CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 e abb.;
preso atto che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi in materia, ha mostrato nel tempo alcuni limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace;
apprezzate le finalità del testo unificato e ritenute sostanzialmente condivisibili gran parte delle misure in esso inserite, tese sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività;
considerata l'opportunità che, in ogni caso, il provvedimento non gravi in maniera pesante sugli enti locali, in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di nuove funzioni a tali enti (in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali);
considerato, peraltro, che il testo unificato fa venire meno alcune figure fondamentali per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai comuni l'onere di ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile;
osservato che - rispetto al contenuto di taluni dei provvedimenti abbinati - con il testo unificato in esame sono stati compiuti alcuni passi indietro, come, ad esempio, per la decisione di non applicare il provvedimento alle attività agricole ovvero agli allevamenti professionali;
giudicato particolarmente grave il contenuto del comma 1 dell'articolo 30, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari, con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila;
segnalata, dunque, l'esigenza che la Commissione di merito approfondisca talune specifiche questioni, con particolare riferimento agli aspetti legati all'attività lavorativa svolta dagli operatori del settore e alla qualificazione professionale del personale impiegato per la relativa gestione, ivi inclusi i profili connessi alla formazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera d), relativa alla definizione delle «attività economiche con animali d'affezione», includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale,

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economica e lavorativa svolte per la gestione di animali d'affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;
2) all'articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d'affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;
3) all'articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari - anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell'importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati - sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all'articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;
4) all'articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle «associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione», non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;
5) all'articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d'affezione e di regolamentare l'esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti «la vendita e l'attività di commercio via Internet avente ad oggetto animali»;
6) all'articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l'esigenza di sostituire le parole «aventi ad oggetto esclusivamente» con le parole «che prevedano la presenza o il coinvolgimento di»;
7) all'articolo 30, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza.