CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. (C. 4195 Veltroni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che la legge in questione deve essere considerata strettamente connessa alla Giornata della Memoria già fissata per il 27 gennaio di ogni anno e alle sue motivazioni originarie;
considerato che le giornate indicate hanno l'obiettivo di trasmettere i valori del rispetto, della dignità, dei diritti inviolabili della persona e il senso di quel mai più nel quale si condensa la lezione della Shoah;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e chiamata di vincitori e idonei nei concorsi. (T.U. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano e abbinate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato abbiano l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle graduatorie in vigore alla funzione pubblica ai fini di pubblicità e garanzia del corretto svolgimento delle procedure di assunzione a seguito di concorso, aggiornando le graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro 6 mesi;
3) appare necessario vincolare tutte le amministrazioni pubbliche ad indire nuovi bandi di concorso solo ove risultino accantonate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso, pena l'impossibilità di indire nuovi bandi di concorso. Si preveda inoltre per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di introdurre il principio di responsabilità erariale in capo a chiunque - all'interno della pubblica amministrazione - ostacoli, ritardi o impedisca il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;
b) con riguardo all'articolo 1, comma 9, lettera d), si valuti l'opportunità di mantenere al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati;
c) si valuti altresì l'opportunità di inserire una previsione che valorizzi il ruolo dei lavoratori a tempo determinato e interinali, impiegati presso la pubblica amministrazione;
d) si valuti, infine, l'opportunità di prevedere che nei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione siano riconosciuti punteggi utili per la graduatoria ai candidati che abbiano svolto presso l'Ente incarichi a tempo determinato nelle stesse qualifica e funzioni poste a bando.

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ALLEGATO 3

Superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e chiamata di vincitori e idonei nei concorsi. (T.U. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano e abbinate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato abbiano l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle graduatorie in vigore alla funzione pubblica ai fini di pubblicità e garanzia del corretto svolgimento delle procedure di assunzione a seguito di concorso, aggiornando le graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro 6 mesi;
3) appare necessario vincolare tutte le amministrazioni pubbliche ad indire nuovi bandi di concorso solo ove risultino accantonate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso, pena l'impossibilità di indire nuovi bandi di concorso. Si preveda inoltre per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
4) si introduca il principio di responsabilità erariale in capo a chiunque - all'interno della pubblica amministrazione - ostacoli, ritardi o impedisca il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;
5) si valuti preveda, infine, che nei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione siano riconosciuti punteggi utili per la graduatoria ai candidati che abbiano svolto presso l'Ente incarichi a tempo determinato nelle stesse qualifica e funzioni poste a bando;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 1, comma 9, lettera d), si valuti l'opportunità di mantenere al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati;
b) si valuti altresì l'opportunità di inserire una previsione che valorizzi il ruolo dei lavoratori a tempo determinato e interinali, impiegati presso la pubblica amministrazione.