CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109-A)

PROPOSTA DI PARERE

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5109-A, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
esaminate le relazioni tecniche trasmesse dal Governo con riferimento a taluni modifiche introdotte dalla Commissione di merito;
preso atto che, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, le entrate derivanti dall'articolo 10, commi 9-octies e 9-novies relative alle concessione tramite gara dell'esercizio di giochi pubblici non devono ritenersi entrate straordinarie e, pertanto, la finalizzazione a copertura delle entrate medesime non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica;
premesso che:
all'articolo 3, comma 5, lettera b), capoverso ART. 72-ter, occorre indicare i criteri sulla base dei quali procedere al pignoramento delle somme da 2.500 a 5.000 euro;
l'articolo 3, comma 16-ter, allargando i soggetti che potranno beneficiare dell'assistenza fiscale da parte dei CAAF e dei professionisti, aumenta conseguentemente l'ammontare dei compensi da corrispondere agli intermediari con maggiori oneri a carico del bilancio statale;
l'articolo 4, comma 5, lettera f), comporta un effetto negativo a regime per il bilancio dello Stato, in quanto si dispone che alle fattispecie introdotte dalla novella ivi prevista non si applichi la riserva della quota dell'IMU prevista a favore dello Stato;
l'articolo 4, comma 5, lettera i), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, deve essere riformulato al fine di chiarire che nel corrispondere la seconda rata, occorre anche versare l'eventuale conguaglio sulla prima rata;
l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 12-quinquies, è suscettibile di determinare minori entrate non quantificate né coperte;
il taglio indiscriminato delle dotazioni finanziarie dei Ministeri nel corso dell'esercizio finanziario previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, determinerebbe l'insorgenza di debiti fuori bilancio di entità anche rilevanti soprattutto per spese legate a utenze e fitti di locali, come recentemente più volte osservato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze;
il rappresentante del Governo si è impegnato con la Commissione a individuare una copertura alternativa a quella prevista dall'articolo 13, comma 1-quinquies, non appena lo consentirà l'attività di spending review attualmente in corso presso l'Esecutivo;
considerato che il Governo ha trasmesso relazioni tecniche debitamente verificate

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dalla Ragioneria generale dello Stato solo su una parte delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito e che tale circostanza ha costretto il relatore e gli uffici della Camera ad un'istruttoria priva di tutto il necessario supporto informativo;
nel presupposto che:
l'impiego dei proventi di cui al comma 7 dell'articolo 3-quinquies, in quanto inserito in una contabilità speciale fuori bilancio, non determini un peggioramento dell'indebitamento netto;
le risorse di cui all'articolo 10, comma 6, vengano utilizzate per attività riconducibili a spese di conto capitale;
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12, comma 11-novies, non determini effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 5, lettera b), capoverso ART. 72-ter, aggiungere, in fine, le parole: ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a duemilacinquecento euro e non superiori a cinquemila euro.
All'articolo 3-quinquies, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.
All'articolo 3, sopprimere i commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.
All'articolo 3, comma 16-
novies, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
All'articolo 4, comma 5, lettera f), sopprimere le parole da: per tali fattispecie fino alla fine della lettera.
All'articolo 4, comma 5, lettera
i), capoverso comma 12-bis, secondo periodo sostituire le parole da: sulle precedenti rate. Per l'anno 2012. fino a: rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre con le seguenti:, in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
All'articolo 4, sostituire il comma 12-quinquies con il seguente: Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
All'articolo 5, comma 7, capoverso 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere

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le seguenti:, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea.
All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f) si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.
All'articolo 13, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: ad apposito capitolo aggiungere le seguenti: dello stato di previsione.

con la seguente condizione:
All'articolo 4, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: 5-quinquies.1. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 5-bis la definizione «committente imprenditore» sembrerebbe includere anche le pubbliche amministrazioni e, in particolare, i Comuni che rischiano in tal modo conseguenze finanziarie di carattere negativo anche di rilevante entità;
all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da: ovvero sentenza fino alla fine del periodo, al fine di evitare che i soggetti interessati subiscano un pregiudizio economico per il verificarsi di una causa di estinzione del reato».

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ALLEGATO 2

DL 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109-A)

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5109-A, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
esaminate le relazioni tecniche trasmesse dal Governo con riferimento a taluni modifiche introdotte dalla Commissione di merito;
preso atto che, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, le entrate derivanti dall'articolo 10, commi 9-octies e 9-novies relative alle concessione tramite gara dell'esercizio di giochi pubblici non devono ritenersi entrate straordinarie e, pertanto, la finalizzazione a copertura delle entrate medesime non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica;
premesso che:
all'articolo 3, comma 5, lettera b), capoverso ART. 72-ter, occorre indicare i criteri sulla base dei quali procedere al pignoramento delle somme da 2.500 a 5.000 euro;
l'articolo 3, comma 16-ter, allargando i soggetti che potranno beneficiare dell'assistenza fiscale da parte dei CAAF e dei professionisti, aumenta conseguentemente l'ammontare dei compensi da corrispondere agli intermediari con maggiori oneri a carico del bilancio statale;
l'articolo 4, comma 5, lettera f), comporta un effetto negativo a regime per il bilancio dello Stato, in quanto si dispone che alle fattispecie introdotte dalla novella ivi prevista non si applichi la riserva della quota dell'IMU prevista a favore dello Stato;
l'articolo 4, comma 5, lettera i), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, deve essere riformulato al fine di chiarire che nel corrispondere la seconda rata, occorre anche versare l'eventuale conguaglio sulla prima rata;
l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 12-quinquies, è suscettibile di determinare minori entrate non quantificate né coperte;
il taglio indiscriminato delle dotazioni finanziarie dei Ministeri nel corso dell'esercizio finanziario previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, determinerebbe l'insorgenza di debiti fuori bilancio di entità anche rilevanti soprattutto per spese legate a utenze e fitti di locali, come recentemente più volte osservato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze;
il rappresentante del Governo si è impegnato con la Commissione a individuare una copertura alternativa a quella prevista dall'articolo 13, comma 1-quinquies, non appena lo consentirà l'attività di spending review attualmente in corso presso l'Esecutivo;
considerato che il Governo ha trasmesso relazioni tecniche debitamente verificate

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dalla Ragioneria generale dello Stato solo su una parte delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito e che tale circostanza ha costretto il relatore e gli uffici della Camera ad un'istruttoria priva di tutto il necessario supporto informativo;
nel presupposto che:
l'impiego dei proventi di cui al comma 7 dell'articolo 3-quinquies, in quanto inserito in una contabilità speciale fuori bilancio, non determini un peggioramento dell'indebitamento netto;
le risorse di cui all'articolo 10, comma 6, vengano utilizzate per attività riconducibili a spese di conto capitale;
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12, comma 11-novies, non determini effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 5, lettera b), capoverso ART. 72-ter, aggiungere, in fine, le parole: ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a duemilacinquecento euro e non superiori a cinquemila euro.
All'articolo 3-quinquies, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.
All'articolo 3, sopprimere i commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.
All'articolo 3, comma 16-
novies, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
All'articolo 4, comma 5, lettera f), ultimo periodo, sopprimere le parole da: per tali fattispecie fino alla fine della lettera.
All'articolo 4, comma 5, lettera
i), capoverso comma 12-bis, secondo periodo sostituire le parole da: sulle precedenti rate. Per l'anno 2012. fino a: rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre con le seguenti: sulle precedenti rate, in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata
All'articolo 4, sostituire il comma 12-quinquies con il seguente: Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
All'articolo 5, comma 7, capoverso 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea.

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All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivantidall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f) si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.
All'articolo 13, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: ad apposito capitolo aggiungere le seguenti: dello stato di previsione.

e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 5-bis la definizione «committente imprenditore» sembrerebbe includere anche le pubbliche amministrazioni e, in particolare, i Comuni che rischiano in tal modo conseguenze finanziarie di carattere negativo anche di rilevante entità;
all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da: ovvero sentenza fino alla fine del periodo, al fine di evitare che i soggetti interessati subiscano un pregiudizio economico per il verificarsi di una causa di estinzione del reato;
sarebbe opportuno riuscire a individuare da subito una copertura finanziaria alternativa a quella prevista dall'articolo 13, comma 1-quinquies, al fine di non procedere neanche in via temporanea ai tagli lineari ivi previsti.