CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 180

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Atto n. 444).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
rilevato che la direttiva 2006/17/CE stabilisce all'Allegato III - che individua i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive - che «I campioni di sangue vanno prelevati al momento della donazione» (paragrafo 3.2);
osservato tuttavia che lo schema di decreto legislativo in oggetto stabilisce, al comma 2 dell'articolo 6, che «I campioni di sangue vanno prelevati non oltre 90 giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti e ripetuti ogni 6 mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non è necessaria la ripetizione dei test ogni 6 mesi»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di rivedere il testo dello schema di decreto legislativo, al fine di adeguarne le previsioni in materia di termini temporali per il prelievo dei campioni di sangue per l'effettuazione dei test a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE.