CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)11 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)11 final);
apprezzato l'obiettivo di ridurre le notevoli divergenze tra gli ordinamenti nazionali in una materia tanto delicata che investe i diritti fondamentali delle persone, così come il tentativo di definire elevati standard di tutela da applicare in tutto il territorio dell'Unione europea;
rilevato tuttavia che la disciplina recata dalla proposta di regolamento presenta in più parti evidenti profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà connessi a talune disposizioni di particolare rilievo:
a) in primo luogo, in quanto la materia trattata costituisce oggetto di disciplina costituzionale o comunque investe i principi fondamentali degli ordinamenti nazionali;
b) in secondo luogo, in quanto la definizione di standard omogenei può sacrificare regimi nazionali più favorevoli, con conseguente rischio di una attenuazione delle garanzie esistenti. Si renderebbe pertanto necessario disporre in modo esplicito che vengano fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli;
contrasta inoltre con il principio di sussidiarietà l'attribuzione in capo alla Commissione di poteri amplissimi attraverso il conferimento pressoché generalizzato, ai sensi dell'articolo 87, della facoltà di adottare atti delegati su quasi tutti i profili più rilevanti oggetto della proposta di regolamento;
considerato, infine, sempre con riferimento ai profili di sussidiarietà, che le disposizioni di cui all'articolo 51 in base alle quali, qualora il responsabile del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente del luogo di stabilimento principale del responsabile del trattamento acquisisce il ruolo di «sportello unico» in tutti gli Stati membri, potrebbero privare i cittadini della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo del proprio Stato membro, con il rischio di rendere più difficoltoso l'effettivo esercizio dei diritti ad essi spettanti;
un ulteriore elemento di criticità deriva dal fatto che, nonostante la scelta di sostituire la direttiva attualmente vigente ricorrendo allo strumento più dettagliato del regolamento, il testo lamenta evidenti carenze per l'assenza di puntuali definizioni per quanto concerne istituti e fattispecie di particolare rilievo, come nel caso

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del «diritto all'oblio» di cui all'articolo 17 - carenza questa già segnalata dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 6 luglio 2011 - così come nel caso delle limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti relativi al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 21 che, per la genericità del suo contenuto, appare suscettibile di determinare significative difformità in sede di attuazione tra i diversi Stati membri tali da generare incertezze e contenzioso;
esprime

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.