CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);
considerato che,mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;
ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;
valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione ex lege dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a «canone concordato»;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere -, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a

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partire dal 1o gennaio 2013, della citata tassa comunale sui rifiuti - la soppressione del comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria.

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ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);
considerato che,mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;
ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;
valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), si preveda - anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1o gennaio 2013, della citata tassa comunale sui rifiuti - la soppressione del comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non

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è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione ex lege dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a «canone concordato».

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ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

PROGRAMMA

L'Italia, nella sua lunga storia di venticinque secoli, si può stimare sia stata interessata da più di 30.000 terremoti di media e forte intensità e da circa 500 eventi sismici di intensità elevata.
La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola lungo la dorsale appenninica in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.
I terremoti che hanno interessato il nostro Paese in anni recenti, per i quali vi sia memoria, hanno causato molte vittime e notevoli danni economici (valutati in più di cento miliardi negli ultimi quaranta anni). Tali eventi hanno anche causato danni incalcolabili al nostro patrimonio storico, artistico, monumentale.
È ormai di comune sentire nella pubblica opinione, e non solo dato tecnico-scientifico, il fatto che viviamo in un paese a medio-alta pericolosità sismica, ovvero in un paese nel quale è elevata la probabilità del verificarsi di un evento sismico di elevata magnitudo in un certo intervallo di tempo definito.
Si nota, però, che ad alta pericolosità sismica non sempre corrisponde automaticamente un rischio sismico elevato. Ovvero le conseguenze di un terremoto, anche di elevata magnitudo, dipendono nella loro gravità da molti fattori. Molto dipende, ad esempio, dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni della scossa sismica, e quindi dalla sua vulnerabilità, che è strettamente correlata alle tecniche, alla qualità dei materiali usati per le costruzioni ed all'adeguatezza della loro realizzazione. Quindi, il rischio sismico, come combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione (cioè importanza dell'opera considerata, in termini di possibili conseguenze del suo danneggiamento o collasso), costituisce la misura dei danni che ci si può attendere in un dato intervallo di tempo in un territorio che può essere fortemente differenziato.
In Italia la notevole fragilità del nostro patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale industriale e produttivo (circa il 70 per cento dell'edificato italiano non è in grado di reggere ai terremoti a cui potrebbe risultare oggetto), ci pone in una condizione di elevato rischio sismico anche in comparazione con nazioni, quali il Giappone e gli USA (California), in cui la pericolosità dei sismi è maggiore.
Quanto detto ci porta ad una situazione nella quale si attendono per l'Italia maggiori conseguenze a seguito di un terremoto delle medesime caratteristiche (in termini di vittime, danni alle costruzioni e conseguenti costi diretti e indiretti) rispetto ai paesi citati.
Nella limitazione delle vittime e nella mitigazione dei danni conseguenti ad un sisma sono quindi fondamentali azioni di prevenzione, soprattutto adottando opportune misure progettuali e protettive per gli edifici, i ponti e gli impianti, ed espletando azioni di controllo ed allerta per quanto tecnologicamente possibile.
L'approccio alla valutazione della pericolosità sismica può essere di due tipi: uno di tipo deterministico ed uno probabilistico.
Da un punto di vista della conoscenza della sismicità nella nostra penisola l'attuale carta nazionale di pericolosità sismica ed il relativo codice sismico sono basati su metodologie e relativi codici di

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calcolo che hanno oltre 20 anni. Più precisamente, le valutazioni tradizionali del rischio sismico si basano generalmente sull'uso dell'approccio probabilistico (Probabilistic Seismic Hazard Assessment o PSHA), cioè sulle informazioni storiche disponibili.
Questi studi sono stati impiegati nelle analisi territoriali finalizzate a zonazioni (classificazione sismica) o micro zonazioni fornendo utili indicazioni per la pianificazione urbanistica.
I dati storici, però, sono inevitabilmente incompleti a causa della lentezza dei processi tettonici rispetto alla scala temporale umana. Mediante le valutazioni probabilistiche, dunque, la pericolosità sismica e, quindi, il rischio sismico possono essere sottostimati in diversi siti. Nel recente passato sono stati sviluppati anche metodi deterministici o, più recentemente, neodeterministici (Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment o NDSHA), e sono anche in corso cosiddetti «esperimenti di previsione». Questi studi sono effettuati a livello mondiale, ma anche in Italia sono attivi numerosi istituti di ricerca ed università. Il NDSHA è un approccio innovativo, già applicato in vari paesi (Cina, India, Vietnam, Egitto, Algeria, Bulgaria, Romania, Spagna), che è basato sul calcolo di segnali sintetici realistici e che non richiede il ricorso alle relazioni di attenuazione che sono semplificazioni non affidabili della realtà fisica. La necessità di affiancare ai metodi tradizionali il metodo NDSHA è stata recepita dalla risoluzione n. 8-00124 dagli Onn. Gianluca Benamati, Tommaso Ginoble ed Angelo Alessandri (pubblicata nel bollettino della Camera dei Deputati n. 491).
Quanto agli «esperimenti di previsione» (ovvero all'identificazione di aree ove risulta probabile che si verifichi un terremoto di magnitudo superiore ad una predefinita soglia entro un determinato periodo di tempo), essi risultano molto promettenti per il futuro obiettivo di un'allerta territoriale, ma, date le grandi dimensioni delle aree ora allarmabili e la lunga durata dell'allarme (tipicamente 1 anno), sono ancora in fase di verifica e miglioramento. È, però, possibile utilizzarne già oggi tali risultati per stabilire priorità per le indagini sulla sicurezza sismica delle strutture esistenti, per i conseguenti eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico e per l'organizzazione efficiente del sistema di protezione civile.
Per quanto attiene agli effetti di un sisma, una delle cause principali di morte delle persone durante un terremoto è fino ad ora stata e resta il crollo delle abitazioni e di altri edifici. Non devono, però, essere trascurati i possibili effetti di fuoriuscite di sostanze nocive da impianti chimici a rischio di incidente rivelante (RIR), a causa del loro danneggiamento o collasso innescato da un terremoto o da conseguente maremoto.
Per mitigare le perdite di vite umane, è necessario rafforzare le strutture edilizie, le infrastrutture e gli impianti, per evitare che subiscano danneggiamenti a causa di un forte terremoto. Le norme anti-sismiche hanno compiuto notevoli progressi nel nostro Paese e oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche, prevedono che gli edifici ed i ponti non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. Questi criteri sono finalizzati innanzi tutto alla protezione degli occupanti e poi delle strutture.
Oggi la costruzione di edifici, ponti e altre strutture e infrastrutture è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del febbraio 2008 (NTC08), che comprendono, per la prima volta in un unico volume (da qui anche la dizione Testo Unico) tutte le norme tecniche, prima emanate separatamente. Esse riguardano i criteri di sicurezza e le azioni sulle costruzioni, comprese quelle in cemento armato, acciaio, acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, i ponti, le norme geotecniche e per costruzioni in terra, i criteri per le costruzioni in zona sismica. Per le strutture civili, le NTC08 sono da ritenersi valide da un punto di vista tecnico per quanto riguarda gli aspetti ingegneristici,

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perché accolgono gli sviluppi recenti e consolidati della ricerca scientifica, ma devono essere migliorate o sono migliorabili in alcuni settori. Tali settori risultano essere quelli della definizione dell'input sismico, dello sviluppo di una normativa specifica per gli impianti chimici RIR, della determinazione delle caratteristiche della struttura e della sua capacità dissipativa, della definizione dei criteri di adeguamento o miglioramento delle strutture esistenti, dell'uso e della qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, di dissipazione dell'energia ed altri.
L'adeguata progettazione e le attività di consolidamento preventivo degli edifici, dei ponti e degli impianti assumono quindi un ruolo fondamentale nella tutela della vita delle persone e nella limitazione dei danni a cui è esposto il patrimonio abitativo ed i sistemi infrastrutturali.
Questo può essere ottenuto attuando serie politiche di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia più antica, degli edifici «strategici» (scuole, ospedali, strutture adibite alla gestione dell'emergenza), attraverso un'ottimizzazione delle risorse utilizzate per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed aggiornando la classificazione sismica e la normativa, utilizzando al meglio gli strumenti ordinari di pianificazione, intervenendo sulla popolazione con una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione.
In questo occorre concludere al più presto, entro il 2012, quanto previsto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 e cioè l'obbligo di procedere a verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. L'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione. A questo fine è stato accolto l'ordine del giorno 9/04865-AR/005 in sede di conversione del decreto proroga termini per il 2012.
Per quanto attiene agli interventi di soccorso in emergenza sismica, il sistema di protezione civile ha dimostrato, fino al caso ultimo dell'Aquila, un'ottima capacità di risposta sia in termini di rapidità che di efficienza, mentre occorre riflettere con attenzione sulla gestione delle fasi post emergenza.
Con riferimento alle importantissime e significative problematiche in oggetto, la VIII Commissione intende svolgere l'indagine conoscitiva in oggetto per acquisire elementi di informazione e di valutazione nei seguenti settori:
stato dello sviluppo metodologie di valutazione della pericolosità e del rischio sismico e della loro applicazione;
stato delle metodologie di «previsione» ed allerta dei sismi;
stato dello sviluppo e dell'applicazione delle normative costruttive antisismiche, riguardanti gli edifici, i ponti e gli impianti, anche in relazione al consolidamento di quelli esistenti ed all'utilizzo di tecniche di isolamento sismico e di altre tipologie di sistemi antisismici;
situazione delle attività di verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di grande impatto e rischio sulla popolazione in caso di collasso conseguente a sisma;
situazione degli interventi su edifici, infrastrutture ed impianti per i quali maggiore risulti la vulnerabilità sismica e che presentino quindi gravi rischi per la pubblica incolumità;
stato della sicurezza sismica ed a fronte di un maremoto degli impianti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR);
situazione del sistema di intervento e soccorso nel caso di eventi sismici.

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La VIII Commissione della Camera dei Deputati intende quindi precedere allo svolgimento di audizioni dei seguenti soggetti:
Ministri competenti;
Università ed Enti di ricerca;
Dipartimento della Protezione civile;
Rappresentati delle agenzie ed istituzioni o università europee ed internazionali operanti nel settore;
Rappresentati di associazioni italiane operanti nel settore;
Rappresentanti di aziende e operatori operanti nel settore o coinvolti nella tematica in oggetto;
Esperti nel settore;
Enti competenti sul tema oggetto dell'indagine.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 31 ottobre 2012.