CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto agli Onorevoli interroganti, la concessione assentita alla Società Autostrade Centro Padane, regolata dalla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007, è scaduta il 30 settembre 2011.
Il concessionario, in base a quanto previsto dall'articolo 5 della convenzione che regola la concessione, è obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada fino al momento del subentro, il quale deve perfezionarsi entro il termine di 24 mesi dalla data di scadenza della concessione. Il trasferimento della gestione avviene col pagamento, da parte del subentrante, del valore di subentro.
In data 8 settembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Centro Padane, che, a far data dal 1o ottobre e nelle more del perfezionamento del subentro, avrebbe proseguito nella gestione secondo i termini e le modalità previste nella convenzione in vigore.
La stessa ANAS provvederà, altresì, a comunicare, con un preavviso di almeno sei mesi, la data dell'effettivo subentro.
La proposta, menzionata dall'Onorevole interrogante, presentata in data 9 giugno 2011 dalla società Autostrade Centro-Padane SpA, riguarda in particolare la richiesta di affidamento:
della concessione di servizi di gestione:
dell'Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Adda (Piacenza);
del Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto e l'aeroporto di Montichiari (Brescia);
del raccordo autostradale Castelvetro (Piacenza)-Porto canale di Cremona;
dell'Autostrada della Val Trompia;
delle attività di progettazione, costruzione e gestione di nuove opere connesse.

Al riguardo, informo che il 7 dicembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Autostrade Centro-Padane SpA che la proposta del giugno 2011 non era ricevibile, in quanto formulata ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione), applicabili alle concessioni di servizi, mentre quella di cui la Società aveva fatto richiesta si configurava come concessione di costruzione e gestione, per la quale trovano applicazione gli articoli 144 e 153 del medesimo codice dei contratti.
Faccio presente, altresì, che il 4 gennaio scorso la Società proponente ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della comunicazione ANAS del 7 dicembre 2011.
Per gli ulteriori sviluppi della vicenda occorrerà, pertanto, attendere gli esiti del contenzioso in atto, considerato che il TAR adito, nella seduta del 1o febbraio scorso, ha rinviato al 23 maggio 2012 la discussione sul merito.
Per completezza di informazione, segnalo che nel periodo intercorrente tra l'istanza presentata dalla società Autostrade Centro-Padane Spa e la comunicazione

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di non ricevibilità della stessa da parte di Anas è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Con tale norma di legge è stato previsto, a fini proconcorrenziali, che all'affidamento delle concessioni nel settore autostradale, anche di sola gestione, si applicano le disposizioni stabilite per l'affidamento delle concessioni di lavori, di cui ai già citati articoli 144 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Pertanto, alla luce della normativa vigente in ambito autostradale, la distinzione tra concessione di costruzione e gestione e quella di sola gestione cessa di avere rilevanza, atteso che in entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni per l'affidamento del primo tipo di concessione.

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ALLEGATO 2

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turi-Casamassima.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'ammodernamento della S.S. 172, nel tratto da Casamassima a Putignano, è inserito nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 e confermato nei documenti di programmazione successivi. Il soggetto aggiudicatore è ANAS SpA.
L'intervento riguarda i primi 15 km circa della SS 172, tra lo svincolo di innesto sulla SS 10, nei pressi del Comune di Casamassima e l'abitato di Putignano.
Come è noto all'Onorevole interrogante, la strada è attualmente caratterizzata da un'elevata incidentalità a causa delle inadeguate caratteristiche plano altimetriche del tracciato.
Con i predetti interventi la piattaforma stradale sarà portata a m. 10,50, realizzandosi, in tal modo, una viabilità di servizio che permetterà di regolamentare gli accessi alle strade interpoderali e quindi di elevare il livello di sicurezza nell'esercizio dell'infrastruttura.
La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1869 del 6 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), si è favorevolmente espressa sul progetto preliminare, ai fini dell'intesa sulla localizzazione ed ai fini della compatibilità ambientale.
Allo stato resta da acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Puglia, parere che ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della stessa Regione.
Il costo complessivo del progetto preliminare da approvare è pari a 49,16 milioni di euro di cui 31,68 milioni per lavori, 1,4 milioni per oneri relativi alla sicurezza e 16,08 milioni per somme a disposizione ed oneri di investimento.
Faccio presente, infine, che il CIPE, nella seduta del 23 marzo 2012, ha assegnato in via programmatica 9 milioni di euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale dell'opera ed ha preso atto della proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prevedere un'ulteriore assegnazione a carico delle risorse che risulteranno disponibili per effetto delle revoche di cui all'articolo 32, comma 2 e seguenti del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. L'assegnazione definitiva avverrà in sede di approvazione del progetto preliminare.
Tutto ciò considerato, assicuro che il Governo seguirà con la massima attenzione l'evolversi della procedura in esame anche al fine del reperimento delle necessarie risorse.

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ALLEGATO 3

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

È ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.
Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).
Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera b-bis), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

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ALLEGATO 4

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le delibere CIPE del 6 dicembre 2011 e del 20 gennaio 2012 si è data integrale copertura al Piano delle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, per un valore globale di 413 milioni di euro.
In relazione a tale Piano era stato possibile garantire risorse per soli 89 milioni di euro, mentre con le indicate delibere si è proceduto allo sblocco di un consistente stanziamento che, tenuto conto dello stato di avanzamento delle proposte progettuali, per la maggior parte delle quali le gare sono state già effettuate, consente un rapido avvio degli interventi.
Inoltre, il predetto Comitato, nella riunione del 20 gennaio, ha espresso parere, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, sugli schemi di accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio, per un importo di circa 200 milioni di euro, tra investimenti pubblici e privati. In tal modo, unitamente agli accordi di programma già sottoscritti con 14 Regioni e con la Provincia autonoma di Trento, si renderanno disponibili 16.898 alloggi (di cui 13.651 di nuova costruzione, 3.194 da recupero/ristrutturazione e 143 da acquisto di immobili già esistenti).
Con la medesima delibera CIPE del 20 gennaio 2012, sono stati sbloccati 556 milioni di euro per l'edilizia scolastica: la somma prevede il trasferimento di 456 milioni finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale (due terzi al Sud).
Cento milioni di detto importo serviranno per la costruzione di nuovi edifici scolastici, al fine di disporre di strutture che siano all'avanguardia, in termini di efficientamento e consumo energetico.
Se si tiene conto dello stato di emergenza dell'intero comparto delle costruzioni, i suddetti finanziamenti rappresentano comunque un inizio significativo, tenuto conto del fatto che, come ho già detto, gli interventi in parola formeranno oggetto di una rapida cantierizzazione.
Per quanto concerne, poi, gli interventi per contrastare il rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente, tra il 2010 e il 2011, ha sottoscritto con le Regioni Accordi di programma finalizzati all'individuazione, finanziamento ed attuazione di oltre 1600 interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischi da frana, da alluvione e da erosione costiera. La copertura finanziaria per l'attuazione dei suddetti Accordi è assicurata per 386 milioni di euro a valere sui fondi di bilancio del Ministero dell'ambiente, per 680 milioni di euro a carico della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione del Mezzogiorno, assegnati dalla delibera CIPE dello scorso gennaio, nonché per 130 milioni di euro, confermati, con la medesima delibera, per le Regioni del Centro Nord.
Con riferimento poi alla deliberazione CIPE del 23 marzo scorso, il Comitato ha autorizzato l'utilizzo di 47,3 milioni di euro per opere piccole e medie del Mezzogiorno, rinvenienti dalle economie di

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gara maturate sugli interventi di competenza dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche territorialmente competenti.
Infine, confermo che è intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentare un disegno di legge quadro, con previsioni anche di delega, al fine di consolidare e riorganizzare il quadro normativo e facilitare la ripresa del settore delle infrastrutture e dei trasporti.