CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03177 Ciccanti: Sulla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio del personale docente ed educativo della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante propone che vengano apportate alcune modifiche alla tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, al fine di attribuire un punteggio maggiore tanto ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso alla graduatoria, quanto agli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e al servizio prestato in scuole di ordine e grado diverso.
Come è noto, tale tabella è stata approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrato con successivo decreto n. 78 del 25 settembre 2007 ai soli fini dell'apposizione di una nota che equipara ad alcune tipologie di titoli conseguiti in Italia quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea.
Sulla base dei punteggi previsti dalla stessa sono stati effettuati gli aggiornamenti delle graduatorie a esaurimento sia per il biennio 2009/2010 - 2010/2011, sia per il triennio 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, avendo disposto l'articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2010, che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento avvenga con cadenza triennale e non più biennale.
L'articolo 14, comma 2-ter, del successivo decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», dopo aver ribadito che le graduatorie a esaurimento restano chiuse, ha individuato determinate categorie di docenti, che hanno conseguito l'abilitazione, da inserire in una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie a esaurimento a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, fino all'aggiornamento previsto per il successivo triennio. Il Ministero si appresta ad avviare le procedure per l'attivazione di tale fascia aggiuntiva.
Ciò posto, un'eventuale modifica alla tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, come richiesto dall'onorevole interrogante, comporterebbe la valutazione ex novo di tutti i titoli già presentati dai docenti iscritti in graduatoria, e tale operazione determinerebbe conseguentemente uno stravolgimento dei punteggi a suo tempo attribuiti agli interessati, ledendo le aspettative derivanti agli stessi dalla posizione assunta nelle graduatorie.
Analogamente, al fine di uniformare il trattamento dei docenti della fascia aggiuntiva, si utilizzerà nei confronti di questi ultimi la medesima tabella, approvata con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, già applicata ai docenti della terza fascia.

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ALLEGATO 2

5-04946 Ghizzoni: Sulla situazione della didattica curricolare nelle università statali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere a fronte della riferita circostanza che molti atenei, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno continuato a conferire incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005, che risulta abrogato dalla predetta legge n. 240.
Al riguardo si precisa che dal 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è stato effettivamente abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, ma la stessa legge n. 240 ha introdotto una nuova disposizione in materia di contratti per attività di insegnamento (l'articolo 23, comma 2) secondo la quale «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Tale disposizione legislativa, come si vede, nella sostanza richiama il contenuto della precedente norma, per cui è difficile sostenere l'illegittimità degli incarichi in questione ove gli stessi siano conferiti nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010.
Si precisa inoltre che i contratti in questione sono stipulati dalle università nell'ambito della loro autonomia e responsabilità e non vengono comunicati (né tanto meno autorizzati) dal Ministero.
Giova infine ricordare che in data 21 luglio 2011 è stato emanato il decreto interministeriale n. 313 che fornisce attuazione al suddetto articolo 23 nella parte riguardante il trattamento economico da conferire ai titolari dei predetti incarichi.

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ALLEGATO 3

5-05564 Allasia: Sulle misure urbanistiche relative all'area limitrofa alla Mole Antonelliana a Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Allasia, relativa alla destinazione d'uso di un'area vicino alla Mole Antonelliana di Torino in corrispondenza dei numeri 4 e 6 di via Riberi e del n. 12 di via Gaudenzio Ferrari.
A completamento di quanto riferito dall'onorevole interrogante, preciso che tale area è parte dell'espansione urbana della metà del XIX secolo, conseguente alla demolizione della cerchia dei bastioni della città, avviata in età napoleonica.
L'area, destinata in origine ad accogliere in parte edifici residenziali, per la parte contigua all'asse di via Po, ed in parte attività produttive e di servizio, è dominata dall'edificio della Mole Antonelliana che, come noto, commissionato all'architetto Antonelli dalla Comunità Israelitica nel 1863 per divenire il tempio cittadino, fu in seguito rifiutato, per l'eccessiva arditezza delle forme, ed acquistato dalla città di Torino nel 1869, per poi divenirne in breve il simbolo, connotandone in modo emblematico lo skyline.
Sull'area insistono due bassi fabbricati di proprietà della Città di Torino, da qualche tempo in abbandono.
Il Piano Regolatore Generale del 1995 comprendeva quest'area tra quelle da trasformare, demandando i necessari interventi di riqualificazione, compreso un eventuale intervento sui bassi fabbricati, ad un concorso di idee.
Tuttavia, nel dicembre 2008 la Città decideva la dismissione di tali immobili di sua proprietà, avviando nel contempo l'iter di variante urbanistica per consentirne la valorizzazione immobiliare.
Relativamente all'ultima delle due varianti susseguitesi nel tempo, la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli aveva emesso, su richiesta del comune di Torino, un parere meramente consultivo, non ostativo, in data 4 agosto 2010.
Sull'area, infatti, non sussistevano vincoli di tutela, la procedura di verifica dell'interesse culturale dell'immobile, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, si era conclusa con un invito, espresso dalla Direzione regionale, di preservare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio in considerazione del suo valore storico e ambientale, mediante gli strumenti urbanistici, invito che il Comune di Torino aveva ripreso nel proprio decreto di approvazione della variante di Piano aggiungendo che «il progetto degli interventi previsti è assoggettato al preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio».
Successivamente, la stessa Soprintendenza, conducendo un approfondimento di istruttoria ed avendo accertato il negativo impatto che l'edificazione, resa possibile dalla variante stessa, avrebbe avuto sul contesto della Mole Antonelliana, ed avendo appurato che l'ipotesi progettuale non riguardava solo gli edifici comunali oggetto dell'asta, ma anche una diversa unità immobiliare di proprietà privata, per la quale occorreva un supplemento di istruttoria, procedeva, con provvedimento in data 8 luglio 2011, ad annullare d'ufficio, in via di autotutela, il parere emesso il 4 agosto 2010.

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Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, il Comune di Torino opponeva ricorso avverso detto provvedimento avanti il tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
La questione è, tuttora, sub iudice.
Parallelamente, ed in ragione del fatto che la città di Torino non aveva ancora dato adempimento ai disposti dell'articolo 12 del Codice per la verifica dell'interesse culturale della Mole Antonelliana, la Soprintendenza avviava il procedimento di verifica d'ufficio nel 14 giugno 2011.
Concluso positivamente il procedimento e notificato l'atto di vincolo al Comune di Torino, la Soprintendenza stessa procedeva ad avviare un procedimento di tutela indiretta per un esteso perimetro circostante la Mole. Un provvedimento, ex articolo 45 del Codice, contenente misure dirette ad evitare che venissero danneggiate la prospettiva, la luce e fossero alterate le condizioni di ambiente e di decoro della Mole. Considerato che era risultato palese dall'iter della vicenda la scarsa disponibilità della città ad impostare, per l'area, una disciplina urbanistica che preservasse, in conformità agli indirizzi della Direzione regionale, il valore storico ed ambientale e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici nonché, in conseguenza di questo, il decoro e le visuali della Mole Antonelliana.
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, operando d'intesa con la Soprintendenza, e dopo avere espletato e concluso, le procedure previste dalla legge n. 241 del 1990, emanava, in data 25 ottobre 2011, il provvedimento di tutela indiretta citato.
Tale provvedimento detta per l'area in esame le seguenti prescrizioni:
eventuali interventi di ampliamento, trasformazione, sopraelevazione o nuova edificazione che comportino variazioni all'aspetto esterno degli edifici dovranno essere sottoposti alla approvazione della Soprintendenza;
eventuali interventi di ampliamento, trasformazione, sopraelevazione o nuova edificazione dovranno rispettare la morfologia caratterizzante l'isolato; dovranno inoltre adeguarsi agli allineamenti dei diversi fronti viari e non dovranno superare le quote di gronda e di colmo degli edifici preesistenti e contigui, presenti lungo i fronti viari interessati dalle trasformazioni;
i recuperi dei sottotetti e le sopraelevazioni saranno ammessi soltanto se non comporteranno rilevanti ridimensionamenti della quota di colmo, e/o infittimento di abbaini tali da pregiudicare la visuale da quota stradale dell'edificio della Mole;
le opere di arredo urbano, le sistemazioni, dehors, insegne, totem eccetera dovranno essere coerenti con il valore monumentale del luogo, dovranno inoltre essere posizionate con modalità tali da non pregiudicare le visuali convergenti sulla Mole;
in considerazione della presenza di resti di fortificazioni, le opere che comportino trasformazioni del sottosuolo dovranno essere preventivamente sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici.

Preciso, a tale proposito ed alla luce di quelli che sono gli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione centrale, che il Ministero condivide l'operato svolto dai propri Uffici periferici nell'ambito della rispettiva competenza istituzionale; l'insieme dei provvedimenti assunti, infatti, ha l'obiettivo di impedire un intervento che trasfigurerebbe cospicuamente un'area cittadina estremamente sensibile e rappresentativa.
Si resta in attesa, naturalmente, anche degli esiti del procedimento giurisdizionale avanti il TAR Piemonte in merito al quale la competente Soprintendenza ha fornito all'Avvocatura di Stato ogni utile elemento in punto di fatto e di diritto alle censure dell'Amministrazione ricorrente.