CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 aprile 2012
633.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C. 4195 Veltroni).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
1.1.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
2.1.Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 01.Il relatore.

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ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5052 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
considerato che l'intervento è riconducibile alle materie «sicurezza dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, che prevede che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno - tra l'altro - alla sicurezza;
rilevato che:
gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1 - nel definire il procedimento di individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni - non prevedono un coinvolgimento del Parlamento;
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, e successive modificazioni, nel disciplinare la medesima materia, dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti siano previamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari;
osservato che:
gli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, prevedono che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, sentite le autorità indipendenti di settore, ove esistenti, siano emanate le disposizioni di attuazione, rispettivamente, degli articoli 1 e 2;
fino all'adozione dei predetti decreti si applica, in materia di individuazione dei ministeri competenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali e alle attività conseguenti, il regime transitorio definito dai medesimi commi citati;
non appaiono chiari i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 abbisogni di essere completata da norme di attuazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere l'espressione del

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parere parlamentare sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, per l'individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e sui loro aggiornamenti triennali; nonché di prevedere la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri coi quali si procede all'esercizio dei poteri speciali;
b) in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 deve essere completata da norme di attuazione e, se del caso, di prevedere a tal fine il ricorso a uno dei regolamenti tipizzati di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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ALLEGATO 3

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (C. 5044 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 5044 Governo, recante «Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (Nuovo testo C. 2302 Granata).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali»;
considerato che:
con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva anzitutto la materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);
quanto alle finalità, la disciplina del testo in esame può essere prevalentemente ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, che la Costituzione comprende tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s));
rilevato che:
il provvedimento interviene in un ambito - quello dell'organizzazione interna dei ministeri - del quale la legge n. 400 del 1988 ha rimesso la disciplina ad appositi regolamenti governativi: l'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge stabilisce infatti che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze;
rilevato altresì che:
l'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, derivante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009, prevede, a livello centrale, un segretariato generale e otto uffici dirigenziali generali centrali e, a livello periferico (per quanto riguarda l'ambito di intervento della proposta in esame), le soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, coordinate da 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, la Direzione generale per le antichità (così denominata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009) svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela

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di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei;
per l'esercizio dell'attività di valorizzazione l'articolo 6 sopracitato fa riferimento alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009;
esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4258 Brandolini ed abb. recante «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto ivi previsto sia adottato d'intesa con le regioni Marche ed Emilia-Romagna e con gli «enti interessati»;
rilevata l'opportunità di specificare maggiormente quali siano gli «enti interessati» di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 1,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano gli «enti interessati» richiamati al comma 2 dell'articolo 1.

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ALLEGATO 6

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli ed abbinate/A, recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti»;
richiamato il parere già espresso in data 25 gennaio 2012;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento penale» che le lettere e) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-A ed abb., recante «Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
richiamati i propri pareri del 25 novembre 2009, sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, e del 3 giugno 2010, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate;
preso atto delle modifiche che la Commissione ha apportato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati;
rilevato che persistono tuttavia i medesimi profili di incostituzionalità già evidenziati nei precedenti pareri;
considerato, per quanto attiene alla chiarezza e coerenza interna del testo, che l'articolo 5, comma 1, lett. b), primo periodo, prevede che la commissione ivi prevista selezioni «da uno a tre candidati» (e quindi non necessariamente tre candidati) che hanno ottenuto i migliori punteggi, mentre le disposizioni di cui ai successivi periodi della stessa lettera presuppongono l'esistenza di una «terna» di candidati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) la Commissione riformuli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, evitando di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate;
2) in ogni caso, l'articolo 5, comma 1, lett. b) sia riformulato in modo da risolvere l'incongruenza evidenziata nelle premesse.