CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO 1

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Art. 1.

All'emendamento 1.21 dei relatori, dopo il capoverso comma 8, primo periodo, aggiungere il seguente:
al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere di cui al primo periodo è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
0. 1. 21. 1. Toccafondi.

All'emendamento 1.21 dei relatori, secondo capoverso, sostituire le parole: previa comunicazione con le seguenti: da trasmettere contestualmente.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine le parole:
all'articolo 2:
a) al comma 3, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,;
b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto fino a: comma 5 con le seguenti: entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,.
0. 1. 21. 2. Toccafondi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:
al medesimo comma, alinea, dopo le parole:
adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
1. 21. I Relatori.

Pag. 11

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;

Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;
b) al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.
1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente, al comma 5:
a) al primo periodo, sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione con le seguenti: Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione;
b) sostituire il settimo periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
1. 23. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
1. 25. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;
1. 24. I Relatori.

Art. 2.

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le reti e gli impianti aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.
0. 2. 34 (Nuova formulazione). 2. Polledri.

Pag. 12

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, nella parte consequenziale, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere rechino condizioni di identico contenuto e il Governo non intenda recepirle, lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un nuovo parere, unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le motivazioni per le quali il Governo non intende recepire le medesime condizioni. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del nuovo parere, i regolamenti possono comunque essere adottati.
0. 2. 34 (Nuova formulazione). 1. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.
2. 34. (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale aggiungere le seguenti: il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente:
a) al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.;
b) al comma 6, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
2. 35. I Relatori.

Pag. 13

All'emendamento 2.36 dei Relatori, dopo la parola: normativa aggiungere le seguenti: nazionale ed europea
0. 2. 36. 1. Toccafondi.

Al comma 3, sostituire le parole: eccezionale di minaccia effettiva con le seguenti: eccezionale, non disciplinata dalla normativa di settore, di minaccia.
2. 36. I Relatori.

Al comma 4, undicesimo periodo, dopo le parole: disposizioni di cui al aggiungere le seguenti: comma 2 e al.
2. 41. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente;
2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.
2. 38. I Relatori.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. 39. I Relatori.

All'emendamento 2.40 dei relatori, nella parte consequenziale, primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere esprimano pareri di identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarsi a tali pareri, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione ai fini dell'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
0. 2. 40. 1. Fugatti.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:
a) al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato;
b) al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
2. 40. I Relatori.

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole:, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti:, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.
3. 18. I Relatori.

Pag. 14

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
3. 19. I Relatori.

All'emendamento 3.20 dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: della predetta disposizione con le seguenti: del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.
0. 3. 20. 1. Toccafondi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
3. 20. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004.

Conseguentemente, al comma 5:
a) alla lettera a), sostituire le parole: e delle comunicazioni con le seguenti: , delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi;
b) alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi;
3. 21. I Relatori.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in data 1o aprile 2005.
3.22. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
3. 04. I Relatori.

Pag. 15

ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, sostituire le parole: e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno con le seguenti: e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa e sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
alla lettera c), dopo le parole: 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni,;
al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: nonché del progetto industriale aggiungere il seguente segno d'interpunzione:, ;
alla lettera b), sostituire le parole: desunti dalla natura delle loro alleanze con le seguenti:, desunti dalla natura delle loro alleanze,;
alla lettera
b), sostituire la parola: essi con la seguente: esse;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
al comma 5:

al secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e sostituire le parole: al superamento con le seguenti: che determinano il superamento;
al sesto periodo, sostituire le parole:
alla decorrenza con le seguenti: al decorso;
all'ottavo periodo, dopo le parole: la partecipazione rilevante aggiungere il seguente segno d'interpunzione:, ;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di difesa e sicurezza nazionale aggiungere il seguente segno d'interpunzione:, ;
al comma 7, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: inerenti le proposte con le seguenti: inerenti alle proposte.
All'articolo 2:
al comma 2:
al primo periodo, sostituire la parola: adottata con la seguente: adottato e sostituire le parole: sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati con le seguenti: è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,;
al secondo periodo, sostituire le parole: Sono notificati con le seguenti: Sono notificate;

Pag. 16

al comma 4,:
al secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
all'ottavo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 3, con le seguenti: di cui al comma 3;
al nono periodo, sostituire le parole:
adottate o attuate con le seguenti: adottati o attuati;
all'undicesimo periodo, sostituire le parole:
di cui al presente comma, con le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;
al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
al terzo periodo, sostituire le parole:
alla decorrenza con le seguenti: al decorso;
al sesto periodo, dopo le parole: la partecipazione rilevante aggiungere il seguente segno d'interpunzione:, ;
al comma 7:
alla lettera a), sostituire le parole: desunti dalla natura delle loro alleanze con le seguenti:, desunti dalla natura delle loro alleanze,;
alla medesima lettera
a), sostituire la parola: essi con la seguente: esse;
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con la seguente: regolamenti e sostituire le parole: il Consiglio dei Ministri delibera con le seguenti: il Consiglio dei ministri delibera,;
al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: inerenti le proposte con le seguenti: inerenti alle proposte;
All'articolo 3:
al comma 1, sostituire le parole: Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6 con le seguenti: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6;
al comma 3, sostituire le parole: la presente disciplina con le seguenti: la disciplina stabilita dal presente decreto;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
al comma 5, lettera
b), sostituire le parole: dell'energia. con le seguenti: dell'energia;
al comma 6, sostituire le parole:
all'allegato 1, con le seguenti: all'allegato 1.

Pag. 17

ALLEGATO 3

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 1.

All'emendamento 1.21 dei relatori, dopo il capoverso comma 8, primo periodo, aggiungere il seguente:
al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere di cui al primo periodo è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
0. 1. 21. 1. Toccafondi.

All'emendamento 1.21 dei relatori, secondo capoverso, sostituire le parole: previa comunicazione con le seguenti: da trasmettere contestualmente.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine le parole:
all'articolo 2:
a) al comma 3, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,;
b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto fino a: comma 5 con le seguenti: entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,.
0. 1. 21. 2. Toccafondi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:
al medesimo comma, alinea, dopo le parole: adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
1. 21. I Relatori.

Pag. 18

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;

Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;
b) al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.
1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente, al comma 5:
a) al primo periodo, sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione con le seguenti: Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione;
b) sostituire il settimo periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
1. 23. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
1. 25. I Relatori

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: oltre alla revoca della relativa autorizzazione.
1. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;
1. 24. I Relatori.

Pag. 19

Art. 2.

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le reti e gli impianti aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.
0. 2. 34 (Nuova formulazione). 2. Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.
2. 34. (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale aggiungere le seguenti: il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente:
a) al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.;
b) al comma 6, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
2. 35. I Relatori.

All'emendamento 2.36 dei Relatori, dopo la parola: normativa aggiungere le seguenti: nazionale ed europea.
0. 2. 36. 1. Toccafondi.

Pag. 20

Al comma 3, sostituire le parole: eccezionale di minaccia effettiva con le seguenti: eccezionale, non disciplinata dalla normativa di settore, di minaccia.
2. 36. I Relatori.

Al comma 4, undicesimo periodo, dopo le parole: disposizioni di cui al aggiungere le seguenti: comma 2 e al.
2. 41. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente.
2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.
2. 38. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture per i rispettivi ambiti di competenza.
2. 14 (Nuova formulazione). Quartiani.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. 39. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:
a) al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.;
b) al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
2. 40. I Relatori.

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole:, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti:, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.
3. 18. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
3. 19. I Relatori.

All'emendamento 3.20 dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: della predetta disposizione con le seguenti: del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.
0. 3. 20. 1. Toccafondi.

Pag. 21

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
3. 20. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004.

Conseguentemente, al comma 5:
a) alla lettera a), sostituire le parole: e delle comunicazioni con le seguenti: , delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi;
b) alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi;
3. 21. I Relatori.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in data 1o aprile 2005.
3.22. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
3. 04. I Relatori.