo 27 del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fa riferimento, come specificato nella rubrica, all'ipotesi di «ingresso per lavoro in casi particolari»;
rilevato che un'ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina del suddetto articolo 27-quater, che differenzia ulteriormente l'ambito soggettivo di quest'ultimo rispetto a quello dell'articolo 27, è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica;
preso atto che le due fattispecie appaiono pertanto distinte e recano procedure differenti, pur vertendo su ambiti che, per alcuni profili, possono apparire coincidenti;
segnalata, in ogni modo, l'esigenza di chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione dei suddetti articoli 27 e 27-quater del Testo unico immigrazione, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori;
ricordato che le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della norma, di cui all'articolo 27-quater del testo unico immigrazione, introdotto con il provvedimento in esame, sono previste esplicitamente dall'articolo 3, comma 2, della direttiva 2009/50/CE, mentre non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera i));
preso atto che, ai sensi del suddetto articolo 27-quater, il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la

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disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano;
ricordato, sul punto, che la direttiva 2009/50/CE, all'articolo 11, paragrafo 1, richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata adozione della decisione nel termine prescritto, mentre nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame; in via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/50/CE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare opportuno chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione degli articoli 27 e 27-quater del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori.

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ALLEGATO 3

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C.4195 Veltroni).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, nell'ambito del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, celebra il ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, uccisi per mano nazista, dopo essere stati deportati nel campo di sterminio di Auschwitz e utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme nel 1945.

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, sostituire le parole: In occasione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati con le seguenti: In occasione del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, possono essere organizzati, per le finalità di cui all'articolo 1.
b) sostituire il titolo con il seguente: «Celebrazione, nell'ambito del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni».
1. 100.Il Relatore.